Sentenza del 31/05/2024 n. 15314 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza del 2014. Inox Villa contestava sia la tassazione per enunciazione del rapporto di fornitura sottostante, sostenendo che le fatture erano già state assoggettate a IVA e che nel decreto ingiuntivo non vi era un’enunciazione sufficiente del rapporto, sia la carenza di motivazione dell’avviso, che non avrebbe consentito di comprendere la quantificazione dell’importo. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado e la riforma in appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’Agenzia ha eccepito la tardività; la contribuente ha chiesto la rimessione in termini, spiegando che la notifica, avviata tempestivamente, non era stata completata per la chiusura degli uffici dell’Agenzia durante l’emergenza sanitaria del 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha rimesso la contribuente in termini: la notifica era stata avviata tempestivamente e il mancato perfezionamento del primo tentativo dipendeva dalla chiusura degli uffici dell’Agenzia, circostanza non imputabile alla ricorrente; il secondo tentativo, immediatamente avviato, si era concluso con la costituzione dell’Agenzia. Ha quindi esaminato e rigettato entrambi i motivi. Sul primo, ha ritenuto che il decreto ingiuntivo enunciasse in modo sufficientemente specifico il rapporto di fornitura e i suoi elementi identificativi, rendendo dovuta l’imposta di registro; l’accertamento di fatto del giudice di merito non era inoltre rimettibile in discussione in cassazione. Sul secondo, riqualificato come censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha escluso che la doglianza sulla motivazione dell’avviso potesse condurre all’accoglimento: per gli atti giudiziari è sufficiente indicare data e numero della sentenza o del decreto ingiuntivo, se i riferimenti consentono di individuarlo agevolmente. La Corte ha dunque rigettato il ricorso, compensato integralmente le spese e dato atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata a favore dell’Agenzia.
Norme richiamate
Difatti, le circostanze di fatto allegate e non contestate dalla controricorrente, oltre che confermate dalla documentazione relativa al procedimento di notificazione, hanno determinato la sua decadenza dall'impugnazione per causa ad essa non imputabile.
La rimessione in termini è ammessa quando la decadenza deriva da una causa non imputabile alla parte, accertata sulla base delle circostanze e della documentazione; nel caso concreto la chiusura degli uffici destinatari durante l’emergenza sanitaria ha impedito il perfezionamento della notifica tempestivamente avviata.
Art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La mera enunciazione di un atto soggetto a registrazione in caso d'uso in altro atto registrato, pur non configurandosi, di per sé, come ipotesi di uso ai sensi dell' art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 , ne comporta l'assoggettamento ad imposta a prescindere dall'uso, ai sensi del successivo art. 22.
Quando un atto registrato enuncia un negozio soggetto a registrazione in caso d’uso, l’enunciazione può comportarne la tassazione anche senza che ricorra l’uso previsto dall’art. 6. Occorre però che l’atto registrato richiami espressamente il negozio e contenga gli elementi necessari a identificarne natura e contenuto; non bastano circostanze che consentano soltanto di dedurne l’esistenza.
Art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La Corte lo richiama insieme all’art. 22 nella valutazione della tassazione per enunciazione del rapporto di fornitura soggetto a IVA. Il principio decisivo è che la tassazione per enunciazione richiede un richiamo espresso e sufficientemente completo del negozio nell’atto registrato.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la disposizione invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986. La censura è stata esaminata nel merito e rigettata, perché il giudice di appello aveva accertato che il decreto ingiuntivo indicava in modo sufficiente il rapporto di fornitura e i relativi elementi.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura relativa alla motivazione della sentenza d’appello è stata ricondotta a questo vizio, poiché denunciava l’omessa o apparente motivazione su un motivo d’appello. La Corte l’ha respinta, in quanto la questione sottostante era comunque infondata.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La disposizione era stata invocata per denunciare l’omesso esame della carenza di motivazione dell’avviso e, quanto al primo motivo, per contestare l’accertamento sul rapporto enunciato. La Corte ha rilevato che l’accertamento di fatto sull’enunciazione non era stato validamente censurato sotto questo profilo e ha riqualificato la seconda doglianza come vizio processuale di cui al n. 4.
In proposito occorre ribadire che il ricorso, che denunci l'apparente o omessa motivazione, in violazione dell' art. 132 cod. proc. civ., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell' art. 384 cod. proc. civ.
Una censura per motivazione omessa o apparente non comporta cassazione quando la questione sottostante è comunque infondata e la motivazione può essere corretta in diritto: la Corte applica tale criterio anche quando la motivazione d’appello sia solo apparente rispetto a uno specifico motivo.
La Corte richiama la possibilità di correggere la motivazione della decisione impugnata quando la questione giuridica sottostante deve comunque essere disattesa. In tale situazione, l’apparenza della motivazione non giustifica l’accoglimento della censura.
Norme sull’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione per atti giudiziari, come interpretate dalla Corte
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Per motivare l’avviso di liquidazione relativo a un atto giudiziario è sufficiente indicare data e numero dell’atto, senza allegarlo, se il contribuente può individuarlo e conoscerlo agevolmente e può quindi esercitare la difesa senza ricerche complesse.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
La disposizione ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato dalla Corte per l’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La tassazione per enunciazione richiede che l’atto sottoposto a registrazione richiami espressamente il negozio e ne riporti gli elementi essenziali per identificarne natura e contenuto. Un semplice riferimento indiretto o una menzione da cui il rapporto possa soltanto dedursi non è sufficiente.
- Se un atto registrato enuncia in modo adeguato un negozio soggetto a registrazione in caso d’uso, il negozio può essere tassato ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 anche senza che si sia verificato l’uso previsto dall’art. 6.
- Per contestare in cassazione l’accertamento di fatto del giudice di merito occorre formulare una censura ammissibile e specifica: non è sufficiente riproporre una diversa lettura degli elementi già valutati.
- La rimessione in termini può essere concessa se la parte prova che la decadenza dipende da una causa non imputabile. Un tentativo di notifica tempestivamente avviato ma impedito dalla chiusura dell’ufficio destinatario può giustificarla, soprattutto se la notifica è stata subito rinnovata.
- L’avviso di liquidazione relativo a un decreto ingiuntivo può essere adeguatamente motivato mediante l’indicazione della data e del numero del provvedimento, purché questi dati consentano di individuarlo agevolmente e di esercitare il diritto di difesa.
- Una censura per omessa o apparente motivazione può essere respinta quando la questione sostanziale sottostante è infondata e la motivazione della decisione può essere corretta in diritto.
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