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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36763/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria n. 43/9712 del 05.04.2012 notificata da Equitalia Sud, connessa a cartelle di pagamento per maggiori imposte relative agli anni 2002-2003 (complessivi euro 2.162.166,34) ricalcolate in base a precedente sentenza della CTP (n. 21/62/2010). Il ricorrente deduceva, tra l'altro: nullità o inesistenza della notifica della cartella (vizi nella relata, mancata seconda raccomandata, consegna al portiere), irregolarità del contenuto dell'iscrizione ipotecaria (mancata indicazione dell'atto richiamato, assenza del responsabile del procedimento e dell'indicazione per il riesame in autotutela), difetto di delega nella sottoscrizione dell'atto di appello da parte dell'Agenzia, insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia. Gran parte dei motivi del ricorrente è stata dichiarata inammissibile per carenza del principio di autosufficienza (mancata trascrizione/individuazione degli atti e delle relative produzioni di merito), ovvero per mancata indicazione in quali atti di merito le questioni fossero state sollevate. In particolare: il vizio relativo alla firma su delega non è stato adeguatamente documentato; le doglianze sulla notifica della cartella sono state ritenute infondate o inammissibili per mancata trascrizione delle relative relate; le censure sul contenuto dell'iscrizione ipotecaria sono inammissibili per mancata trascrizione del suo contenuto; la presunta insufficiente motivazione della CTR è stata ritenuta non affetta da contraddizioni irriducibili e compatibile con l'accertamento dei presupposti per l'iscrizione ipotecaria (soglia legale). Il ricorso incidentale dell'Agenzia è rigettato per difetto di interesse (l'Ufficio aveva ottenuto il risultato pratico in appello). Compensazione integrale delle spese di lite; ordine relativo al versamento di ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co.1-quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5

    Fondamento delle doglianze di nullità, omesso esame ed errori di diritto: la Corte verifica i profili di motivazione, omesso esame e vizi del procedimento; tuttavia ha dichiarato inammissibili molte censure per carenza di autosufficienza probatoria nel ricorso per cassazione.

  • art. 75, comma 3 c.p.c.

    Riferimento all'onere di allegazione nei motivi di cassazione relativi ai fatti decisivi trattati in sede di merito: il ricorrente doveva indicare dove la questione era stata dedotta in grado di merito.

  • artt. 10 e 11 d.lgs. n. 546/1992

    Norme sul procedimento davanti alle commissioni tributarie; richiamate in rapporto all'onere di deduzione e alla regolarità del procedimento in grado di merito.

  • art. 7, comma 1 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiami formali relativi alla completezza degli atti amministrativi e all'obbligo di indicare gli elementi essenziali dell'atto impugnato; la Corte ha richiesto prova e trascrizione degli atti per valutare la doglianza.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Norma procedurale richiamata rispetto al contenuto dell'atto di appello e al petitum; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul diverso thema decidendum perché dall'atto di appello risultava evidente quale sentenza fosse impugnata.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Regole sulla notifica delle cartelle di pagamento: la Corte ha confermato l'ammissibilità della notifica mediante invio diretto da parte del concessionario tramite raccomandata A/R e che, in tale modalità, l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione senza necessità di relata.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle regole sulle notificazioni e sulla prova delle stesse; la Corte ha ritenuto le doglianze non autosufficienti.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Disposizioni sulla motivazione delle decisioni delle commissioni tributarie: la Corte ha valutato che non sussisteva un vizio motivazionale insanabile.

  • art. 18, commi 2 e 3 d.lgs. n. 546/1992

    Riferimento all'omesso esame di fatti decisivi sollevati in appello; la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze per mancata indicazione degli atti e della loro localizzazione nel processo di merito.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992

    Norme riferibili alla competenza e alla forma degli atti; richiamate dall'Agenzia nel ricorso incidentale rispetto alla corretta interpretazione degli effetti di una sentenza passata in giudicato e della natura definitivo/irrevocabile delle cartelle, ma il ricorso incidentale è stato rigettato per difetto di interesse.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto nei casi indicati.

Massime di principio

  • In ricorso per cassazione va rispettato il principio di autosufficienza: bisogna trascrivere e riprodurre nel ricorso gli atti e le relate che si contestano e indicare esattamente in quale fase del giudizio di merito sono stati prodotti, altrimenti le censure sono inammissibili.
  • Le questioni relative alla validità della notifica delle cartelle di pagamento devono essere documentalmente provate nel ricorso di legittimità: la semplice allegazione di censure senza la relata o la trascrizione integrale degli atti notificatori comporta inammissibilità.
  • La notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata A/R è valida e l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notifica senza necessità di relata dell'ufficiale giudiziario.
  • Per censurare la legittimità di un atto amministrativo (es. iscrizione ipotecaria) in Cassazione occorre riportarne il contenuto nel ricorso e dimostrare in quale atto di merito si è eccepito il vizio; altrimenti il motivo è inammissibile per mancata localizzazione degli atti.
  • Le doglianze sulla motivazione del giudice di appello richiedono la prova di un contrasto insanabile tra affermazioni della sentenza: mera insufficienza o approssimazione della motivazione non necessariamente comporta annullamento.
  • Un ricorso incidentale dell'Ufficio va proposto solo se esiste un concreto interesse giuridico (utilità pratica) derivante dall'eventuale accoglimento; l'Ufficio completamente vittorioso in appello può mancare dell'interesse ad impugnare ulteriormente.
  • Se si contesta la firma su delega in un atto processuale, la relativa delega deve essere prodotta e localizzata nel processo di merito; sollevare la questione in cassazione senza mostrare dove è stata dedotta in grado di merito è inefficace.

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