Cassazione Civile, Ordinanza n. 19569/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice aveva prestato attività alle dipendenze dell’azienda sanitaria pubblica dal 13 dicembre 2010 al 31 marzo 2015 con qualifica di dirigente farmacista, sulla base di due contratti a tempo determinato prorogati più volte. Nel giudizio di merito aveva chiesto che fossero dichiarati nulli i termini apposti ai contratti, che fosse accertato il superamento del limite massimo di 36 mesi previsto dalla disciplina applicabile, con conseguente conversione del rapporto in tempo indeterminato e pagamento delle retribuzioni non corrisposte; in subordine, aveva domandato il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva riconosciuto un risarcimento per danno da precarizzazione; la Corte d’appello aveva invece ritenuto che tale voce fosse stata attribuita ultra petita, perché la domanda risarcitoria proposta non riguardava il danno da precarizzazione ma l’illegittima interruzione del rapporto, e aveva quindi rideterminato il danno. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda di danno da precarizzazione era coerente con i fatti allegati in primo grado, che la causa petendi era la medesima rispetto alla domanda principale di conversione del rapporto e che il giudice di merito poteva ricavare d’ufficio le corrette conseguenze giuridiche dei fatti dedotti, trattandosi di una tutela minore rispetto a quella maggiore originariamente richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Palermo e ha rinviato alla stessa Corte territoriale in diversa composizione perché riesamini la causa nel merito, anche sulle spese. Ha ritenuto erronea l’affermazione di ultrapetizione: il danno da precarizzazione costituiva conseguenza della stessa vicenda dedotta in giudizio, ossia l’illegittimo ricorso ai contratti a termine e il superamento del limite complessivo di durata; pertanto, la sua attribuzione non introduceva un tema nuovo né violava l’art. 112 c.p.c.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non incorre in ultrapetizione quando riconosce una tutela che rientra nella domanda più ampia ritualmente proposta e non esula dai fatti costitutivi allegati; non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la pronuncia riguarda un minus o una conseguenza giuridica già compresa nella causa petendi.
art. 36 D.Lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego privatizzato, a fronte dell’illegittimo ricorso a contratti a termine, la tutela risarcitoria per equivalente opera come conseguenza dell’abusiva utilizzazione del termine e del superamento dei limiti di legge.
art. 414 c.p.c.
Nel rito del lavoro, la domanda risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo può estendersi agli ulteriori danni maturati nel corso del processo senza mutare i fatti costitutivi della pretesa.
Massime di principio
- Non viola l’art. 112 c.p.c. la sentenza che attribuisca una tutela compresa, come minus o come conseguenza legale, nella domanda di maggior ampiezza proposta dalla parte, purché restino immutati i fatti posti a fondamento della pretesa.
- Nel rito del lavoro, la domanda di risarcimento può essere integrata o meglio qualificata in corso di causa quando i danni ulteriori derivino dallo stesso fatto storico dedotto originariamente e non introducano un nuovo tema di indagine o di difesa.
- In tema di impiego pubblico privatizzato, la tutela per equivalente può costituire surrogato legale della tutela in forma specifica non praticabile, sicché il giudice deve pronunciarsi sulle conseguenze risarcitorie dell’illegittimo uso di rapporti a termine.
- La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, il quale può applicare la disciplina corretta ai fatti allegati senza essere vincolato alla sola etichetta giuridica utilizzata dalla parte, purché non muti il nucleo fattuale della controversia.
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