Cassazione Penale, Sentenza n. 24763/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale sostenendo che si sarebbe trattato di un reato complesso: la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada) doveva ritenersi assorbita nel delitto di omicidio colposo aggravato (art. 589, commi 2 e 3 cod. pen.), e quindi non poteva operare il concorso materiale fra i due illeciti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché la Corte d'appello aveva già dichiarato estinto per prescrizione il reato contravvenzionale contestato (capo B). La Cassazione ha rilevato inoltre che la questione dedotta è in ogni caso superflua alla luce della prescrizione e che la giurisprudenza di legittimità ammette il concorso materiale tra omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione e la contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze/alcool quando la violazione dia di per sé luogo a illecito contravvenzionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferito al delitto di omicidio colposo e alla sua aggravazione quando sussistono circostanze come la violazione di norme sulla circolazione; la Corte ha confermato la responsabilità penale del ricorrente per questo reato.
Norma sulla guida in stato di ebbrezza (contravvenzione); nella vicenda la relativa contestazione è stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello, rendendo irrilevante ai fini del ricorso la questione della sua assorbibilità.
Richiamata come riferimento normativo per la modifica del quadro incriminatore (introduzione di fattispecie autonome di omicidio e lesioni stradali); la Corte osserva che in relazione alla formulazione anteriore a tale riforma può sussistere concorso materiale tra omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione e contravvenzioni come la guida in stato di ebbrezza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015; Sez. 4, n. 32221 del 20/06/2018; Sez. 4, n. 46441 del 03/10/2012
La giurisprudenza consolidata è richiamata nel senso che, con la formulazione anteriore alla legge 41/2016, può configurarsi concorso materiale tra omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione e le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti quando la violazione costituisce autonoma contravvenzione.
Massime di principio
- Se la parte impugnante non dimostra un interesse concreto e attuale alla riforma della sentenza (ad es. per conseguenze penali o extrapenali rilevanti), il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse, soprattutto quando la pronuncia impugnata ha già dichiarato estinto il reato oggetto del gravame (prescrizione).
- Quando una contravvenzione (es. art. 186 cod. strada) è stata estinta per prescrizione dalla sentenza impugnata, qualsiasi censura volta a ottenere l'annullamento di quella parte della decisione può risultare priva di utilità e quindi inammissibile se non si indica un concreto effetto favorevole perseguibile con l'annullamento.
- Sotto il profilo sostanziale, con la formulazione anteriore alla legge n. 41/2016 la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto possibile il concorso materiale tra omicidio colposo aggravato per violazione di norme sulla circolazione e la contravvenzione per guida in stato di ebbrezza/uso di stupefacenti quando la violazione dia di per sé luogo a illecito contravvenzionale; pertanto non sempre la contravvenzione è automaticamente "assorbita" nel delitto colposo.
- Per sostenere che si tratti di un reato complesso (assorbimento della contravvenzione), il ricorrente deve argomentare in modo specifico perché la fattispecie integrerebbe una struttura unitaria in cui la contravvenzione si esaurirebbe nel reato più grave; in mancanza di tale argomentazione e quando sussistano precedenti contrari, la tesi difficilmente avrà successo.
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