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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37046/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente, cittadino di un Paese e appartenente a una religione indicati nel testo con omissis, aveva chiesto protezione internazionale riferendo che il padre, convertitosi a un’altra religione, pretendeva che anche lui si convertisse e lo aveva minacciato più volte con un coltello dopo il suo rifiuto; sosteneva di essersi rivolto inutilmente alla polizia e di essere partito per timore per la vita e l’incolumità. La Commissione territoriale aveva respinto la domanda e il Tribunale di Messina, con decreto del 23 luglio 2019, aveva rigettato il ricorso, giudicando il racconto generico, non circostanziato e privo di riscontri, escludendo i presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251/2007, nonché la violenza indiscriminata e i presupposti della protezione umanitaria. Con il primo motivo il ricorrente denunciava omesso esame ed error in procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c.: lamentava che il Tribunale non avesse accolto le eccezioni di nullità del provvedimento della Commissione, asseritamente sottoscritto soltanto dal presidente, privo della certificazione del segretario e viziato da eccesso di potere; sosteneva inoltre che tali vizi imponessero una sua audizione giudiziale. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83/CE, omesso esame ed error in procedendo in relazione all’art. 115 c.p.c.; contestava il giudizio di inattendibilità, invocava i poteri istruttori officiosi e sosteneva che la giovane età e l’ordinarietà della vicenda rendessero credibile il racconto. Censurava il diniego dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, richiamando la giovane età alla partenza e l’assenza di una rete parentale nel Paese d’origine.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso l’omesso esame dei vizi formali dedotti contro il provvedimento amministrativo e ha ribadito che il giudizio davanti al Tribunale riguarda il diritto soggettivo alla protezione, non il mero annullamento del diniego della Commissione. Ha inoltre rilevato che era stata fissata l’udienza di comparizione e che l’obbligo di fissarla, in assenza di videoregistrazione, non comporta automaticamente l’audizione personale: questa non è necessaria se al richiedente è stata garantita la possibilità di rendere dichiarazioni e la domanda può essere decisa sulla base degli elementi disponibili. Quanto al secondo motivo, la valutazione di credibilità è apprezzamento di fatto del giudice di merito e in cassazione è censurabile nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non mediante una diversa lettura del racconto. Il Tribunale aveva motivato l’inattendibilità, anche rilevando che, secondo la sua valutazione, il gruppo religioso perseguitato nel Paese era quello cui apparteneva il richiedente e non quello indicato come responsabile delle minacce. Ritenuti inattendibili i fatti allegati, non occorreva procedere a ulteriore cooperazione istruttoria officiosa; è stato quindi confermato il diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria invocata ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251/2007. È stata respinta anche la censura sulla protezione umanitaria: il Tribunale aveva compiuto la valutazione comparativa individuale e aveva escluso speciali profili di vulnerabilità, menomazioni dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, sradicamento dal contesto d’origine e radicamento in Italia; la censura sollecitava una diversa valutazione di fatto senza evidenziare anomalie motivazionali. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché il controricorso del Ministero non presentava i requisiti minimi. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stato omesso esame dei prefigurati vizi di forma.

    La Corte esclude la violazione denunciata perché il Tribunale aveva esaminato i vizi formali dedotti contro il provvedimento della Commissione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito

    La valutazione di credibilità è riservata al giudice di merito; in cassazione è sindacabile soltanto nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o di una motivazione mancante, apparente o incomprensibile, non per ottenere una nuova valutazione delle dichiarazioni.

  • art. 3, comma 5, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito

    Il giudice di merito valuta credibilità, coerenza intrinseca e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente secondo i criteri indicati dalla norma; tale apprezzamento è di fatto e non consente in cassazione una diversa lettura del racconto.

  • art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    Su tale scorta in toto legittimo è il disconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex lett. a) e b) dell’art. 14 del D.Lgs. cit.

    Una volta ritenuti inattendibili i fatti allegati a sostegno della domanda, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria prevista dalle lettere a) e b), in base agli elementi della vicenda esaminata.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto

    In caso di rigetto integrale dell’impugnazione, la Corte attesta i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, fermo restando che il pagamento è dovuto solo se sussiste l’obbligo del contributo iniziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il diniego amministrativo della protezione internazionale, l’oggetto è l’accertamento del diritto soggettivo alla protezione richiesta, non il mero annullamento del provvedimento della Commissione; gli eventuali vizi formali di quest’ultimo non esauriscono quindi la decisione giudiziale sulla spettanza del diritto.
  • La fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione del colloquio amministrativo non comporta automaticamente l’obbligo di audizione personale davanti al giudice. L’audizione giudiziale non è necessaria quando sia stata garantita al richiedente la possibilità di rendere dichiarazioni e la domanda risulti decidibile sulla base degli elementi disponibili.
  • La credibilità, coerenza intrinseca e plausibilità del racconto del richiedente sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; in cassazione non è ammissibile chiedere una nuova lettura delle dichiarazioni, salvo i limiti del vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • Quando il richiedente abbia allegato fatti ritenuti inattendibili, non sorge l’esigenza di ulteriore cooperazione istruttoria officiosa in relazione a quei fatti, poiché l’inattendibilità esclude un’allegazione affidabile sulla quale esercitare tale dovere.
  • La vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria va accertata individualmente attraverso la comparazione tra la vita privata in Italia e la situazione personale nel Paese d’origine, anche nell’ipotesi di rimpatrio; il giudizio di fatto così compiuto è censurabile in cassazione nei limiti propri del vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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