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Sentenza

Sentenza del 31/05/2024 n. 168 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento che rettificava Irap, Ires e Iva per il periodo 10.12.2013-31.12.2014. L'Ufficio contestava: (1) l'indeducibilità di costi ritenuti non documentati/non inerenti per complessivi €68.700 perché le fatture avevano descrizioni generiche; (2) l'indeducibilità di costi di pubblicità e promozione per €5.000 relativi a una monografia aziendale, poiché risultava pagato solo un acconto e la prestazione non era oggettivamente quantificabile/ultimata alla data di chiusura dell'esercizio. La Società 1 deduceva che i costi erano connessi a commesse originate dal ramo d'azienda conferito dalla Società 2 (costituzione della Società 1 per conferimento del ramo il 6.12.2013) e produceva contratti, fatture, rogito notarile e corrispondenza per dimostrare l'inerenza e la quantificazione delle prestazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Udine accolse parzialmente il ricorso: ammise la deducibilità dei costi per €68.700 e rigettò la domanda sulla spesa di pubblicità (€5.000). In appello l'Agenzia e la ricorrente chiesero rispettivamente la riforma e l'ampliamento della decisione; la Corte Regionale (Corte di Giustizia Tributaria) confermò integralmente la decisione di primo grado. Motivazione: la ricorrente aveva documentato adeguatamente, anche con l'atto di conferimento e la documentazione infragruppo/contrattuale, la connessione e la destinazione dei costi di €68.700 alle commesse oggetto del conferimento, assolvendo l'onere della prova sull'inerenza. Al contrario, per la spesa di pubblicità €5.000 non è stato fornito documento che attestasse l'ultimazione o la misurabilità oggettiva delle prestazioni al 31.12.2014; ai sensi dell'art. 109 TUIR la spesa per servizi è rilevante nell'esercizio in cui la prestazione è ultimata, pertanto quel costo è stato dichiarato non deducibile. Le spese di giudizio del secondo grado sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Le spese per l'acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate; se al termine dell'esercizio non è certa o oggettivamente determinabile l'esistenza o l'ammontare della prestazione, il costo non concorre alla formazione del reddito di quell'esercizio. La Corte ha applicato questo principio per escludere la deducibilità dei €5.000 relativi alla monografia.

  • art. 2697 c.c.

    Regola la ripartizione dell'onere della prova: chi deduce fatti deve provarli. La Corte ha riconosciuto che la Società 1 ha assolto l'onere probatorio circa l'inerenza dei costi di €68.700 mediante documentazione contrattuale, fatture, rogito notarile e corrispondenza.

Massime di principio

  • Per la deducibilità fiscale dei costi occorre provare l'inerenza in termini di compatibilità, coerenza e correlazione con l'attività d'impresa; l'onere della prova grava sul contribuente (art. 2697 c.c.). Documenti utili: contratti, fatture riferite alle specifiche commesse, corrispondenza commerciale, atti di conferimento se rilevanti.
  • In caso di operazioni straordinarie (es. conferimento ramo d'azienda e subentro della conferitaria) è possibile che costi sostenuti risultino 'a cavallo' fra due società: se esiste una documentazione che dimostra la continuità delle commesse e la ripartizione/riaddebitamento dei costi, tali spese possono essere considerate inerenti e deducibili.
  • Per le prestazioni di servizi bisogna distinguere tra pagamenti (acconti) e momento di competenza ai fini fiscali: ai sensi dell'art. 109 TUIR la spesa si considera sostenuta quando la prestazione è ultimata; quindi gli acconti non rendono automaticamente deducibile il costo, salvo prova documentale degli avanzamenti o dell'ultimazione della prestazione entro l'esercizio.
  • Le fatture con descrizioni generiche possono essere ammesse se inserite in un quadro documentale coerente che ne dimostri la relazione con commesse specifiche (es. fatturazione infragruppo legata ad accordi di conferimento) e se il contribuente fornisce elementi obiettivi che ricostruiscono la natura e la destinazione dei costi.
  • La mera esistenza di fatture emesse da terzi non è sufficiente se manca la prova dell'oggettiva quantificazione o dell'ultimazione della prestazione: è necessario documentare avanzamenti lavori, preventivi dettagliati con riferimenti temporali o altri elementi probatori che rendano certo l'ammontare del costo nell'esercizio.

Testo integrale

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