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Sentenza

Sentenza del 31/05/2024 n. 15355 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguardava due avvisi. Il primo contestava a Immobiliare Malu la detrazione di IVA per 3.600.000 euro, indicata nella fattura n. 12/C del 28 dicembre 2007 emessa da Gasda per 18.000.000 euro; Gasda era chiamata a rispondere in solido nell’ambito dell’IVA di gruppo. L’Ufficio riteneva oggettivamente inesistente l’operazione descritta come cessione di una scrittura privata relativa a una convenzione per l’acquisto di un’area a Palermo. I contribuenti sostenevano invece che fosse stato ceduto un progetto di sviluppo immobiliare elaborato da Gasda. Il secondo avviso riguardava IRES e IRAP 2007 e il recupero di perdite fiscali pregresse indebitamente scomputate. In cassazione sono stati dedotti: violazione delle regole sul PVC e sul termine dilatorio di 60 giorni; nullità per motivazione apparente sulla questione dell’urgenza; omessa pronuncia sulla responsabilità solidale di Gasda; violazione delle regole sulle presunzioni e sulla detrazione IVA, contestando la ricostruzione dell’operazione come inesistente.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per l’avviso IRES/IRAP 2007, in seguito alla definizione agevolata della lite ai sensi della L. 197/2022; le spese relative sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate. Quanto all’avviso IVA, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul PVC e sul termine dilatorio: l’accertamento era documentale e «a tavolino», senza accessi nei locali del contribuente, perciò non si applicavano né il termine dell’art. 12, comma 7, né la questione delle ragioni d’urgenza. La censura sulla motivazione è stata dichiarata inammissibile; è stata inoltre ritenuta inammissibile la nuova questione sul contraddittorio endoprocedimentale introdotta soltanto con memoria. È stato respinto il motivo sulla pretesa omessa pronuncia: la conferma integrale della decisione di primo grado implicava il rigetto della contestazione sulla responsabilità solidale di Gasda, che la Corte ha condiviso in ragione del ruolo della controllante nella dichiarazione e liquidazione IVA di gruppo. Il motivo sulla natura effettiva dell’operazione è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti; la conclusione di inesistenza era sorretta da elementi documentali e contabili, tra cui l’assenza di prova dei costi sostenuti da Gasda per giustificare il prezzo di 18.000.000 euro. Gasda e Immobiliare Malu sono state condannate in solido a pagare all’Agenzia 14.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • Art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4

    Questa Suprema Corte ha precisato [...] che l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente il verbale attestante le operazioni compiute.

    Il controllo fiscale non richiede necessariamente un PVC contenente le contestazioni: può essere sufficiente un verbale che documenti le operazioni compiute, e gli elementi raccolti possono fondare l’avviso di accertamento.

  • Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino.

    Il termine dilatorio di 60 giorni e le garanzie correlate si applicano ai controlli svolti presso la sede del contribuente, non agli accertamenti documentali «a tavolino» condotti senza accessi nei luoghi di pertinenza dell’impresa.

  • Art. 1, commi 186 e seguenti, e comma 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Preliminarmente deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con riferimento all'avviso di accertamento n. (Omissis) (IRES e IRAP anno 2007), in ordine al quale è intervenuta definizione agevolata della lite pendente, ai sensi dell'art. 1 comma 198 L. n. 197/2022.

    La definizione agevolata della lite pendente, una volta perfezionata nei termini rilevanti, comporta la cessazione del giudizio limitatamente alla controversia definita.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Avendo la CTR disatteso per intero l'appello dei ricorrenti e confermato la responsabilità solidale della controllante, si ravvisa un rigetto, sia pure implicito della questione.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, pur senza affrontare espressamente una specifica censura, respinge integralmente l’impugnazione e conferma una statuizione incompatibile con la questione sollevata.

  • Art. 73, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo, nell'autorizzare un sistema di compensazione speciale infragruppo, che si attua in capo alla controllante, pone, infatti, uno specifico obbligo di dichiarazione a carico della stessa, che abbraccia, oltre la propria dichiarazione, anche le dichiarazioni delle società controllate unitamente al prospetto di liquidazione, e che produce immediate ricadute in merito all'applicazione delle disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni.

    La liquidazione IVA di gruppo consente una compensazione infragruppo, ma non trasforma le società in un unico soggetto d’imposta; la controllante assume obblighi dichiarativi e responsabilità fiscali connessi alle dichiarazioni delle controllate.

  • Art. 5 del D.M. 13 dicembre 1979

    L'art. 5 del D.M., richiedendo espressamente che le dichiarazioni delle controllate siano sottoscritte anche dal rappresentante dell'ente o società controllante e disponendo che la controllante provveda anche a presentare le dichiarazioni delle controllate presso l'Ufficio IVA ove a queste hanno sede, configura un adempimento sostanziale, e non formale, con assunzione della responsabilità di quanto dichiarato e posto a fondamento del rapporto tributario del gruppo.

    La sottoscrizione e presentazione delle dichiarazioni delle controllate da parte della controllante costituiscono un adempimento sostanziale, che comporta l’assunzione della responsabilità sul contenuto dichiarativo e legittima controlli e conseguenze sanzionatorie nei confronti della controllante.

  • Art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il motivo è inammissibile in quanto attraverso il paradigma della violazione di legge si tenta di rimettere in discussione l'accertamento in fatto svolto dal Giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente ed adeguatamente motivato, come in questo caso.

    La contestazione del diritto alla detrazione IVA non consente di ottenere in cassazione una nuova ricostruzione dei fatti quando i giudici di merito hanno motivato adeguatamente l’accertamento dell’inesistenza oggettiva dell’operazione.

  • Art. 2729, primo comma, c.c.

    La critica sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo ovvero nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, comma 1 c.c.

    Per denunciare in cassazione la violazione delle regole sulle presunzioni non basta proporre una ricostruzione alternativa dei fatti: occorre dimostrare che il ragionamento presuntivo del giudice abbia oltrepassato i requisiti legali.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali Gasda Spa e Immobiliare Malu Spa, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda i controlli effettuati presso la sede o nei luoghi dell’impresa; non si estende automaticamente agli accertamenti «a tavolino» basati su documenti acquisiti senza accesso.
  • La mancanza di un PVC non rende di per sé nullo l’accertamento: occorre distinguere tra la necessità di documentare le operazioni svolte e l’obbligo di redigere un verbale che contenga già tutte le contestazioni.
  • Nell’IVA di gruppo la controllante non diventa lo stesso soggetto d’imposta della controllata, ma la presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni di gruppo comportano obblighi e responsabilità fiscali propri; non è sufficiente invocare una compensazione interna per escluderli.
  • In cassazione una censura formulata come violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire alla ricostruzione presuntiva dei giudici di merito una diversa versione dei fatti. Occorre indicare in modo specifico perché il ragionamento presuntivo violi i requisiti di legge.
  • La definizione agevolata di una delle controversie può estinguere il giudizio limitatamente all’avviso definito, senza incidere automaticamente sulle impugnazioni relative ad altri atti.

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