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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24772/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ieffi impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per turbativa d'asta e reati connessi (artt. 81, 110, 353 c.p.), contestando: 1) la configurazione della procedura come 'gara' penalmente rilevante e la nozione di 'mezzi fraudolenti' ai sensi dell'art. 353 c.p.; 2) la carenza di motivazione sull'elemento oggettivo (valutazione delle dichiarazioni e degli atti di partecipazione); 3) la carenza di motivazione sull'elemento soggettivo (conoscenza e volontà di occultare cause di esclusione e accordi per escludere soggetti con precedenti); 4) l'erronea esclusione delle circostanze attenuanti, anche ex art. 62 n.4 c.p. e la speciale tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla configurabilita della procedura come 'gara' perche non sollevata in appello. Ha ritenuto fondati i profili relativi a motivazione su elemento oggettivo e soggettivo nella misura in cui la condotta contestata consisteva in omissioni e mendaci preliminari all'ammissione alla procedura (occultamento della riconducibilita a Ieffi della BIOCREA e partecipazione con altra societa senza dichiarare cause ostative). La Corte ha interpretato l'art. 353 c.p. come reato di pericolo che tutela la libera concorrenza ma riferito a condotte idonee a incidere sul corretto svolgimento di una gara gia impostata; le falsita o omissioni anteriori all'allestimento della gara, ordinarimente, non integrano la turbativa ma configurano reati distinti (falso, omissione, ecc.), salvo che il mendacio sia articolato e corroborato da altri elementi idonei ad alterare davvero la concorrenza. Ne consegue che il reato di turbativa contestato non sussiste e la sentenza impugnata e stata annullata senza rinvio perche il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen.

    Definisce il reato di turbativa di gara come condotta che impedisce o turba una gara. La Corte interpreta la norma come reato di pericolo rivolto a condotte idonee a incidere sullo svolgimento di una gara gia impostata; le mere falsita o omissioni preliminari all'ammissione non integrano di regola la turbativa, salvo casi in cui il mendacio sia articolato e idoneo a compromettere la libera concorrenza.

  • art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

    Disciplina le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare; nel caso in esame le omissioni relative a cause di esclusione sono state valutate come preliminari alla partecipazione e non come mezzi fraudolenti idonei di per se a turbare una gara gia impostata.

  • artt. 81 e 110 cod. pen.

    Richiamati in quanto titolo della imputazione (concorso e subordinazione dei reati); la Cassazione ha valutato la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati alla luce dell'art. 353 c.p. e della distinzione tra falsita preliminari e turbativa.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di attenuante per particolare tenuita del fatto; la Corte ha ritenuto irrilevante il motivo dopo aver escluso la sussistenza del reato di turbativa (motivo assorbito).

  • art. 483 cod. pen.

    Norma sul falso ideologico in atto pubblico: la Cassazione distingue tra false dichiarazioni finalizzate all'accesso alla gara (che possono integrare il falso) e mezzi fraudolenti idonei a turbare una gara gia avviata.

  • art. 490 cod. pen.

    Rilevante per la distinzione giurisprudenziale: celare documenti funzionali alla verifica dei requisiti puo integrare il reato previsto da questa norma, distinto dalla turbativa d'asta.

  • art. 12 delle Preleggi

    Richiamato per l'interpretazione sistematica della legge: la norma va applicata tenendo conto del significato proprio delle parole e dell'intenzione del legislatore, utile per delimitare la portata dell'art. 353 c.p.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale di limitazione dei motivi di ricorso in Cassazione; citata per indicare i limiti entro i quali i motivi sono stati esposti e valutati.

  • art. 36, comma 2, lett. c) Codice degli appalti

    Richiamata in ricorso per argomentare che alcune procedure sotto soglia non prevedono comparazione delle offerte; la Corte non ha ritenuto utile tale confronto per riformare la decisione di merito, quanto piuttosto ha escluso la configurabilita della turbativa per le condotte anteriori all'allestimento.

Massime di principio

  • L'art. 353 c.p. tutela la libera concorrenza e sanziona condotte idonee a turbare o impedire una gara gia impostata: per integrare la turbativa occorre un mezzo fraudolento capace di incidere sul corretto svolgimento della procedura, non meramente dichiarazioni false o omissioni preliminari.
  • Falsita o omissioni finalizzate all'ammissione alla gara (es. autocertificazioni false, occultamento di documenti) sono, di regola, reati distinti come il falso ideologico o altri delitti contro la pubblica fede e possono non integrare la turbativa, salvo che siano parte di un insieme fraudolento idoneo ad alterare la concorrenza.
  • Le condotte anteriori all'allestimento della gara sono ordinariamente neutralizzabili dai controlli amministrativi e richiedono una valutazione particolarmente rigorosa per essere considerate turbativa: la rilevanza penale dipende dall'effettiva idoneita a compromettere la libera concorrenza.
  • In Cassazione non possono essere proposte nuove questioni non sollevate nel giudizio di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre anteriormente; questioni nuove risultano inammissibili.
  • Se la Corte di legittimita esclude la sussistenza del fatto per la fattispecie ascritta, i profili processuali e attenuanti dedotti diventano assorbiti e non rilevanti.

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