Cassazione Civile, Ordinanza n. 20041/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni emesso per gli anni d'imposta 2014 e 2015, relativo all'omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi di quote di partecipazione e attività finanziarie riferite a una società con sede in Svizzera, titolare di due conti correnti. L'Ufficio aveva inizialmente emesso un primo atto, poi annullato in autotutela per errori di calcolo, e successivamente un nuovo atto con rideterminazione della giacenza media e della sanzione. Il giudice tributario di merito aveva annullato l'atto ritenendo la motivazione insufficiente, perché i documenti allegati riportavano solo saldi giornalieri senza spiegare la formula di calcolo e perché, quanto a un conto espresso in euro, non sarebbe stato corretto applicare un tasso di cambio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 16 d.lgs. 472/1997 e dell'art. 4 d.l. 167/1990, sostenendo che l'atto fosse adeguatamente motivato, poiché indicava il procedimento, i dati rilevanti, le istruzioni per il quadro RW e gli elenchi dei saldi giornalieri; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 e 36 d.lgs. 546/1992, deducendo che la CTR, contestando il metodo di calcolo, avrebbe dovuto eventualmente rideterminare la pretesa e non annullare l'atto, essendo il processo tributario un giudizio di merito e non potendo il giudice arrestarsi a un non liquet.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha affermato che la motivazione dell'atto impositivo era sufficiente perché il contribuente era posto in condizione di comprendere il criterio di calcolo della giacenza media, anche mediante rinvio al verbale richiamato, e che la questione sulla correttezza del quantum attiene al merito della pretesa, non alla validità formale dell'atto. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 472
richiamato dalla ricorrente come base normativa dell'atto di contestazione di sanzioni e del relativo procedimento
art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
richiamato quale norma sostanziale sull'obbligo di monitoraggio fiscale e sulla contestazione per omessa indicazione nel quadro RW
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
la Corte ribadisce che, in materia tributaria, l'obbligo di motivazione dell'atto è assolto indicando il criterio astratto del rilievo e le specificazioni concrete necessarie alla difesa
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato come parametro dei principi di motivazione estesi al settore tributario
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
evocato nel motivo di ricorso per sostenere che il giudice tributario non può arrestarsi a un non liquet e deve decidere nel merito
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
evocato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
utilizzato come vizio denunciato per violazione di legge nel primo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
utilizzato come vizio denunciato per nullità della sentenza nel secondo motivo
richiamato indirettamente nel riferimento all'onere probatorio dell'Amministrazione nella successiva fase contenziosa
Massime di principio
- La motivazione per relationem dell'atto tributario è legittima quando il contribuente abbia avuto conoscenza dell'atto richiamato e sia posto in condizione di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente.
- In materia tributaria, l'obbligo di motivazione è soddisfatto se l'atto enuncia il criterio astratto di determinazione della pretesa e fornisce gli elementi concreti necessari a consentire il controllo difensivo; la prova della fondatezza del quantum appartiene poi al merito del giudizio.
- Se il giudice tributario ritiene non condivisibile il metodo di calcolo o l'entità della pretesa, non può limitarsi ad annullare l'atto per carenza motivazionale quando la motivazione è sufficiente, ma deve verificare nel merito la corretta misura dell'imposizione entro i limiti delle domande di parte.
- L'eventuale errore di quantificazione della sanzione o dell'imponibile non integra di per sé un vizio di motivazione dell'atto impositivo, ma una questione sostanziale da decidere con eventuale rideterminazione della pretesa.
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