Cassazione Civile, Ordinanza n. 19561/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il recupero, da parte dell'ente previdenziale, di € 3.442,30 a titolo di indebito sulla pensione di reversibilità percepita dalla madre del ricorrente per il periodo 1.2.2004-31.12.2004. L'ente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo; il figlio superstite lo aveva opposto sostenendo, in sintesi, la tardività dell'azione di recupero, l'insussistenza dell'indebito, l'assenza di prova di un dolo o di una omessa/incompleta comunicazione imputabile alla pensionata, il carattere definitivo del provvedimento di liquidazione del 2005 e l'inopponibilità/intrasmissibilità del presunto dolo all'erede. In Cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) omessa pronuncia e difetto di specificità dell'appello dell'INPS; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova sull'insussistenza dell'indebito; (3) omesso esame del fatto decisivo che l'importo era stato liquidato con provvedimento definitivo nel 2005; (4) violazione dell'art. 13, comma 1, l. n. 412/1991, per avere la Corte territoriale ravvisato un dolo omissivo in luogo di un errore dell'ente; (5) violazione dell'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, per la ritenuta tempestività del recupero e la presunta interruzione della prescrizione; (6) vizi motivazionali sull'inopponibilità/intrasmissibilità del dolo all'erede di buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva riportato nel ricorso i motivi di appello dell'INPS né la sentenza di primo grado. Ha respinto il secondo motivo, ribadendo che, nel giudizio promosso dal pensionato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione contestata grava sul pensionato stesso. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di decisività, osservando che la definitività del provvedimento di liquidazione del 2005 non escludeva il recupero effettuato entro l'anno successivo al periodo di riferimento ai sensi dell'art. 13 l. n. 412/1991. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché la questione dello stato soggettivo del pensionato era irrilevante nel caso concreto: l'indebito dipendeva dal superamento dei limiti reddituali e il recupero era stato iniziato entro il termine annuale previsto per la verifica reddituale, mentre il dolo rileverebbe solo per recuperi in ogni tempo. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo in ragione del giudicato interno sulla mancata maturazione della decadenza e perché il ricorrente non aveva specificato il contenuto della comunicazione del maggio 2005. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché non si confrontava con la statuizione della Corte d'appello, che aveva riferito il dolo esclusivamente alla pensionata deceduta e non all'erede. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia sul punto dell'inammissibilità dell'appello, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 434 c.p.c.
Invocato per contestare la specificità dei motivi di appello; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per mancata allegazione degli atti necessari al controllo di legittimità.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di accertamento negativo dell'indebito previdenziale, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione contestata grava sul pensionato che agisce in giudizio.
art. 13, comma 1, l. n. 412/1991
Il dolo omissivo del pensionato rileva ai fini del recupero solo nell'ipotesi in cui si tratti di indebito dovuto a dolo o omissione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto irrilevante tale profilo perché il recupero era avvenuto nel termine annuale previsto per la verifica reddituale.
art. 13, comma 2, l. n. 412/1991
L'ente previdenziale può recuperare l'indebito entro l'anno successivo al periodo di riferimento quando la prestazione risulti erogata senza titolo per difetto dei requisiti reddituali; il termine annuale esclude la rilevanza della definitiva liquidazione pregressa.
art. 1, comma 41, l. n. 335/1995
Richiamato come base normativa del superamento dei limiti reddituali che ha determinato l'indebito pensionistico.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La mancata riproduzione nel ricorso degli atti e documenti rilevanti ha comportato l'inammissibilità del primo motivo.
art. 346 c.p.c.
La mera riproposizione in appello non basta per questioni già decise; occorre appello incidentale per censurare il capo di sentenza sfavorevole.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale, il beneficiario che contesta la pretesa restitutoria deve provare il titolo della prestazione e i fatti che ne giustificano il mantenimento; non è sufficiente contestare genericamente la richiesta dell'ente.
- Quando l'indebito pensionistico deriva da variazioni dei requisiti reddituali e l'ente procede alla verifica annuale, il recupero è tempestivo se avviato entro l'anno successivo al periodo di riferimento; in tale ipotesi lo stato soggettivo del pensionato non è decisivo, salvo che si invochi un indebito fondato su errore dell'ente o su comportamenti dolosi rilevanti per il recupero in ogni tempo.
- In sede di legittimità, le censure di omessa pronuncia, difetto di specificità dell'appello o erronea valutazione di atti processuali sono inammissibili se il ricorrente non riporta nel ricorso gli elementi indispensabili per il controllo ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Una questione espressamente decisa dal giudice di primo grado non può essere semplicemente riproposta in appello: per contestarla è necessario proporre un appello incidentale; altrimenti si forma giudicato interno.
- La definitività di un precedente provvedimento di liquidazione pensionistica non impedisce di per sé il recupero dell'indebito quando l'azione dell'ente sia esercitata nel termine annuale previsto dalla disciplina speciale sulle verifiche reddituali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19490/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19564/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19566/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19567/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19569/2024 del 16/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19570/2024 del 16/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →