Cassazione Penale, Sentenza n. 24765/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto aggravato di energia elettrica per aver apposto un magnete sul contatore ENEL e sottratto energia. Le doglianze: per Nuzzi, carenza e genericità della motivazione, illegittima valutazione del suo silenzio e inesistenza di prove del suo concreto contributo al reato; per Cellammare, esclusività della propria condotta, inesistenza di responsabilità della madre, vizi nella misura e nella documentazione tecnica (verbale ENEL), contestazione della decorrenza temporale dell'illecito (magnete apposto da terzi nel marzo 2014 e non dal 04/06/2013), richiesta di riconoscimento di attenuanti (art.62 nn.4 e 6) e dichiarazione di insussistenza della consapevolezza circa l'illiceità del magnete.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi relativi alla posizione di Nuzzi Grazia, annullando la sentenza nei suoi confronti e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno per carenza motivazionale e uso di mere congetture nella sua imputazione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Cellammare Michele, ritenendo i restanti motivi generici o ripetitivi rispetto a questioni di fatto già valutate, e ha confermato la condanna nei suoi confronti oltre a condannarlo alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte richiede che la motivazione dia riscontro puntuale alle deduzioni difensive; la sentenza di merito che si fonda su congetture o apodittiche affermazioni è viziata e può determinare annullamento.
art. 624 cod. pen.
Reato di furto (applicato alla sottrazione di energia elettrica); la Cassazione considera la valutazione tecnica dei consumi e della materiale installazione del magnete questione di merito non rivedibile in Cassazione se adeguatamente motivata dal giudice di merito.
art. 62 cod. pen. (nn. 4 e 6)
Le attenuanti richiamate possono essere prese in considerazione solo se correttamente dedotte nei termini processuali: se non richieste in appello, il loro esame può risultare precluso in sede di Cassazione.
Massime di principio
- La semplice titolarità di un esercizio e l'indirizzo delle bollette non bastano, da sole, a fondare la responsabilità penale: il giudice deve fornire elementi probatori specifici sul contributo dell'imputato al fatto.
- Il silenzio o la mancata testimonianza dell'imputato non vanno automaticamente valutati in senso accusatorio senza indicazione di ciò che avrebbe potuto dichiarare utile alla difesa.
- Le questioni tecniche (misurazioni, strumenti, verbali tecnici) sono in larga parte appannaggio del giudice di merito; la Cassazione controlla la logicità e la completezza della motivazione, ma non riesamina direttamente i rilievi tecnici se la motivazione è congrua.
- Motivi di ricorso che replicano valutazioni di fatto già esaminate e motivate dal giudice del gravame sono frequentemente dichiarati inammissibili in Cassazione; è necessario proporre censure di diritto specifiche e non il rinnovo del dissenso sui fatti.
- Le attenuanti o circostanze favorevoli non tempestivamente dedotte nell'atto di impugnazione possono essere inammissibili o non valutabili in sede di Cassazione per mancato tempestivo dedursi.
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