Cassazione Civile, Ordinanza n. 19567/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori del settore della formazione professionale che chiedevano l'attivazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle procedure di mobilità previste dalla normativa regionale e dalla contrattazione collettiva di settore per il riassorbimento o la fuoriuscita del personale in esubero. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato integralmente le pretese, ritenendo che la legge regionale attribuisse solo una facoltà all'Assessore competente, che il CCNL delineasse un percorso organizzativo ma non un diritto soggettivo azionabile verso la Regione, e che la Regione avesse partecipato alle intese solo come coordinatrice, non come parte stipulante. Con l'unico motivo di ricorso, i lavoratori denunciavano violazione di norme statali, regionali e contrattuali sostenendo che dalla disciplina richiamata derivasse un vero e proprio diritto alla mobilità e un correlativo obbligo dell'Amministrazione regionale di attuarla; invocavano anche direttive e circolari amministrative. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decisiva della sentenza impugnata, fondata sul carattere pubblicistico e discrezionale dei processi di mobilità, ispirati ai principi di efficienza, imparzialità ed equilibrio finanziario ex art. 97 Cost., e perché mirava inoltre a ottenere una rivalutazione di merito attraverso l'interpretazione di documenti amministrativi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione impugnata escludeva in radice la configurabilità di un diritto soggettivo dei lavoratori all'attivazione della mobilità, trattandosi di procedimenti da attivare nell'esercizio di potestà pubblicistiche e nel rispetto dei canoni costituzionali di efficienza, imparzialità ed equilibrio finanziario. Ha inoltre osservato che il ricorso non si confrontava con l'ulteriore argomento della sentenza d'appello, secondo cui la Regione non era parte delle intese tra le parti sociali, e tendeva a una nuova valutazione di documenti e atti amministrativi, profilo non consentito in sede di legittimità. Nessuna pronuncia è stata emessa sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo, per le parti ricorrenti, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, L. n. 845/1978
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'esistenza di un diritto alla mobilità e di un correlativo obbligo dell'Amministrazione regionale; la Corte non ne ha ricavato una diversa conclusione, dichiarando comunque inammissibile il ricorso per mancato confronto con la ratio della sentenza impugnata
art. 2, comma 2-bis, L.R. n. 25/1993
la Corte d'appello lo ha letto come previsione di una mera facoltà dell'Assessore regionale di attuare i processi di mobilità, non come fonte di un diritto soggettivo azionabile dai lavoratori
artt. 34 e 35 CCNL 2011/2013 operatori della formazione professionale
invocati per sostenere l'esistenza di una procedura pattizia di mobilità; la Corte d'appello ha ritenuto che non ne derivasse un obbligo giuridicamente azionabile verso la Regione
allegato 12, seconda parte, comma 1, CCNL 2011/2013 operatori della formazione professionale
richiamato dai ricorrenti a sostegno del preteso diritto alla mobilità; non è stato reputato idoneo a scalfire la decisione di appello
art. 97 Cost.
utilizzato dalla Corte d'appello e valorizzato dalla Cassazione come parametro che impone che i processi di mobilità siano attivati nell'esercizio di potestà pubblicistiche e nel rispetto di efficienza, imparzialità ed equilibrio finanziario
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi e per richiesta di rivalutazione di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata/inammissibile
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare argomentazioni alternative senza aggredire il fondamento della decisione.
- La censura di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o nell'interpretazione di documenti amministrativi non scrutinabili come questioni di puro diritto nel giudizio di cassazione.
- Quando una disciplina legale e contrattuale prevede l'attivazione di processi di mobilità nell'ambito di potestà pubblicistiche, la tutela dei lavoratori non si converte automaticamente in un diritto soggettivo pienamente azionabile verso l'amministrazione, ove la fonte mantenga natura facoltativa o programmatoria.
- Se la pubblica amministrazione non è parte stipulante di un'intesa tra parti sociali, non può essere automaticamente destinataria di obblighi negoziali derivanti da quell'accordo, salvo diversa e inequivoca previsione normativa.
- Nei procedimenti di mobilità collegati a scelte organizzative pubbliche, assumono rilievo i principi costituzionali di efficienza, imparzialità ed equilibrio finanziario, che delimitano la configurabilità di pretese individuali immediatamente coercibili.
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