Cassazione Civile, Sentenza n. 36762/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Accesso fiscale del 22.11.2007 e successiva emissione di due avvisi di accertamento per gli anni 2001 e 2002 rivolti a Ortofrutticola Iblea, per l'indicazione di un consistente credito IVA ritenuto inesistente (operazioni oggettivamente inesistenti). La società non ha prodotto prova dell'esistenza del credito e non ha chiesto il rimborso. In primo grado la CTP ha rigettato gli avvisi ma ha annullato la cartella di pagamento (iscrizione a ruolo) perché la società non aveva chiesto rimborso del credito; la CTR ha confermato. L'Agenzia ha contestato la contraddittorietà della decisione e ha sostenuto che l'esposizione in dichiarazione di un credito IVA inesistente determina un'imposta non versata e giustifica la riscossione. La società ha proposto ricorso incidentale articolando molteplici censure procedurali e di merito, molte delle quali ritenute inammissibili per difetti di specificità o di allegazione documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società e ha accolto il secondo motivo del ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata nei punti necessari e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2 c.p.c., ha rigettato il ricorso della società avverso la cartella di pagamento. Le spese del giudizio di merito sono state integralmente compensate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società (liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese), ed è stato dato atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 19
Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA. La Corte ha ritenuto che la detrazione invocata per operazioni inesistenti non possa trovare applicazione: l'esposizione in dichiarazione di un credito IVA inesistente non realizza un diritto alla detrazione.
d.P.R. n. 633/1972, art. 21
Regola la fatturazione e l'esposizione dell'IVA; la Corte richiama il principio per cui l'esposizione di IVA relativa a fatture inesistenti comporta la debenza dell'imposta da parte del soggetto passivo.
d.P.R. n. 633/1972, art. 57, comma 3
Norma sul raddoppio dei termini di accertamento; la Corte precisa che il raddoppio, "ratione temporis", presuppone l'obbligo di denuncia penale (ai sensi dell'art. 331 c.p.p.) per reati tributari, non l'effettiva instaurazione del processo penale.
d.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3
Analogo riferimento al raddoppio dei termini di accertamento in materia di imposte dirette; conferma della giurisprudenza che richiede l'obbligo di denuncia ma non l'esercizio dell'azione penale.
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), artt. 6, 10, 12
Richiamate nelle censure della società circa doveri di comunicazione, limiti degli accessi e principio di affidamento; la Corte ha ritenuto le doglianze insufficientemente specifiche o infondate e ha osservato che l'ordinaria informativa e i termini (es. 60 giorni dall'accesso per l'emissione degli atti) erano rispettati.
art. 331 c.p.p.
Norma che disciplina la comunicazione di notizia di reato alla Procura; la Corte interpreta che l'esistenza dell'obbligo di denuncia ai sensi di tale norma vale quale presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato rigorosamente i requisiti di specificità (art. 366 c.p.c.) e ha dichiarato inammissibili molte censure per difetto di specificità o per erronea evocazione del previgente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5.
codice di procedura civile, artt. 365-366
Requisiti di forma e specificità del ricorso per cassazione; la Corte ha condannato la società per motivi di incompletezza documentale (es. mancanza della relata) e per censure generiche o non autosufficienti.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato relativamente al versamento del contributo unificato per la fase processuale successiva alla proposizione del ricorso incidentale; la Corte ha dato atto dell'applicabilità della disposizione.
codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari accertamenti di fatto ulteriori; la Corte ha esercitato tale potere e ha deciso il merito rigettando il ricorso della società sulla cartella.
Massime di principio
- La esibizione in dichiarazione di un credito IVA inesistente (ad es. derivante da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti) comporta la mancata corresponsione dell'IVA all'erario e giustifica l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento: la mancata richiesta di rimborso da parte del contribuente non esclude la responsabilità tributaria.
- In sede di cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: per contestare una relata di notifica occorre trascriverla integralmente nel ricorso; censure generiche o prive di allegazioni documentali rilevanti sono inammissibili.
- Il raddoppio dei termini di accertamento (art. 57 DPR 633/1972 e art. 43 DPR 600/1973) richiede l'esistenza dell'obbligo di denuncia alla Procura (art. 331 c.p.p.) per i reati tributari previsti, ma non richiede che sia stata effettivamente esercitata l'azione penale.
- La semplice declaratoria dell'insussistenza di un credito IVA non è di per sé idonea a impedire la riscossione: se l'amministrazione accerta l'indebita detrazione per operazioni inesistenti, l'imposta deve ritenersi dovuta e può essere riscossa.
- Le doglianze procedurali (mancata indicazione dei motivi dell'accesso, contenuto del processo verbale, incompletezza di copie degli atti) devono essere specificamente provate e puntualmente dedotte nei gradi di merito; se non vengono adeguatamente sollevate e documentate, sono destinate ad essere dichiarate inammissibili o infondate.
- Quando la Corte di cassazione rileva che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito (art. 384 c.p.c.), evitando il rinvio al giudice di merito.
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