Sentenza del 21/04/2017 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Scissione - Debiti tributari della scissa - Solidarietà della beneficiaria - Sussiste - "Beneficium excussionis" - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società beneficiaria ha contestato la legittimità della cartella, sostenendo di non essere direttamente responsabile del debito IRAP sorto anteriormente alla scissione e, comunque, che avrebbe dovuto essere previamente escussa la società scissa. La questione riguardava quindi l’esistenza della solidarietà passiva della beneficiaria e l’applicabilità del beneficium excussionis.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta legittima. In base all’art. 173 TUIR, la società beneficiaria risponde in solido dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi anteriori alla scissione. Tale responsabilità non richiede la preventiva escussione della società scissa. Il beneficium excussionis previsto dall’art. 14 del d.lgs. 472/1997 opera infatti per la cessione d’azienda e non è applicabile alla scissione, disciplinata specificamente dall’art. 15 dello stesso decreto.
Norme richiamate
Art. 173 TUIR
In caso di scissione, la società beneficiaria risponde in solido dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi anteriori alla scissione.
La disposizione fonda una responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti tributari anteriori alla scissione, consentendo all’Amministrazione finanziaria di rivolgersi direttamente anche a essa.
Art. 14 d.lgs. 472/1997
Il beneficium excussionis, che impone la preventiva escussione del cedente, è previsto per la cessione d’azienda e non si applica alla scissione societaria.
Art. 15 d.lgs. 472/1997
La scissione è soggetta alla disciplina specifica prevista per tale operazione, distinta da quella della cessione d’azienda; pertanto, non opera il beneficio della preventiva escussione.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere dei debiti tributari della società scissa sorti prima dell’operazione.
- La responsabilità solidale consente al Fisco di notificare direttamente l’atto alla beneficiaria, senza dover prima agire esecutivamente contro la società scissa.
- Il beneficium excussionis non si presume e non si estende automaticamente da un istituto giuridico all’altro: quello previsto per la cessione d’azienda non vale per la scissione.
- Per valutare la responsabilità della beneficiaria occorre distinguere tra cessione d’azienda e scissione, applicando la disciplina normativa specificamente prevista per l’operazione effettuata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 39 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 225 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 1405 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →