Cassazione Civile, Sentenza n. 36888/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 per IVA e imposte dirette: l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione la maggiore IVA applicando l'aliquota ordinaria (20%) sulle cessioni di prodotti (es. vasche da bagno con apertura) ritenuti agevolabili al 4% perché destinati a soggetti disabili. La questione centrale è se possa farsi luogo all'aliquota agevolata sulla base di una semplice autocertificazione dell'acquirente attestante la disabilità o se sia necessaria la documentazione sanitaria rilasciata dall'ASL e la prescrizione specialistica come previsto dalla normativa vigente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia che aveva ritenuto sufficiente l'autocertificazione del disabile. La Corte ha affermato che, secondo il D.M. 14 marzo 1998 e la normativa di riferimento, l'aliquota IVA agevolata del 4% per sussidi tecnici e informatici destinati a persone con handicap richiede la produzione, anteriormente alla cessione, del certificato di invalidità funzionale permanente rilasciato dall'unità sanitaria locale competente e della specifica prescrizione autorizzativa del medico specialista ASL che colleghi funzionalmente il sussidio alla menomazione. L'autocertificazione resa direttamente al cedente non è sufficiente; il cedente rimane responsabile nei confronti dell'Erario. La causa è stata rinviata alla CTR dell'Emilia anche per le spese.
Norme richiamate
DPR 633/1972 - tabella A, parte II
Indica i beni e le aliquote IVA agevolate; la decisione richiama la natura eccezionale delle aliquote agevolate come beneficio tributario che richiede il rispetto dei presupposti formali
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 2, comma 9
Stabilisce che l'aliquota IVA agevolata del 4% si applica anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 della legge n.104/1992
D.M. 14 marzo 1998
"Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap..."; e art.2 comma 2: "I soggetti portatori di handicap... producono il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale"
Definisce i beni agevolabili e prescrive espressamente la documentazione sanitaria (certificato ASL e prescrizione specialistica) da produrre anteriormente alla cessione; tale documentazione è requisito necessario per l'applicazione dell'aliquota del 4%
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3
Definisce i soggetti portatori di handicap cui si rivolgono le agevolazioni richiamate dalle norme fiscali
Disciplina le dichiarazioni sostitutive e l'autocertificazione; la Corte rileva che l'autocertificazione ha efficacia nei confronti della pubblica amministrazione ma non può sostituire la documentazione richiesta dalle norme per ottenere benefici fiscali nei rapporti tra privati e cedenti
Legge 445/2000, art. 49
Richiamata come parte del quadro normativo sulle dichiarazioni sostitutive e le responsabilità correlate
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 39
Citata nell'ambito delle norme richiamate; rilevante nel quadro delle disposizioni fiscali correlate alle agevolazioni
Richiama il principio probatorio secondo cui chi deduce un fatto ha l'onere della prova; applicato in ragione della necessità di produrre documentazione probatoria per fruire dell'agevolazione
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norme processuali invocate in ricorso per cassazione e per eccezioni procedurali; la Corte affronta anche questioni di ammissibilità e di eventuale giudicato implicito su questioni processuali
Massime di principio
- Per ottenere l'aliquota IVA agevolata del 4% su sussidi tecnici/informatici destinati a persone con handicap è necessaria, anteriormente alla cessione, la produzione del certificato di invalidità rilasciato dall'ASL e della prescrizione specialistica che colleghi il sussidio alla menomazione; una semplice autocertificazione resa all'operatore economico non è sufficiente.
- Il cedente (fornitore) resta responsabile nei confronti dell'Erario dell'applicazione corretta dell'IVA; pertanto dovrebbe richiedere e conservare la documentazione sanitaria formale prevista dalla normativa per poter applicare l'aliquota ridotta in sicurezza.
- Nel dubbio o in assenza della documentazione formale richiesta, il venditore deve applicare l'aliquota ordinaria per evitare il rischio di recupero d'imposta e sanzioni; l'acquirente dovrà rivolgersi all'ASL per ottenere la documentazione necessaria.
- Le autocertificazioni hanno efficacia soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione; nei rapporti tra privati e per il riconoscimento di benefici fiscali che richiedono documenti sanitari specifici, le autocertificazioni rese al cedente non sostituiscono i certificati e le prescrizioni previste dalla legge e dai decreti ministeriali.
- Dal punto di vista processuale, questioni di rito rilevanti per la decisione devono essere sollevate e impugnate nei termini opportuni: la Corte ricorda che la sentenza che decide sul merito implica comunque il pronunciamento (anche implicito) sulle questioni processuali presupposte, ma eccezioni procedurali gravi vanno tempestivamente dedotte e riproposte con i rimedi processuali adeguati.
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