Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 39 - Comm. Trib. II grado di Trento

Soggettività passiva Irap - attività di sindaco-revisore - scorporo compensi - non sussiste - valore probatorio dichiarazioni di terzi - inutilizzabili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva di escludere dall'imponibile IRAP la quota dei compensi percepiti per l'attività di sindaco-revisore, sostenendo che tale attività era svolta personalmente, in autonomia e senza un'autonoma organizzazione o l'impiego di beni strumentali rilevanti. La controversia riguardava anche l'onere di individuare e scorporare tali compensi dal reddito complessivo e il valore delle dichiarazioni scritte rese da segretarie dello studio per dimostrare le modalità concrete di svolgimento dell'attività.

La decisione

La sentenza ha affermato che i compensi derivanti dall'attività di sindaco-revisore non sono soggetti a IRAP quando l'incarico è svolto in autonomia e senza il supporto di un'organizzazione autonoma o di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. Tuttavia, spetta al contribuente indicare e scorporare con precisione tali compensi dal totale dei compensi professionali. Le dichiarazioni scritte di terzi, comprese quelle delle segretarie di studio, non sono utilizzabili come vere e proprie prove testimoniali nel processo tributario; possono però essere valutate dal giudice come elementi idonei a concorrere alla formazione del suo convincimento, insieme agli altri elementi acquisiti.

Norme richiamate

  • IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione

    L'IRAP non è dovuta dal professionista quando l'attività è svolta senza un'autonoma organizzazione, cioè senza una struttura organizzativa autonoma e beni strumentali o personale eccedenti il minimo necessario.

  • Cassazione, sentenza n. 15803 del 2011

    I compensi percepiti per l'attività di sindaco-revisore possono essere esclusi dall'IRAP quando l'incarico è svolto personalmente, in autonomia e senza un'organizzazione autonoma significativa.

  • Regole del processo tributario sulle prove testimoniali

    Le dichiarazioni scritte di terzi non hanno valore di testimonianza formalmente utilizzabile nel processo tributario, ma possono comunque essere considerate dal giudice come elementi indiziari o di supporto, da valutare insieme alle altre prove.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione, considerando personale, beni strumentali, struttura e modalità effettive di svolgimento dell'attività.
  • I compensi relativi ad attività svolte personalmente e in autonomia, come l'incarico di sindaco-revisore, possono essere esclusi dall'IRAP se non dipendono da una struttura organizzata; il contribuente deve però identificarli e scorporarli analiticamente dai compensi complessivi.
  • La sola qualificazione formale dell'attività non è sufficiente: rilevano le modalità concrete con cui essa viene esercitata e l'eventuale utilizzo di personale o strumenti organizzati.
  • Le dichiarazioni scritte di dipendenti o terzi non sostituiscono la prova testimoniale, ma possono essere utilizzate come elementi di valutazione, soprattutto se coerenti con documenti contabili e altri riscontri oggettivi.
  • L'esclusione dall'IRAP non opera automaticamente per una parte del reddito: il contribuente deve fornire una ricostruzione attendibile e documentata della quota di compensi riferibile all'attività priva di autonoma organizzazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.