Cassazione Penale, Sentenza n. 24779/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi principali: (1) violazione e falsa applicazione delle norme processuali e penali per aver applicato la pena per peculato continuato nonostante, secondo il ricorrente, fosse intervenuta l'abolitio criminis per effetto della modifica normativa (art. 180, comma 3, d.l. 19/05/2020, n.34 e successive interpretazioni/integrazioni) che avrebbe attribuito all'albergatore la qualifica di responsabile d'imposta e previsto la disciplina sanzionatoria amministrativo-tributaria; da ciò, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto trovare applicazione la norma più favorevole con effetto retroattivo e l'annullamento della sentenza; (2) nullità della sentenza per errore nella indicazione del Comune creditore (si era indicato il Comune di Cervia mentre la struttura era nel Comune di Ravenna).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che, per effetto delle successive modifiche legislative (in particolare l'art. 5-quinquies del d.l. 21/10/2021, n.146, convertito dalla L. 17/12/2021, n.215, che ha attribuito efficacia retroattiva a quanto previsto dal comma 1-ter dell'art.4 d.lgs. 23/2011 e ha esteso la disciplina sanzionatoria amministrativa ai fatti anteriori al 19/05/2020), le condotte di omesso versamento dell'imposta di soggiorno non sono più punibili a titolo di peculato anche se commesse prima del 19/05/2020; si è trattato di una depenalizzazione retroattiva più favorevole che impone l'applicazione della normativa sopravvenuta (art.129 c.p.p.). La sentenza è stata inoltre trasmessa al Comune di Ravenna per gli eventuali adempimenti e sanzioni amministrativo-tributarie. Il secondo motivo (errore materiale sul Comune) è stato assorbito.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di peculato; la Corte ha stabilito che, per i casi di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, la rilevanza penale ai sensi di tale articolo viene meno per effetto della riforma che ha attribuito al gestore la qualifica di responsabile d'imposta e per la successiva misura di depenalizzazione retroattiva
art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio)
"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno ... con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ... Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione ... sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento ... Per l'omesso, ritardato o parziale versamento ... si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."
Ha modificato la qualifica soggettiva dell'albergatore attribuendogli la veste di responsabile d'imposta con conseguente disciplina sanzionatoria amministrativa; la Corte ne ha riconosciuto rilievo retroattivo per i fatti successivi e, per effetto combinato con interventi successivi, ha contribuito alla depenalizzazione
art. 5-quinquies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 17 dicembre 2021, n. 215
Disposizione che ha operato una 'interpretazione autentica' e ha esteso retroattivamente la qualificazione di responsabile d'imposta e la disciplina sanzionatoria amministrativo-tributaria anche ai fatti anteriori al 19/05/2020; la Corte l'ha qualificata come norma innovativa di depenalizzazione applicabile retroattivamente quale norma più favorevole
comma 1-ter, art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno ..."
Testo normativo oggetto di interpretazione: attribuisce all'albergatore la responsabilità tributaria e la possibilità di rivalsa; la Corte ha ritenuto che la modifica di tale comma e la sua interpretazione/attuazione abbiano inciso sulla rilevanza penale delle condotte in esame
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Norma richiamata per indicare la natura e la misura delle sanzioni amministrativo-tributarie applicabili all'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno nella veste di regime amministrativo sostitutivo della sanzione penale
Principio di retroattività della legge penale più favorevole: la Corte lo applica per giustificare l'uso della norma sopravvenuta più favorevole (depinalizzazione) nei confronti del ricorrente
Norma processuale che impone l'applicazione della legge sopravvenuta più favorevole: la Corte la richiama per annullare la sentenza e applicare la normativa depenalizzante
art. 1 L. 24 novembre 1981, n. 689
Principio generale di irretroattività della sanzione amministrativa: la Corte lo richiama per precisare che la sanzione amministrativa non può essere applicata retroattivamente se, al tempo dell'obbligazione, non si era verificato l'impossessamento (es. per mancato pagamento da parte dell'ospite), con possibile effetto assolutorio
Massime di principio
- Se il legislatore attribuisce retroattivamente all'albergatore la qualifica di responsabile d'imposta e applica una disciplina sanzionatoria amministrativa retroattiva, le condotte di omesso versamento dell'imposta di soggiorno non sono più punibili a titolo di peculato anche se commesse prima del 19/05/2020: si verifica una depenalizzazione applicabile ex art.2 c.2 cod. pen.
- L'applicazione retroattiva di una norma depenalizzante più favorevole impone l'applicazione della normativa sopravvenuta anche se la sentenza è già stata pronunciata (art.129 c.p.p.), con conseguente annullamento senza rinvio quando il reato si estingue o non sussiste più
- La trasformazione del rapporto giuridico (da agente contabile che trattiene pecunia pubblica a responsabile d'imposta con diritto di rivalsa) cambia la qualificazione soggettiva e può determinare l'eliminazione dell'elemento pubblico necessario per il reato di peculato
- L'estensione retroattiva delle sanzioni amministrativo-tributarie è ammissibile sul piano costituzionale se produce un effetto complessivamente più favorevole per l'imputato (depinalizzazione); in caso contrario, la retroattività delle sanzioni amministrative è generalmente vietata
- Se al momento dell'obbligazione originaria non vi è stato impossessamento (ad esempio perché l'ospite non ha effettivamente versato le somme), non può essere applicata la sanzione amministrativa retroattiva e dovrà essere pronunciata l'assoluzione per non avere il fatto gli elementi costitutivi
- Errori materiali nella indicazione del soggetto creditore (es. Comune errato) possono risultare assorbiti se la decisione principale di depenalizzazione rende ininfluente l'errore sul giudizio di merito
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