Cassazione Civile, Ordinanza n. 07777/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un preavviso di iscrizione ipotecaria collegato a molteplici avvisi di addebito per contributi IVS. Il giudice di merito aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo: valida la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione con avvocato del libero foro; valida la notificazione degli atti esattoriali anche se eseguita via PEC da indirizzo non risultante nei pubblici elenchi, in mancanza di specifica allegazione di un pregiudizio difensivo; valida la notifica degli avvisi di addebito secondo le regole del servizio postale ordinario, senza necessità di osservare la L. n. 890/1982; insussistente la prescrizione per effetto di atti interruttivi; inammissibile la dedotta decadenza dall'iscrizione a ruolo perché non era stata proposta tempestiva opposizione e il credito era definitivo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: nullità della costituzione di ADER con avvocato del libero foro per asserita mancanza dei presupposti e di una delibera autorizzativa; nullità/invalidità delle notifiche degli avvisi di addebito per uso di PEC non tratta dai pubblici registri e per asserite irregolarità della notifica postale; violazione delle norme sulla prescrizione quinquennale per omesso rilievo dell'estinzione dei crediti; violazione dell'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 per mancato rilievo della decadenza dalla iscrizione a ruolo dei crediti contributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la giurisprudenza di legittimità consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro nei casi previsti, senza necessità di formalità ulteriori o di specifica delibera, quando la scelta discenda dalla riconduzione della controversia alle ipotesi contemplate dalla convenzione o dall'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato. Ha disatteso il secondo motivo perché l'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente ai pubblici elenchi non è di per sé causa di invalidità se non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa; inoltre la notifica dell'avviso di addebito può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento secondo il servizio postale ordinario, senza applicare le formalità della L. n. 890/1982. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo poiché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'interruzione della prescrizione mediante atti acquisiti in causa. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché la censura sulla decadenza si scontrava con la preclusione derivante dalla mancata tempestiva opposizione e dalla definitività del credito. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
le doglianze sono state scrutinatae quanto alla dedotta violazione di legge, nullità e vizio motivazionale; per i motivi terzo e quarto è stata ravvisata l'inammissibilità per difetto di pertinenza o per mancato confronto con la ratio decidendi
richiamato dal ricorrente per contestare la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione con avvocato del libero foro, ma il motivo è stato ritenuto infondato
Protocollo d'intesa del 22 giugno 2017 tra ADER e Avvocatura generale dello Stato, par. 3.4
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una delibera o di presupposti speciali per il patrocinio del libero foro; la Corte ha ritenuto legittima la difesa di ADER con avvocato esterno nei casi consentiti
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
la delibera motivata e il vaglio dell'organo di vigilanza sono necessari solo nei casi previsti; non occorrono quando ADER si avvale legittimamente di avvocati del libero foro nei casi ordinari
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016
sono richiamati come quadro delle modalità di affidamento del patrocinio al libero foro
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016
richiamato quale base degli atti di carattere generale sui criteri di scelta del patrocinio
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
invocato dal ricorrente in tema di notificazione degli atti presupposti, ma la censura è stata respinta
invocato dal ricorrente in relazione alla notifica via PEC, senza accoglimento
art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012 conv. in L. n. 221 del 2012
richiamato dal ricorrente per contestare la notifica a mezzo PEC da indirizzo non presente nei registri pubblici
art. 57-bis, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sulla notifica digitale
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per la notificazione degli avvisi di addebito e per la disciplina del servizio postale ordinario
art. 30, comma 4, d.l. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010
consente la notificazione dell'avviso di addebito mediante raccomandata con avviso di ricevimento secondo le norme del servizio postale ordinario, senza applicare la L. n. 890 del 1982
la Corte esclude che le formalità di tale legge siano necessarie per la notificazione dell'avviso di addebito effettuata tramite il servizio postale ordinario
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con gli atti interruttivi valorizzati nella sentenza impugnata
richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza dall'iscrizione a ruolo; la censura è stata ritenuta inammissibile per la preclusione derivante dalla mancata tempestiva opposizione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'agente della riscossione può costituirsi e difendersi tramite avvocato del libero foro nei casi consentiti dall'assetto convenzionale e normativo, senza necessità di una specifica delibera autorizzativa o di ulteriori formalità, quando la scelta del patrocinio sia coerente con i presupposti previsti dall'ordinamento.
- La notificazione degli atti della riscossione via PEC non è invalida per il solo fatto che l'indirizzo del mittente non risulti nei pubblici elenchi, se dalla comunicazione è comunque riconoscibile la provenienza dall'ente e il destinatario non deduce un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- L'avviso di addebito può essere notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento secondo le regole del servizio postale ordinario, senza che siano necessarie le formalità della legge sulle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari.
- In sede di legittimità, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha fondato il rigetto sull'interruzione della prescrizione o sulla definitività del credito, il motivo è inammissibile quando si limita a reiterare questioni non pertinenti o già precluse.
- La deduzione della decadenza dal potere di iscrizione a ruolo non è esaminabile quando il credito sia divenuto definitivo per mancata tempestiva opposizione all'atto presupposto; la preclusione processuale impedisce di rimettere in discussione l'accertamento ormai irretrattabile.
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