Cassazione Civile, Ordinanza n. 19564/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice, assunta da un'azienda sanitaria pubblica con plurimi e reiterati contratti a tempo determinato, aveva chiesto in giudizio la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine. In primo grado le domande erano state respinte; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno liquidato in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nel frattempo la lavoratrice era stata assunta a tempo indeterminato all'esito di una procedura concorsuale riservata. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo: 1) violazione della normativa sulla stabilizzazione del personale precario, sostenendo che la sopravvenuta assunzione a tempo indeterminato avrebbe dovuto comportare la cessazione della materia del contendere o comunque escludere il danno; 2) violazione delle norme sul lavoro pubblico a termine e della direttiva 1999/70/CE, assumendo che la stabilizzazione sarebbe misura pienamente satisfattiva e che un danno monetario sarebbe riconoscibile solo previa prova di un pregiudizio ulteriore; 3) violazione delle norme sulla liquidazione del danno e della disciplina generale della responsabilità, ribadendo che il danno non può presumersi in re ipsa; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e di varie norme processuali, per avere la Corte d'appello esonerato la lavoratrice dall'onere di provare il danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendoli infondati in quanto la decisione d'appello era conforme alla giurisprudenza consolidata in materia di pubblico impiego privatizzato e abuso nella reiterazione di contratti a termine. Ha affermato che la successiva assunzione a tempo indeterminato non elimina automaticamente il danno da abuso quando non vi sia una stretta correlazione tra la condotta illegittima e la stabilizzazione; nel caso concreto l'assunzione era avvenuta all'esito di una procedura concorsuale, ancorché riservata, e quindi non costituiva stabilizzazione in senso tecnico né effetto diretto e immediato dell'abuso. È stata quindi confermata la condanna al risarcimento del danno, liquidato equitativamente secondo il criterio forfetario ritenuto applicabile in conformità al diritto UE, con presunzione del danno salvo prova del maggior pregiudizio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, commi 5 e 5-quater
nel pubblico impiego privatizzato esclude la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma consente il risarcimento del danno da abuso nella reiterazione dei contratti a termine
d.lgs. n. 368 del 2001, art. 1
richiamato quale base normativa del contratto a termine e del contesto dell'abuso
Direttiva 1999/70/CE
la disciplina interna va interpretata in conformità alla clausola 5 dell'Accordo quadro, per assicurare una tutela effettiva contro l'abuso
art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010
utilizzabile come criterio omogeneo per la liquidazione del danno presunto, con funzione sanzionatoria e forfetaria
la Corte esclude che la liquidazione del danno nel caso concreto abbia violato l'onere della prova, poiché il danno è trattato come presunto nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza
artt. 112, 113, 115, 116, 132 c.p.c.
richiamati nel quarto motivo; la Corte nega che vi sia stata violazione processuale nella valutazione e liquidazione del danno
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge utilizzata come fondamento dei motivi di ricorso
procedimento camerale in cassazione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con legge n. 125 del 2013
richiamato dalla ricorrente in tema di stabilizzazione del personale precario
d.P.C.M. 6 marzo 2015, artt. 1, 2, 3, comma 3, e 4
richiamato dalla ricorrente quale disciplina della procedura di stabilizzazione/concorsuale riservata
d.l. n. 101 del 2013, art. 4, comma 6
richiamato per evidenziare il raccordo tra procedure di stabilizzazione e riserva di posti nelle procedure concorsuali
richiamata come disciplina delle procedure di stabilizzazione del personale precario
richiamata come disciplina delle procedure di stabilizzazione del personale precario
art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010
per la giurisprudenza richiamata, costituisce parametro per il danno presunto anche nel pubblico impiego privatizzato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato la reiterazione abusiva di contratti a termine non consente la conversione del rapporto, ma dà luogo a un diritto al risarcimento del danno.
- La successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore è idonea a neutralizzare il danno solo se vi è una stretta correlazione, soggettiva e oggettiva, tra l'abuso e la stabilizzazione; tale nesso manca quando l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura concorsuale, anche se riservata.
- La stabilizzazione in senso tecnico non coincide con una procedura concorsuale: la prima opera secondo criteri legali di priorità e anzianità, senza selezione comparativa mediante prove o valutazione di titoli.
- Per il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato la liquidazione può avvenire secondo un criterio forfetario e presuntivo, in conformità al diritto UE, salva la prova di un maggior pregiudizio.
- La disciplina del risarcimento non può essere censurata per violazione dell'onere della prova solo perché il giudice applica una presunzione di danno riconosciuta dalla giurisprudenza consolidata.
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