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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19570/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una azienda sanitaria del Servizio sanitario nazionale, della sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con una lavoratrice sanitaria e le successive proroghe. La ricorrente sosteneva, con due motivi sostanzialmente connessi, che il regime speciale applicabile al personale sanitario del S.S.N. escludesse la necessità delle ragioni tecnico-produttive-organizzative o sostitutive previste dalla disciplina generale del lavoro a termine; in particolare richiamava l’art. 10, comma 4-ter, d.lgs. n. 368 del 2001 e poi l’art. 29, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2015, per affermare che l’unico limite fosse quello temporale dei 36 mesi. Con il secondo motivo deduceva inoltre che il primo contratto annuale fosse legittimo perché stipulato in vigenza dell’art. 1, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001, che consentiva l’assunzione a termine acausale entro i dodici mesi; quanto alle proroghe, invocava l’art. 4 del medesimo decreto e l’art. 21 d.lgs. n. 81 del 2015, sostenendo che esse fossero compatibili con la legge. Con il terzo motivo censurava la statuizione sulle spese, lamentando la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per la mancata compensazione, assumendo che vi fosse soccombenza reciproca perché la conversione era stata respinta e il risarcimento era stato riconosciuto solo parzialmente rispetto a quanto domandato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la disciplina speciale sui contratti a termine del personale sanitario del S.S.N. esclude sì l’applicazione del regime generale del d.lgs. n. 368 del 2001 / d.lgs. n. 81 del 2015, ma non esonera la pubblica amministrazione dal rispetto del requisito della temporaneità ed eccezionalità richiesto dall’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, quando l’assunzione e le proroghe siano finalizzate a soddisfare esigenze stabili e permanenti di servizio, volte a garantire ordinaria continuità assistenziale e non situazioni eccezionali, il ricorso al tempo determinato è illegittimo. La Corte ha aggiunto che l’illegittimità originaria del primo contratto rende irrilevante la valorizzazione delle proroghe quale fattore di legittimazione, anche perché nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso la prova di ragioni temporanee o eccezionali. Ha infine ritenuto infondato il motivo sulle spese, osservando che la domanda della lavoratrice era unitaria, articolata in capi principali e subordinati, e che la liquidazione delle spese al suo favore non presentava illogicità censurabili in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 4-ter, d.lgs. n. 368 del 2001

    «nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis»

    La norma esclude l’applicazione del regime generale sul contratto a termine, ma non elimina il requisito di temporaneità ed eccezionalità imposto dall’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 per il lavoro pubblico.

  • art. 29, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2015

    Conferma, con tenore analogo, l’esclusione del personale sanitario del S.S.N. dal regime generale dei contratti a termine.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Nel lavoro pubblico privatizzato l’utilizzo del lavoro flessibile è consentito solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali; il parametro vale anche per il settore sanitario pubblico e prevale sulle esigenze meramente organizzative o di continuità del servizio ordinario.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368 del 2001

    La ricorrente ne invocava l’inapplicabilità al settore sanitario speciale, ma la Corte ha ritenuto che ciò non escluda il diverso limite posto dall’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001.

  • art. 1, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001

    La clausola di assunzione acausale entro i dodici mesi non è valorizzabile nel lavoro pubblico sanitario quando contrasti con il requisito di temporaneità ed eccezionalità dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001.

  • art. 4 d.lgs. n. 368 del 2001

    Le regole sulle proroghe del contratto a termine non possono sanare un contratto originariamente illegittimo nel lavoro pubblico sanitario, se mancano le ragioni temporanee o eccezionali richieste dalla disciplina speciale del pubblico impiego.

  • art. 21 d.lgs. n. 81 del 2015

    Le proroghe stipulate in vigenza della nuova disciplina non sono sufficienti a giustificare un rapporto già instaurato in violazione del requisito di temporaneità ed eccezionalità.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è automatica neppure in caso di soccombenza reciproca.

  • art. 91 c.p.c.

    La statuizione sulle spese è sindacabile in cassazione solo nei casi di violazione del divieto di porre spese a carico della parte vittoriosa o di motivazione illogica/erronea della compensazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel lavoro a termine del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale, l’esclusione dalla disciplina generale dei contratti a tempo determinato non comporta una liberalizzazione delle assunzioni: permane il limite della temporaneità ed eccezionalità richiesto per il lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.
  • L’utilizzo del contratto a termine è illegittimo quando sia finalizzato a coprire fabbisogni stabili e durevoli del servizio, anche se l’obiettivo dichiarato è garantire continuità assistenziale e livelli essenziali di assistenza; la continuità ordinaria del servizio non equivale a esigenza eccezionale.
  • Se il primo contratto a termine è illegittimo, le successive proroghe non possono essere considerate autonomamente sananti, ma costituiscono sviluppo dello stesso pregiudizio derivante dall’originaria utilizzazione abusiva del lavoro precario.
  • Nel lavoro pubblico, la verifica della legittimità del termine deve concentrarsi non solo sulla conformità organizzativa dell’ente, ma anche sulla sussistenza di effettive ragioni temporanee o eccezionali, secondo una lettura coerente con i principi euro-unitari contro l’abuso di contratti a termine.
  • La compensazione delle spese processuali non è dovuta automaticamente in presenza di soccombenza reciproca; la scelta del giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione di legge o per manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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