Cassazione Civile, Ordinanza n. 19490/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dalla domanda proposta dalla titolare di pensione di reversibilità di un ex dipendente dell’ente poi divenuto ABC, volta a ottenere che, nel calcolo del trattamento pensionistico aziendale del coniuge defunto, fosse inclusa l’indennità di incentivazione prevista da una delibera aziendale del 1987. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la società al pagamento della differenza pensionistica. La corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la voce non potesse essere inclusa nella retribuzione pensionabile per mancanza di allegazione e prova della sua natura di emolumento corrisposto con continuità e fissità e, soprattutto, perché la delibera aveva efficacia solo dal 1 gennaio 1987 e non poteva operare in favore di chi era cessato dal servizio nel 1973. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dei canoni ermeneutici contrattuali per erronea interpretazione della delibera n. 404/87, sostenendo che la disciplina dovesse valere anche per i pensionati già collocati in quiescenza prima del 1.1.1987 per i ratei successivi; con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e degli artt. 15 e 16 l. n. 1077/1959, come modificati, assumendo che l’indennità di incentivazione fosse assimilata al premio di presenza e dovesse quindi considerarsi emolumento fisso e continuativo, computabile nel trattamento pensionistico aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi nella parte in cui difettavano di autosufficienza, perché i ricorrenti non avevano indicato dove e quando la documentazione richiamata fosse reperibile negli atti di merito o tra quelli depositati in cassazione; inoltre ha ritenuto che le censure si risolvessero in una mera contrapposizione di una diversa lettura del testo deliberativo rispetto a quella accolta dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. Nel merito ha comunque ritenuto il ricorso infondato, richiamando il proprio orientamento secondo cui la delibera n. 404/87 aveva una retroattività limitata dal 1 gennaio 1987 e non consentiva a chi era cessato dal servizio prima di tale data di ottenere l’inclusione di una voce retributiva non percepita con i requisiti di continuità e fissità. Poiché il dante causa dei ricorrenti era cessato dal servizio nel 1973, non poteva beneficiare dell’inclusione della voce controversa nel trattamento pensionistico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I ricorrenti invocavano i canoni ermeneutici contrattuali per sostenere un’interpretazione estensiva della delibera aziendale; la Corte ha ritenuto che la censura si traducesse in una richiesta di rivalutazione del merito interpretativo, non consentita in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale richiamato per denunciare la violazione di legge; la Corte ha escluso che le doglianze dessero luogo a un vero vizio di legittimità, trattandosi in sostanza di dissenso sulla ricostruzione del fatto e dell’atto.
artt. 15 e 16 della legge n. 1077/1959
Erano richiamati dai ricorrenti, come modificati dall’art. 30 del d.l. n. 55/1983, a sostegno della tesi della computabilità pensionistica della voce retributiva.
art. 30 del D.L. n. 55/1983, conv. in L. n. 131/1983
Era invocato in connessione con la disciplina della retribuzione/pensione del personale interessato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quale conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura fondata sulla violazione dei canoni ermeneutici non è ammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, si risolva in una mera richiesta di nuova valutazione del contenuto dell’atto interpretato e in una contrapposizione del proprio convincimento a quello del giudice di merito.
- Per sostenere l’inclusione di una voce nel trattamento pensionistico aziendale occorre allegare e dimostrare la base normativa o negoziale che la rende pensionabile, nonché i presupposti di continuità e fissità richiesti dalla disciplina applicabile.
- Una delibera aziendale che introduca un nuovo criterio di calcolo pensionistico con decorrenza espressa da una certa data non può essere letta come produttiva di un’efficacia retroattiva illimitata, se il testo ne limita espressamente l’applicazione e, in particolare, esclude il calcolo retroattivo al pregresso regime pensionistico.
- Chi sia cessato dal servizio prima della data di decorrenza fissata per il nuovo sistema di calcolo non può invocare la sopravvenuta disciplina per ottenere l’inclusione, nella pensione, di emolumenti non percepiti con i requisiti richiesti dalla normativa o dalla delibera.
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