Sentenza del 21/04/2017 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato l’avviso con cui l’Amministrazione aveva revocato l’aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa, ritenendo non rispettato l’obbligo di trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito. Il ritardo era stato causato, secondo la contribuente, dall’inerzia dell’ente gestore dell’energia elettrica, che non aveva tempestivamente potenziato la cabina di zona e impediva l’allaccio dell’elettricità, rendendo l’immobile non abitabile. Con motivi aggiunti era stata inoltre dedotta la carenza di potere del funzionario delegante, ma tale eccezione è stata dichiarata tardiva perché non proposta nel ricorso introduttivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e riformato la decisione di primo grado, annullando l’avviso di liquidazione. Ha ritenuto provata una causa di forza maggiore oggettiva, imprevedibile e non imputabile alla contribuente, tale da impedire il trasferimento della residenza entro 18 mesi. La contribuente aveva trasferito la residenza non appena completati i lavori necessari e comunque prima della scadenza del termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1 del D.L. 16/1993
La disposizione è stata richiamata con riferimento ai requisiti per il mantenimento dell’agevolazione prima casa e all’obbligo di trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi dall’acquisto.
Disciplina dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa
Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi non comporta automaticamente la decadenza dall’agevolazione quando il ritardo dipende da una causa di forza maggiore estranea alla volontà dell’acquirente. È tuttavia necessario dimostrare sia l’effettività dell’impedimento sia il successivo concreto utilizzo dell’immobile come abitazione.
Cassazione, sentenza n. 16568/2015
Gli ostacoli oggettivi e non dipendenti dalla volontà dell’acquirente, che rendano non realizzabile il trasferimento della residenza entro 18 mesi, possono integrare la forza maggiore e consentire la conservazione del beneficio.
Cassazione, sentenza n. 4714/2003
Le agevolazioni fiscali sono subordinate al serio perseguimento dello scopo per cui sono concesse. Un ritardo può essere giustificato solo da circostanze obiettive che impediscano concretamente il raggiungimento tempestivo dello scopo.
Principio processuale sulla contestazione della sottoscrizione dell’atto impositivo
Il vizio relativo alla sottoscrizione o alla carenza di potere del funzionario deve essere eccepito nel ricorso introduttivo. Se viene dedotto soltanto con motivi aggiunti o memorie successive, l’eccezione è tardiva e non può essere rilevata d’ufficio.
Massime di principio
- Il termine di 18 mesi per trasferire la residenza ai fini dell’agevolazione prima casa è regola generale, ma il suo mancato rispetto può essere giustificato da una forza maggiore effettiva, oggettiva, imprevedibile e non imputabile al contribuente.
- Non è sufficiente allegare un generico ritardo o una difficoltà: occorre dimostrare documentalmente l’impedimento, la sua durata, il nesso causale con l’impossibilità di abitare l’immobile e l’attivazione tempestiva del contribuente per superarlo.
- L’impedimento deve rendere concretamente non abitabile o non utilizzabile l’immobile; una semplice scomodità o convenienza personale, di regola, non integra forza maggiore.
- Dopo la cessazione dell’impedimento, il contribuente deve trasferire la residenza senza ulteriori ritardi e dimostrare l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione propria.
- Le eccezioni relative alla validità formale dell’atto, alla sottoscrizione o ai poteri del funzionario devono essere inserite nel primo ricorso contro l’atto impositivo; proporle successivamente può comportarne l’inammissibilità.
- L’esito favorevole dipende dalla prova concreta delle circostanze del caso e non comporta una deroga generalizzata al termine di 18 mesi.
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