Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19566/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impiego di un'infermiera presso una azienda sanitaria pubblica con una plurima reiterazione di contratti a termine. La lavoratrice ha chiesto in giudizio la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il risarcimento del danno da abusivo ricorso al lavoro a termine. In primo grado le domande sono state respinte; in appello la Corte territoriale, pur escludendo la conversione del rapporto nel pubblico impiego, ha condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno liquidandolo in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nel corso del giudizio d'appello la lavoratrice era stata assunta a tempo indeterminato all'esito di una procedura concorsuale riservata. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della disciplina sulla stabilizzazione nel pubblico impiego, sostenendo che la sopravvenuta assunzione avrebbe dovuto determinare la cessazione della materia del contendere o comunque elidere il danno; (2) violazione dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001, della direttiva 1999/70/CE e dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, assumendo che la stabilizzazione sarebbe misura più satisfattiva del risarcimento e che, quindi, per riconoscere un danno ulteriore sarebbe stata necessaria prova specifica; (3) violazione delle norme sul danno risarcibile e sulla sua allegazione e prova, ribadendo che il danno non può essere in re ipsa; (4) violazione delle norme sulla ripartizione dell'onere della prova e delle regole processuali, per avere la Corte d'appello esonerato la lavoratrice dalla dimostrazione concreta del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso, ritenendoli infondati e unificandone l'esame per la stretta connessione logico-giuridica. Ha confermato che, nel pubblico impiego privatizzato, la conversione del rapporto a tempo indeterminato è esclusa dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001; ha però ritenuto corretta la decisione di merito nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine. La successiva assunzione a tempo indeterminato non ha eliminato il danno perché non era una stabilizzazione in senso tecnico, ma l'esito di una procedura concorsuale, sia pure riservata, quindi non direttamente e immediatamente correlata all'abuso. La Corte ha inoltre ribadito che, in tale materia, il danno può essere liquidato secondo il criterio presuntivo e forfetizzato mutuato dall'art. 32, comma 5, l. 183/2010, con possibilità per il lavoratore di provare un maggior pregiudizio. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dell'azienda sanitaria alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • d.l. 31 agosto 2013, n. 101

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina della stabilizzazione nel pubblico impiego.

  • L. 30 ottobre 2013, n. 125

    Richiamata come legge di conversione del d.l. 101/2013, in tema di stabilizzazione.

  • d.P.C.M. 6 marzo 2015

    Richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina sulla stabilizzazione.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, commi 5 e 5-quater

    Nel pubblico impiego privatizzato esclude la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, ma prevede una tutela risarcitoria per l'abuso del termine.

  • d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1

    Richiamato nel terzo motivo come norma sulla disciplina del contratto a termine.

  • Direttiva 1999/70/CE

    È il parametro eurounitario cui va interpretata la tutela contro l'abuso nella successione dei contratti a termine, in conformità al canone di effettività.

  • L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5

    Assunta come criterio omogeneo di liquidazione del danno: danno presunto, forfetizzato, tra un minimo e un massimo, salva prova del maggior pregiudizio.

  • artt. 1223 e 1226 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la liquidazione del danno e ribadire la necessità di prova del pregiudizio.

  • artt. 2043 e 2059 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente nel tentativo di ricondurre il danno a regole generali di allegazione e prova.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere la violazione delle regole sull'onere della prova; la Corte ha invece ribadito un regime probatorio agevolato per il danno da abuso del termine nel pubblico impiego.

  • artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c.

    Richiamati nel quarto motivo come norme processuali asseritamente violate; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, l'abusiva reiterazione di contratti a termine non comporta la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma dà luogo a una tutela risarcitoria.
  • L'assunzione a tempo indeterminato intervenuta dopo l'abuso non elimina automaticamente il danno: ha efficacia riparatoria solo se esiste una stretta correlazione, soggettiva e oggettiva, tra la condotta abusiva dell'amministrazione e la stabilizzazione ottenuta.
  • La "stabilizzazione" in senso tecnico non coincide con una procedura concorsuale, anche se riservata a personale precario; se l'immissione in ruolo deriva da un concorso, non è di regola effetto diretto e immediato dell'abuso.
  • Per il danno da abusiva reiterazione del termine nel pubblico impiego, la liquidazione può avvenire secondo un criterio presuntivo e forfetizzato, analogo a quello dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, senza necessità di prova specifica del pregiudizio minimo, salvo la prova di un danno maggiore.
  • Nel sistema della tutela contro l'abuso del contratto a termine, il regime risarcitorio del dipendente pubblico non deve essere più favorevole di quello del lavoratore privato, ma può essere costruito in modo da agevolare l'onere probatorio del danno subito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.