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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 10112 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di recupero notificato il 26 marzo 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione il credito d'imposta utilizzato in compensazione negli anni 2002-2005. La contribuente sosteneva principalmente che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di recupero, poiché il credito avrebbe dovuto essere qualificato come "non spettante", con applicazione del termine quadriennale previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, anziché come "inesistente", soggetto al termine ottennale previsto dall'art. 27, comma 16, del D.L. n. 185/2008. Contestava inoltre l'omessa pronuncia e l'insufficiente motivazione della CTR, nonché l'inammissibilità della doglianza relativa all'utilizzo del ruolo ordinario invece del ruolo straordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la questione sulla decadenza, affermando che il credito era inesistente perché riferito all'acquisto di un bene non strumentale e, comunque, effettuato prima dell'entrata in vigore della norma agevolativa. In tali casi si applica il termine di otto anni per la notifica dell'atto di recupero. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato rigettato perché la contestazione relativa al tipo di ruolo costituiva una domanda diversa da quella originaria sulla decadenza e non poteva essere proposta per la prima volta in appello. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 6.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché a versare un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 388/2000, art. 8

    Prevede il credito d'imposta per determinati investimenti, ma il beneficio richiede che l'investimento possieda i requisiti sostanziali previsti dalla legge, tra cui la strumentalità del bene.

  • Legge n. 311/2004, art. 1, comma 421

    Per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, l'Agenzia delle Entrate può emanare apposito atto di recupero motivato.

    Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di recuperare, mediante apposito atto, i crediti d'imposta indebitamente utilizzati, anche attraverso compensazione.

  • D.L. n. 185/2008, art. 27, comma 16, convertito dalla legge n. 2/2009

    L'atto [...] deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

    Stabilisce un termine di decadenza di otto anni per il recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione. La Corte interpreta il credito come inesistente quando l'investimento agevolato non sussiste in concreto o non possiede i requisiti fondamentali previsti dalla norma.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Prevede il termine ordinario, più breve, per l'accertamento fiscale. Secondo la Corte non si applica quando il credito utilizzato in compensazione è inesistente, anziché semplicemente non spettante.

  • D.L. n. 185/2008, art. 27, comma 19, convertito dalla legge n. 2/2009

    In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute [...] sono iscritte a ruolo.

    Disciplina la riscossione delle somme dovute in base all'atto di recupero. La relativa contestazione, se proposta per la prima volta in appello e concernente la legittimità del ruolo, costituisce domanda nuova e non è ammissibile.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Vieta la proposizione in appello di domande nuove rispetto a quelle formulate nel giudizio di primo grado; sono ammesse soltanto deduzioni che sviluppino o specifichino le domande originarie.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione, quando la questione di diritto è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa senza rinvio, anche in presenza di omessa pronuncia su un motivo di appello.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando un credito d'imposta è utilizzato in compensazione ma l'investimento agevolato non esiste realmente o manca di requisiti essenziali, come la strumentalità del bene o la tempestività dell'acquisto, il credito può essere qualificato come inesistente e il Fisco dispone del termine di recupero più lungo previsto dalla legge.
  • La distinzione tra credito inesistente e credito non spettante non dipende soltanto dalla terminologia utilizzata dal contribuente, ma dalla verifica sostanziale dell'esistenza dell'investimento e dei suoi requisiti normativi.
  • In appello non possono essere introdotte contestazioni autonome e nuove, come l'illegittimità del tipo di ruolo utilizzato, se in primo grado era stata dedotta soltanto la decadenza dell'Ufficio dal potere di recupero.
  • L'omessa pronuncia del giudice di merito non conduce necessariamente al rinvio della causa: la Corte di cassazione può decidere direttamente la questione quando essa sia giuridica, infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
  • La parte che perde integralmente il ricorso deve normalmente sostenere le spese processuali della controparte e, nei casi previsti, versare anche un ulteriore contributo unificato.

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