Sentenza del 31/05/2024 n. 15259 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento recuperando a tassazione una minusvalenza di 1.420.256 euro, con maggiore imposta accertata pari a 668.148 euro. Secondo l’Ufficio, il trasferimento nel 2005 del ramo d’azienda relativo alle attività MIBAC da Cofathec Prasi Spa a Progetti, seguito dalla liquidazione di Prasi, era stato scelto al posto della fusione di Prasi in Progetti per consentire una deduzione fiscale e ottenere un risparmio d’imposta, in elusione dei limiti al riporto delle perdite. Progetti ha contestato la motivazione della sentenza regionale, il riparto dell’onere della prova, l’assenza nell’avviso di un’alternativa fisiologica concretamente individuata e l’omesso esame delle ragioni economiche della riorganizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della ripresa a tassazione già riconosciuta dalla CTR, che aveva riformato la decisione favorevole a Progetti della CTP di Roma. Ha ritenuto congrua la motivazione della CTR: Prasi svolgeva soltanto le attività del ramo MIBAC e, dopo averlo ceduto, era rimasta sostanzialmente una scatola vuota ed era stata liquidata; la fusione per incorporazione di Prasi in Progetti era dunque lo schema naturale per la riorganizzazione. La cessione seguita dalla liquidazione è stata ragionevolmente considerata diretta a ottenere un risparmio fiscale. I quattro motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati infondati. Cofely Progetti è stata condannata a pagare all’Agenzia 6.000 euro per gli onorari relativi allo studio e alla discussione orale; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Ponendo in essere la cessione del ramo d’azienda MIBAC da Prasi a Progetti in luogo della fusione per incorporazione della prima nella seconda, il giudice di appello ha affermato che la società ha ottenuto la svalutazione delle quote detenute in Prasi, abbattendo in questo modo la base imponibile determinata dalla successiva cessione del ramo d’azienda "Ingegneria e Impianti" da Progetti a Servizi.
La disposizione è richiamata nel quadro della contestazione di un’operazione elusiva. La decisione reputa decisiva la valutazione concreta della struttura dell’operazione e della sua alternativa economica: la cessione seguita dalla liquidazione, rispetto alla fusione ritenuta naturale, ha consentito il vantaggio fiscale contestato.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, la parte ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nella valutazione di una riorganizzazione societaria potenzialmente elusiva, rilevano la sostanza e la sequenza complessiva degli atti, non soltanto la forma attribuita alle singole operazioni.
- La cessione di un ramo d’azienda seguita dalla liquidazione della società cedente può essere considerata indice di una scelta orientata al vantaggio fiscale quando la cedente, privata della sua unica attività, diviene sostanzialmente inattiva e la fusione con la cessionaria appare lo schema organizzativo naturale.
- La valutazione dell’alternativa negoziale e delle ragioni economiche può fondarsi sulle circostanze concrete accertate dal giudice di merito; una volta che la motivazione sia congrua e lineare, tale apprezzamento non è normalmente riesaminabile in Cassazione come nuova valutazione dei fatti.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese liquidate e, se ne ricorrono i presupposti, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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