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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36764/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF 2006 emesso in via sintetica ai sensi dell'art.38 d.P.R. n.600/1973 sulla base di indici presuntivi (abitazione principale a Milano, autovettura BMW, aeromobile). Ricorso per cassazione su quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso per violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 2) vizio di motivazione della sentenza impugnata (violazione d.lgs. n.546/1992 artt.36 e 61) per motivazione meramente apparente; 3) omesso esame di fatto decisivo discusso dalle parti; 4) violazione e falsa applicazione dell'art.38 d.P.R. n.600/1973 con riferimento all'onere della prova e alla valutazione delle dichiarazioni di terzi

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo inammissibile perché la questione sul contraddittorio endoprocedimentale non era stata ritualemente riproposta nel ricorso di primo grado; secondo motivo respinto perché la motivazione della C.T.R., pur sintetica, è ritenuta conforme ai requisiti normativi e alla giurisprudenza consolidata; terzo motivo inammissibile per l'applicazione delle limitazioni previste dall'art.348-ter c.p.c. in presenza di "doppia conforme"; quarto motivo in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della C.T.R. secondo cui la mera dichiarazione di terzo non è prova idonea a scalfire l'accertamento sintetico e che l'onere di provare che le spese siano state sostenute da familiari gravava sul contribuente. Non si è provveduto sulle spese processuali poiché l'intimata non ha svolto attività difensiva; la Corte ha altresì richiamato l'eventuale obbligo del contribuente di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002

Norme richiamate

  • d.P.R. n.600 del 1973, art.38

    Consente l'accertamento sintetico basato su indici di capacità contributiva; non richiede una "supermotivazione" dell'avviso e grava sul contribuente l'onere di fornire prove idonee a contrastare la presunzione (es. che le spese siano state sostenute da altri familiari)

  • d.lgs. n.546 del 1992, art.36

    Richiama i criteri di motivazione delle decisioni in materia tributaria; la Corte ha ritenuto che la motivazione della C.T.R., seppur sintetica, fosse conforme ai requisiti richiesti dalla norma

  • d.lgs. n.546 del 1992, art.61

    Norma richiamata nel contesto delle censure sulla motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistere una motivazione meramente apparente ai sensi dell'articolo evocato

  • cod. proc. civ., art.360

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi in base ai n.3, n.4 e n.5 del primo comma, declarando alcuni motivi inammissibili e altri infondati

  • cod. proc. civ., art.348-ter

    Applicato per escludere la rilevanza del terzo motivo in presenza di una "doppia conforme", limitando la possibilità di sindacare fatti e valutazioni di merito in cassazione

  • d.P.R. n.115 del 2002, art.13, commi 1-bis e 1-quater

    Previsione relativa al contributo unificato; la Corte ha dato atto della eventuale sussistenza dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass. n.12158/2014 (giurisprudenza richiamata)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte per affermare che l'art.38 non impone una motivazione "ultra" rispetto a quella resa e per confermare i criteri di valutazione dell'accertamento sintetico

  • Cass. n.7757/2018 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata per il principio secondo cui la mera dichiarazione di terzo non costituisce prova idonea a superare l'accertamento sintetico e per precisare l'onere probatorio del contribuente

Massime di principio

  • In caso di accertamento sintetico ex art.38 d.P.R. n.600/1973 il contribuente ha l'onere di fornire prove concrete e documentali per confutare gli indici presuntivi: dichiarazioni semplici di terzi raramente sono considerate idonee
  • Questione procedurali o eccezioni non introdotte ritualemente nel giudizio di primo grado rischiano di essere dichiarate inammissibili in sede di appello o cassazione
  • Se vi sono due decisioni conformi dei giudici di merito ("doppia conforme"), la Corte di Cassazione è limitata nel riesame dei fatti e delle valutazioni di merito ai sensi dell'art.348-ter c.p.c.; molte censure divengono quindi inammissibili
  • Una motivazione sintetica della sentenza di merito può essere sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione e risulta coerente con norme e giurisprudenza consolidata; non sempre è necessario pretendere una "supermotivazione"
  • I motivi di cassazione previsti dall'art.360 c.p.c. hanno requisiti di ammissibilità stringenti: errori formali o mancata illustrazione integrale delle eccezioni nei precedenti gradi possono determinare l'inammissibilità
  • Se la parte intimata non svolge attività difensiva in cassazione, il giudice può decidere di non pronunciare sulle spese a suo carico; resta possibile l'applicazione di norme sul contributo unificato

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