Cassazione Penale, Sentenza n. 24768/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di riesame che ha confermato il sequestro preventivo di somme e beni. I motivi sono cinque: 1) violazione dell'art. 324, comma 3, c.p.p. per tardiva produzione documentale da parte del P.M. e riqualificazione del reato da ricettazione a furto (artt. 624, 625 c.p.); 2) violazione dell'art. 321, comma 3-ter, c.p.p. e art. 103 d.P.R. 309/1990 per illegittima perquisizione e sequestro di denaro non pertinente a reato di stupefacenti; 3) violazione delle norme penali (artt. 624, 625, 640 c.p.) e dell'art. 270 c.p.p. per presunta utilizzazione di intercettazioni autorizzate in altro procedimento e per riqualificazione sostanziale dei fatti per rendere possibile arresto in flagranza; 4) violazione dell'art. 321, comma 3-ter, c.p.p. per ritardata notifica del provvedimento di sequestro; 5) violazione degli artt. 22 e 27 c.p.p. perché, dichiarando incompetente il Tribunale, quest'ultimo non avrebbe potuto riqualificare il titolo di reato né disporre il sequestro.
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi. Sul primo motivo la Corte ritiene infondato che la semplice datazione degli atti dimostri la disponibilità anticipata al P.M.; precisa che l'art. 324, comma 3, c.p.p. è di natura ordinatoria e che il termine perentorio di dieci giorni decorre da quando il Tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti. Sul secondo motivo la Corte afferma che le perquisizioni ex art. 103 d.P.R. 309/1990 hanno natura preventiva e, anche se eseguite in modo illegittimo, non invalideranno il sequestro delle cose costituenti corpo di reato o pertinenti; dunque il sequestro è valido. Il terzo motivo è inammissibile perché in sostanza impugna la motivazione (vizio vietato in Cassazione ex art. 325 c.p.p.); la Corte ritiene congrua la valutazione che ha ricondotto i fatti al furto. Il quarto motivo è inammissibile: il ritardo nella notifica della convalida non comporta nullità della misura, ma solo il ritardo nella decorrenza del termine d'impugnazione. Il quinto motivo è infondato: il giudice dell'impugnazione può comunque verificare e disporre misure cautelari anche quando dichiara la propria incompetenza territoriale (art. 27 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). Infine la Corte condanna i ricorrenti alle spese processuali.
Norme richiamate
"entro il giorno successivo"
Il termine previsto ha natura meramente ordinatoria nel procedimento di riesame del sequestro; il termine perentorio di dieci giorni decorre dal momento in cui il Tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti
La norma non comporta nullità automatica in caso di ritardo nella notifica della convalida del sequestro; il ritardo incide solo sulla decorrenza del termine d'impugnazione
Richiamata per confronto: non si applica automaticamente al riesame del sequestro reale, che è disciplinato specialmente dall'art. 324 c.p.p.
Le perquisizioni previste da tale norma hanno natura preventiva e non richiedono necessariamente una notizia di reato; l'illegittimità della perquisizione non invalida il sequestro delle cose costituenti corpo di reato o pertinenti
art. 624 c.p. (furto) e art. 625 c.p. (circostanze aggravanti)
I fatti sono stati ricondotti a queste fattispecie in base alla valutazione della sottrazione delle somme e del successivo allontanamento con la refurtiva
Contestato dai ricorrenti come ricorrente, ma la Corte ha ritenuto non configurabile la truffa nel caso concreto e ha motivato la scelta alternativa (furto)
Richiamata dai ricorrenti in relazione all'utilizzo di intercettazioni autorizzate in altro procedimento; la Corte ha ritenuto la questione rientrare in doglianza motivazionale non ammissibile in cassazione
Il giudice dell'impugnazione può, anche dichiarando incompetente, verificare le condizioni per l'applicazione della misura e disporre il sequestro preventivo
Richiamato in ordine alla tutela della possibilità di intervento, assistenza o rappresentanza dell'interessato; il ritardo nella notifica non pregiudica tale possibilità
Limita l'oggetto del sindacato di legittimità: molte doglianze che si riducono a valutazioni della motivazione risultano inammissibili in Cassazione
Massime di principio
- Nel riesame del sequestro preventivo (misure reali) il termine previsto dall'art. 324 c.p.p. ha natura ordinatoria: la tardiva trasmissione di atti non determina automaticamente inefficacia della misura, purché il Tribunale ritenga completata l'acquisizione degli atti entro il termine utile
- Le perquisizioni effettuate ai sensi dell'art. 103 d.P.R. 309/1990 hanno carattere prevalentemente preventivo e, anche se contestate nella forma, non sempre fanno venire meno la validità del sequestro di cose costituenti corpo di reato o pertinenti
- Il ritardo nella notifica della convalida del sequestro non comporta la nullità della misura; esso incide solo sul decorso del termine di impugnazione dell'interessato
- Il giudice dell'impugnazione cautelare può verificare la sussistenza delle condizioni per applicare misure reali e, se del caso, adottarle anche nel dichiarare la propria incompetenza territoriale (attuazione dell'art. 27 c.p.p.)
- In Cassazione molte doglianze che si sostanziano in un sindacato sulla valutazione della prova o sulla motivazione del giudice di merito sono inammissibili ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; gli argomenti devono pertanto essere formulati come violazioni di diritto chiaramente configurabili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24763/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24765/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24767/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24769/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24772/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24774/2022 del 28/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →