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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Lecco

Scissione - Debiti tributari della scissa - Solidarietà della beneficiaria - Sussiste - "Beneficium excussionis" - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società beneficiaria ha contestato la legittimità della cartella, sostenendo di non essere direttamente responsabile del debito IRAP sorto anteriormente alla scissione e, comunque, che avrebbe dovuto essere previamente escussa la società scissa. La questione riguardava quindi l’esistenza della solidarietà passiva della beneficiaria e l’applicabilità del beneficium excussionis.

La decisione

La pretesa tributaria è stata ritenuta legittima. In base all’art. 173 TUIR, la società beneficiaria risponde in solido dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi anteriori alla scissione. Tale responsabilità non richiede la preventiva escussione della società scissa. Il beneficium excussionis previsto dall’art. 14 del d.lgs. 472/1997 opera infatti per la cessione d’azienda e non è applicabile alla scissione, disciplinata specificamente dall’art. 15 dello stesso decreto.

Norme richiamate

  • Art. 173 TUIR

    In caso di scissione, la società beneficiaria risponde in solido dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi anteriori alla scissione.

    La disposizione fonda una responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti tributari anteriori alla scissione, consentendo all’Amministrazione finanziaria di rivolgersi direttamente anche a essa.

  • Art. 14 d.lgs. 472/1997

    Il beneficium excussionis, che impone la preventiva escussione del cedente, è previsto per la cessione d’azienda e non si applica alla scissione societaria.

  • Art. 15 d.lgs. 472/1997

    La scissione è soggetta alla disciplina specifica prevista per tale operazione, distinta da quella della cessione d’azienda; pertanto, non opera il beneficio della preventiva escussione.

Massime di principio

  • In caso di scissione societaria, la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere dei debiti tributari della società scissa sorti prima dell’operazione.
  • La responsabilità solidale consente al Fisco di notificare direttamente l’atto alla beneficiaria, senza dover prima agire esecutivamente contro la società scissa.
  • Il beneficium excussionis non si presume e non si estende automaticamente da un istituto giuridico all’altro: quello previsto per la cessione d’azienda non vale per la scissione.
  • Per valutare la responsabilità della beneficiaria occorre distinguere tra cessione d’azienda e scissione, applicando la disciplina normativa specificamente prevista per l’operazione effettuata.

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