Sentenza del 21/04/2017 n. 225 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado sostenendo che il ricorso originario fosse inammissibile per omessa impugnazione degli avvisi di accertamento prodromici e per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario. Ha inoltre dedotto la nullità della sentenza per omessa indicazione della data della deliberazione e ha sostenuto la validità della notificazione delle ingiunzioni mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche in assenza di una formale relata di notifica. La contribuente ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo che la mancanza delle relate determinasse l'inesistenza o comunque una nullità insanabile delle notificazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento era consentita e che l'omessa relata di notifica non comportava l'inesistenza della notificazione, ma soltanto una nullità sanabile. Poiché gli atti erano stati ricevuti e tempestivamente impugnati dalla destinataria, la notificazione aveva comunque raggiunto il proprio scopo. Gli ulteriori motivi di appello sono stati dichiarati assorbiti o comunque non idonei a determinare la nullità della sentenza. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.600,00.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento.
La notificazione della cartella o dell'atto di riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è una modalità legittima, purché sia provata la ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Art. 14 della legge n. 689/1981
Le modalità previste dal codice di procedura civile.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere effettuata anche mediante il servizio postale e l'eventuale difformità dalle forme ordinarie non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto.
Art. 156 del codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Un vizio della notificazione è sanato quando il destinatario riceve l'atto e può esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa.
Art. 160 del codice di procedura civile
I vizi della notificazione comportano, di regola, nullità e non inesistenza, con possibilità di sanatoria mediante il raggiungimento dello scopo.
Art. 3 della legge n. 890/1982
La relata di notifica costituisce un elemento rilevante della notificazione postale; la sua mancanza può determinare la nullità, ma non necessariamente l'inesistenza, e la nullità può essere sanata dalla costituzione valida del destinatario.
Massime di principio
- La notificazione di un atto tributario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è generalmente valida quando la legge ammette tale modalità e risulta provata la ricezione da parte del destinatario.
- L'assenza della relata di notifica, o altre irregolarità formali, comporta normalmente una nullità e non l'inesistenza della notificazione, salvo che manchino del tutto gli elementi essenziali per riconoscere l'atto come notificazione.
- La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario riceve l'atto e lo impugna tempestivamente e validamente, dimostrando di averne conosciuto il contenuto.
- La tempestiva impugnazione non sana necessariamente ogni vizio: la costituzione deve essere valida e rispettare i termini processuali applicabili.
- Quando la notificazione è stata ricevuta e il destinatario ha potuto difendersi, i giudici tendono a privilegiare la conservazione degli atti e a non annullarli per mere irregolarità formali.
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