Cassazione Civile, Ordinanza n. 07767/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, confermato in appello, delle agevolazioni contributive per nuova occupazione previste dalla legge n. 223 del 1991 a favore di un’impresa individuale e di una società che avevano operato in associazione temporanea d’imprese. La Corte territoriale aveva ritenuto che vi fosse uno scambio sistematico di manodopera tra le due imprese, con assunzioni incrociate di lavoratori già licenziati dall’altra impresa nei sei mesi precedenti, in un contesto di collegamento funzionale e operativo idoneo a eludere la disciplina incentivante. Inoltre, aveva escluso la genuinità di alcuni rapporti di lavoro subordinato dedotti, relativi all’assunzione reciproca dei legali rappresentanti delle due imprese nei medesimi cantieri e nel periodo di operatività dell’ATI. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991 e dell’art. 2359 c.c., sostenendo che non vi fossero controllo o collegamento tra le imprese e che l’ATI fosse fenomeno neutro; (2) violazione dell’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991 per avere la Corte d’appello negato integralmente gli sgravi nonostante fosse stato riconosciuto un incremento occupazionale di quattro unità; (3) violazione degli artt. 8, comma 4, e 25, comma 9, l. n. 223/1991, assumendo che le condizioni ostative dell’art. 8, comma 4-bis, non potessero valere per le agevolazioni dell’art. 25, comma 9; (4) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che l’onere di provare la subordinazione fosse stato posto a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte d’appello aveva correttamente interpretato la disciplina agevolativa in senso sostanziale e teleologico: le nozioni di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e di collegamento o controllo hanno portata ampia e non si esauriscono nei soli rapporti tipizzati dall’art. 2359 c.c.; ciò che rileva è verificare se le assunzioni e i licenziamenti siano stati posti in essere in modo coordinato e strumentale a ottenere indebitamente gli sgravi, senza reale novità occupazionale. In tale prospettiva, la presenza di assunzioni incrociate tra imprese legate da ATI e da forti vincoli operativi è stata giudicata indice significativo di elusione, sufficiente a precludere i benefici anche in relazione all’altra disciplina agevolativa richiamata, che è parimenti di stretta interpretazione e subordinata a reali esigenze economiche. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito non si fondava realmente sulla sola ripartizione dell’onere della prova, ma sull’accertamento, in fatto, dell’insussistenza di un autentico rapporto di lavoro subordinato; la censura ex art. 2697 c.c. non colpiva quindi la ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge, invocato dal ricorrente per tutti i motivi di merito.
art. 8, comma 4, l. 23 luglio 1991, n. 223
Prevede, ratione temporis, un contributo mensile a favore del datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuto, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; la norma va letta in chiave sostanziale e teleologica, come agevolazione di stretta interpretazione.
art. 8, comma 4-bis, l. 23 luglio 1991, n. 223
Le espressioni "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" e "rapporto di collegamento o controllo" hanno portata ampia e non si limitano ai soli rapporti di cui all’art. 2359 c.c.; occorre verificare la sostanza dell’operazione e l’eventuale finalità elusiva della disciplina incentivante.
art. 25, comma 9, l. 23 luglio 1991, n. 223
Anche le agevolazioni ivi previste presuppongono assunzioni rispondenti a reali esigenze economiche e non a condotte elusive o a fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro.
art. 2359 c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro restrittivo del controllo/collegamento; la Corte esclude che la nozione normativa delle agevolazioni contributive sia limitata ai soli rapporti tipizzati da questa disposizione.
art. 2697 c.c.
La censura sull’onere della prova è inammissibile quando la decisione impugnata si fonda in realtà su un accertamento di fatto diverso, cioè sull’insussistenza del rapporto subordinato dedotto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Cass., sez. lav., 2 luglio 2015, n. 13583
Richiamata come precedente secondo cui gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ricomprendono ipotesi in cui l’impresa assumente non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato.
Cass., sez. lav., 26 luglio 2011, n. 16288
Richiamata a sostegno dell’interpretazione ampia degli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Cass., sez. lav., 3 agosto 2018, n. 20504
Richiamata per affermare che il richiamo al rapporto di collegamento o controllo non si esaurisce nei rapporti tipizzati dall’art. 2359 c.c.
Cass., sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20499
Richiamata per includere, nel collegamento rilevante, tutti i rapporti tra imprese caratterizzati da condotte costanti e coordinate di collaborazione e comune agire sul mercato.
Cass., sez. lav., 3 aprile 2024, n. 8786
Richiamata per il principio secondo cui il giudice deve valutare non solo il dato formale, ma anche quello sostanziale, verificando l’eventuale finalità elusiva della disciplina incentivante.
Cass., sez. lav., 5 giugno 2025, n. 15056
Richiamata per il principio di valutazione complessiva e non atomistica delle risultanze di causa.
Cass., sez. lav., 8 maggio 2024, n. 12589
Richiamata per il principio secondo cui l’intento elusivo, desunto dalle caratteristiche dell’operazione, preclude in radice l’accesso agli sgravi.
Cass., sez. lav., 7 maggio 2004, n. 8742
Richiamata per affermare che anche le agevolazioni ex art. 25, comma 9, richiedono assunzioni rispondenti a reali esigenze economiche.
Cass., sez. lav., 13 maggio 2003, n. 7352
Richiamata per il medesimo principio in materia di incentivi all’assunzione di lavoratori in mobilità.
Cass., sez. lav., 17 dicembre 2001, n. 15949
Richiamata per il medesimo principio in materia di agevolazioni contributive e assunzioni non elusive.
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
Richiamata per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Le agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori in mobilità vanno interpretate in modo sostanziale e teleologico: non spetta il beneficio quando l’operazione occupazionale sia solo apparente o sia preordinata a eludere la finalità della norma.
- Le nozioni di "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" e di "collegamento o controllo" nella disciplina degli sgravi contributivi hanno portata ampia e non coincidono necessariamente con i soli rapporti societari tipizzati dall’art. 2359 c.c.; rilevano anche legami fattuali e operativi tra imprese.
- Ai fini del riconoscimento degli incentivi, il giudice deve svolgere una valutazione complessiva delle risultanze di causa e verificare se le assunzioni e i licenziamenti abbiano prodotto una reale e nuova incidenza occupazionale, oppure se siano parte di uno schema coordinato e circolare di sostituzione di manodopera.
- Le agevolazioni previste per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità presuppongono che l’assunzione risponda a reali esigenze economiche e non costituisca il risultato di interruzioni fittizie o preordinate dei rapporti di lavoro.
- La censura sulla violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile quando la decisione di merito non dipende dalla sola ripartizione dell’onere della prova, ma da un accertamento in fatto sull’insussistenza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
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