Cassazione Penale, Sentenza n. 24767/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce la nullità della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) per omessa notifica, alla parte civile costituita, del rinvio dell'udienza disposto ai sensi dell'art. 10 d.l. n. 9/2020; tale omissione ha impedito alla parte civile di partecipare tramite difensore e di depositare la richiesta di liquidazione delle spese legali (costituzione di parte civile depositata il 27/11/2019), essendo la sentenza stata pronunciata in udienza rinviata l'08/01/2021.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la parte civile non è stata destinataria della notifica del decreto di fissazione della nuova udienza (16/10/2020) nella quale si è perfezionato il patteggiamento, e ha richiamato il principio per cui con la sentenza di patteggiamento il giudice non può liquidare d'ufficio le spese a favore della parte civile che non ne abbia fatto domanda. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Vicenza per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 10 d.l. n. 9 del 2 marzo 2020
Richiamato come base normativa per i rinvii e le comunicazioni delle udienze per procedimenti sospesi/rinviati durante il periodo emergenziale; la mancata notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza (di cui al provvedimento emanato in attuazione della norma) è stata ritenuta idonea a pregiudicare i diritti processuali della parte civile.
art. 83 d.l. n. 18/2020
Norma richiamata in relazione alla fissazione delle nuove udienze per procedimenti non prioritari rinviati; il decreto del 16/10/2020 emanato ai sensi dell'art. 83 non è stato notificato alla parte civile, elemento decisivo per l'annullamento.
art. 444 c.p.p.
Norma sul giudizio di applicazione della pena mediante patteggiamento: la Corte ribadisce che il giudice, con la sentenza di patteggiamento, non può liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile che non abbia presentato domanda e nota spese.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 3964 del 12/01/2021 (Amato Domenico, Rv. 280386)
Sez. 4, n. 3964 del 12/01/2021
Precetto giurisprudenziale richiamato dalla Corte per affermare che la mancata domanda della parte civile impedisce la liquidazione d'ufficio delle spese con la sentenza di patteggiamento; tale principio ha supportato la decisione di annullare la sentenza per il pregiudizio subito dalla parte civile non notificata.
Massime di principio
- Se una parte civile non è stata notificata del decreto di fissazione o rinvio di udienza in cui si pronuncia un patteggiamento, la sentenza di patteggiamento può essere annullata per pregiudizio procedurale.
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il giudice non può liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile che non abbia presentato specifica domanda e nota spese: la mancata partecipazione impedisce tale richiesta.
- Gli avvisi di fissazione/rinvio delle udienze disposti in base a provvedimenti emergenziali (es. d.l. 9/2020, d.l. 18/2020) devono essere effettivamente notificati alle parti costituite; l'omessa notifica è causa di lesione del diritto di difesa.
- La mancata notifica non può essere sanata tramite mera correzione di errore materiale quando abbia impedito l'esercizio di un vero e proprio diritto processuale (es. deposito della nota spese); il rimedio appropriato può essere l'annullamento della sentenza e il rinvio o trasmissione per il proseguimento.
- In analoghe situazioni, la parte che intenda far valere la liquidazione delle proprie spese deve vigilare sulla ricezione delle comunicazioni di udienza e, se mancante, può impugnare la decisione invocando il pregiudizio derivante dall'omessa notifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24763/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24765/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24768/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24769/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24772/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24774/2022 del 28/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →