Cassazione Civile, Sentenza n. 37023/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (figlia)
La controversia
La figlia ha promosso davanti al Tribunale di Latina un giudizio per la dichiarazione giudiziale della propria paternità; il Tribunale, con sentenza n. 2212/2017, ha dichiarato che l’uomo era suo padre e gli ha posto a carico le spese di CTU e di lite. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2516/2019, pubblicata il 15 aprile 2019 e notificata il 27 maggio 2019, ha respinto l’appello. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 269 c.c. in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.; ha giudicato ingiustificato il rifiuto dell’uomo di sottoporsi alle indagini genetiche e biologiche e, considerando tale rifiuto insieme alle testimonianze sulla relazione sentimentale intercorsa tra lui e la madre della figlia tra la fine del 1969 e l’inizio del 1970, ha ritenuto provata la paternità. In Cassazione l’uomo ha proposto tre motivi: (1) ha censurato il rigetto della questione di legittimità costituzionale, sostenendo che dopo la nascita le ragioni per non riconoscere il figlio sarebbero uguali per madre e padre e che al padre dovrebbe essere riconosciuta una scelta libera e responsabile; (2) ha denunciato, richiamando gli artt. 116, comma 2, e 118 c.p.c., l’erronea valutazione del rifiuto di sottoporsi agli esami, deducendo che la mancata partecipazione alle convocazioni dei CTU era giustificata dalla grave patologia della moglie, dalla depressione successiva alla sua morte e da un intervento chirurgico al cuore cui si era sottoposto nel marzo 2015; (3) ha contestato la valutazione di attendibilità dei testimoni della controparte, deducendo contraddizioni e contrasto con la documentazione prodotta.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sola prospettazione di una questione di legittimità costituzionale non individua un vizio della decisione impugnabile in cassazione; la questione è stata comunque esaminata e ritenuta manifestamente infondata, poiché la facoltà di anonimato della madre risponde alla tutela della gestante e al bilanciamento con la salvaguardia della vita del nascituro, mentre non è tutelabile l’interesse del padre a sottrarsi alla responsabilità genitoriale negando la volontà di procreare. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla denunciata violazione degli artt. 116 e 118 c.p.c.: il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici può essere valutato come argomento di prova, anche in assenza di prove dirette dei rapporti sessuali, e può concorrere con le dichiarazioni della madre e con gli altri elementi acquisiti. La censura è stata invece dichiarata inammissibile nella parte in cui chiedeva una nuova valutazione dei documenti e dei fatti per giustificare le otto mancate presentazioni ai CTU. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l’attendibilità e il peso delle testimonianze, valutazioni riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione nei termini dedotti. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 269 c.c.
In altri termini, dunque, l’interesse del padre a “decidere” se assumersi o meno la responsabilità genitoriale non solo non è meritevole di tutela, ma è confliggente con la protezione, sancita a livello costituzionale, della filiazione naturale, e ciò giustifica che sia consentito, tramite l’azione ex art. 269 c.p.c., attribuirgli la paternità naturale in base al mero dato biologico, senza alcun riguardo alla sua volontà contraria alla procreazione.
L’azione di dichiarazione giudiziale di paternità consente di attribuire la paternità sulla base del dato biologico, indipendentemente dalla volontà contraria del padre presunto; l’interesse di quest’ultimo a scegliere se assumere la responsabilità genitoriale non prevale sulla tutela costituzionale della filiazione.
art. 30 Cost.
In altri termini, dunque, l’interesse del padre a “decidere” se assumersi o meno la responsabilità genitoriale non solo non è meritevole di tutela, ma è confliggente con la protezione, sancita a livello costituzionale, della filiazione naturale, e ciò giustifica che sia consentito, tramite l’azione ex art. 269 c.p.c., attribuirgli la paternità naturale in base al mero dato biologico, senza alcun riguardo alla sua volontà contraria alla procreazione.
La protezione costituzionale della filiazione naturale giustifica l’accertamento della paternità sulla base del dato biologico e impedisce che il padre si sottragga alla responsabilità genitoriale invocando la propria volontà contraria.
artt. 3 e 30 Cost.
Pertanto, va ribadito il seguente principio di diritto: “In tema di azione di riconoscimento di paternità naturale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 269 c.c., per contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost., per non essere consentito al padre, e per converso consentito alla madre, di decidere se riconoscere o meno il figlio, attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di trattare in modo differenziato situazioni diverse, sottendendo una finalità meritevole di tutela solo quella della madre, in ragione del bilanciamento tra il preminente interesse a preservare la vita del nascituro e la facoltà della madre di mantenere l’anonimato, e non anche quella del padre, il quale intenda sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che la Costituzione, all’art. 30, riconosce alla filiazione naturale”.
Non viola gli artt. 3 e 30 Cost. la disciplina che consente alla madre di mantenere l’anonimato ma non riconosce al padre una facoltà equivalente di sottrarsi alla dichiarazione di paternità: le situazioni sono diverse e la tutela dell’anonimato materno persegue il bilanciamento tra salvaguardia della vita del nascituro e protezione della gestante.
art. 116 c.p.c.
secondo cui il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., finanche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti.
Il rifiuto ingiustificato del presunto padre di sottoporsi agli esami ematologici è valutabile come argomento di prova anche quando manchino prove dirette dei rapporti sessuali, poiché può concorrere all’accertamento della paternità in un contesto nel quale i riscontri oggettivi sono difficili da acquisire.
art. 118 c.p.c.
non ricorre la denunciata violazione degli artt. 116 e 118 c.p.c., in quanto la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell’orientamento consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide e intende ribadire
La Corte esclude la violazione dell’art. 118 c.p.c. nel caso concreto, ma non formula nel prosieguo un’autonoma regola interpretativa riferibile a tale disposizione.
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30
La finalità delle norme sull’anonimato della madre è quella di tutelare la gestante, ove versi in situazioni difficili ed abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire e di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita.
La disciplina dell’anonimato materno tutela la gestante che, in una situazione difficile, non intenda tenere con sé il bambino, consentendole di partorire senza essere identificata nella dichiarazione di nascita.
L. 22 maggio 1978, n. 194
La L. 22 maggio 1978, n. 194, attribuisce la responsabilità esclusiva di interrompere la gravidanza, ove ne ricorrano le condizioni giustificative, alla donna.
La decisione richiama la responsabilità esclusiva della donna rispetto all’interruzione della gravidanza quale elemento che distingue la sua posizione da quella del padre nell’analisi della legittimità costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura si risolve in una critica alla valutazione dell’attendibilità dei testi, che è attività riservata al giudice di merito.
La censura che, sotto il richiamo al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., mira soltanto a contestare l’attendibilità dei testimoni e il peso delle prove sollecita una rivalutazione di merito non sindacabile in cassazione.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Premesso che non può trovare applicazione nella specie il principio della cd. doppia conforme, ossia il disposto dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, poiché si tratta di procedimenti attinenti al riconoscimento di uno status personale, che richiedono l’intervento necessario del pubblico ministero
Il regime della doppia conforme previsto dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. non si applica ai procedimenti relativi al riconoscimento di uno status personale che richiedono l’intervento necessario del pubblico ministero.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, in applicazione della disposizione sulla tutela dei dati personali.
Massime di principio
- Nell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità, il padre presunto non può opporre una propria scelta di non assumere la responsabilità genitoriale: la paternità può essere accertata in base al dato biologico, indipendentemente dalla sua volontà contraria.
- La facoltà della madre di mantenere l’anonimato non è assimilabile a un diritto del padre di sottrarsi alla dichiarazione di paternità. La differenza di trattamento è ragionevole, poiché l’anonimato materno tutela la gestante e si collega al bilanciamento tra la sua posizione e l’interesse alla salvaguardia della vita del nascituro.
- Il rifiuto ingiustificato del presunto padre di sottoporsi agli esami ematologici o genetici può essere valutato dal giudice come argomento di prova anche in assenza di prova diretta dei rapporti sessuali; può concorrere alla dimostrazione della paternità se correlato alle dichiarazioni della madre e agli altri elementi probatori acquisiti.
- La valutazione dell’attendibilità dei testimoni, la selezione delle prove e il relativo peso probatorio spettano al giudice di merito; in cassazione non possono essere rimesse in discussione attraverso una mera richiesta di rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale, poiché la mancata rimessione della questione alla Corte costituzionale non costituisce, da sola, un vizio della decisione impugnata.
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