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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Lecco

Interventi di riqualificazione - Ambito di applicazione oggettivo - Ratio disposizione - Beni merce - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'ambito oggettivo della detrazione prevista dall'art. 1, comma 344, della legge 296/2006. In particolare, si discuteva se l'agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica spettasse anche agli immobili classificati come beni merce, cioè destinati alla vendita o alla locazione, oppure soltanto agli immobili strumentali all'attività d'impresa. È stata valorizzata la finalità sociale e ambientale della norma, diretta a incentivare il risparmio energetico e a ridurre le emissioni in atmosfera.

La decisione

È stato riconosciuto che la detrazione costituisce un'agevolazione oggettiva, collegata alla natura degli interventi realizzati e non alla destinazione economica dell'immobile. Pertanto, essa spetta al soggetto che ha sostenuto le spese, comprese persone fisiche, imprenditori, società ed enti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal titolo di detenzione dell'immobile e senza distinzione tra beni strumentali e beni merce destinati alla vendita o alla locazione.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 344, Legge 296/2006

    La disposizione è stata interpretata come fonte di un'agevolazione oggettiva per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, applicabile alle unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale. La norma non limita il beneficio ai soli immobili strumentali e consente quindi la detrazione anche per i beni merce destinati alla vendita o alla locazione.

Massime di principio

  • Quando una detrazione è finalizzata a perseguire obiettivi ambientali e riguarda direttamente il tipo di intervento realizzato, l'agevolazione tende a qualificarsi come oggettiva e non dovrebbe essere limitata dalla destinazione economica del bene, salvo un'espressa previsione normativa.
  • In assenza di una distinzione legislativa tra immobili strumentali e beni merce, non è legittimo escludere questi ultimi dal beneficio sulla sola base della loro destinazione alla vendita o alla locazione.
  • La detrazione può spettare al soggetto che sostiene effettivamente la spesa, indipendentemente dal titolo giuridico di detenzione dell'immobile, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.
  • Per valutare l'applicabilità di un'agevolazione fiscale occorre considerare sia il testo della norma sia la sua ratio: una finalità generale di risparmio energetico può sostenere un'interpretazione estesa a tutte le categorie di immobili ammesse, senza introdurre limitazioni non previste dalla legge.

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