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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24767/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce la nullità della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) per omessa notifica, alla parte civile costituita, del rinvio dell'udienza disposto ai sensi dell'art. 10 d.l. n. 9/2020; tale omissione ha impedito alla parte civile di partecipare tramite difensore e di depositare la richiesta di liquidazione delle spese legali (costituzione di parte civile depositata il 27/11/2019), essendo la sentenza stata pronunciata in udienza rinviata l'08/01/2021.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la parte civile non è stata destinataria della notifica del decreto di fissazione della nuova udienza (16/10/2020) nella quale si è perfezionato il patteggiamento, e ha richiamato il principio per cui con la sentenza di patteggiamento il giudice non può liquidare d'ufficio le spese a favore della parte civile che non ne abbia fatto domanda. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Vicenza per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 10 d.l. n. 9 del 2 marzo 2020

    Richiamato come base normativa per i rinvii e le comunicazioni delle udienze per procedimenti sospesi/rinviati durante il periodo emergenziale; la mancata notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza (di cui al provvedimento emanato in attuazione della norma) è stata ritenuta idonea a pregiudicare i diritti processuali della parte civile.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    Norma richiamata in relazione alla fissazione delle nuove udienze per procedimenti non prioritari rinviati; il decreto del 16/10/2020 emanato ai sensi dell'art. 83 non è stato notificato alla parte civile, elemento decisivo per l'annullamento.

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul giudizio di applicazione della pena mediante patteggiamento: la Corte ribadisce che il giudice, con la sentenza di patteggiamento, non può liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile che non abbia presentato domanda e nota spese.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 3964 del 12/01/2021 (Amato Domenico, Rv. 280386)

    Sez. 4, n. 3964 del 12/01/2021

    Precetto giurisprudenziale richiamato dalla Corte per affermare che la mancata domanda della parte civile impedisce la liquidazione d'ufficio delle spese con la sentenza di patteggiamento; tale principio ha supportato la decisione di annullare la sentenza per il pregiudizio subito dalla parte civile non notificata.

Massime di principio

  • Se una parte civile non è stata notificata del decreto di fissazione o rinvio di udienza in cui si pronuncia un patteggiamento, la sentenza di patteggiamento può essere annullata per pregiudizio procedurale.
  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il giudice non può liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile che non abbia presentato specifica domanda e nota spese: la mancata partecipazione impedisce tale richiesta.
  • Gli avvisi di fissazione/rinvio delle udienze disposti in base a provvedimenti emergenziali (es. d.l. 9/2020, d.l. 18/2020) devono essere effettivamente notificati alle parti costituite; l'omessa notifica è causa di lesione del diritto di difesa.
  • La mancata notifica non può essere sanata tramite mera correzione di errore materiale quando abbia impedito l'esercizio di un vero e proprio diritto processuale (es. deposito della nota spese); il rimedio appropriato può essere l'annullamento della sentenza e il rinvio o trasmissione per il proseguimento.
  • In analoghe situazioni, la parte che intenda far valere la liquidazione delle proprie spese deve vigilare sulla ricezione delle comunicazioni di udienza e, se mancante, può impugnare la decisione invocando il pregiudizio derivante dall'omessa notifica.

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