Sentenza del 01/12/2023 n. 33620 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza l'Agenzia ha emesso avvisi di accertamento IVA, IRES e IRAP per gli anni 2004-2005 nei confronti di KG e della controllante Sintesi Spa per operazioni soggettivamente inesistenti (compravendita di telefoni cellulari), contestando inoltre l'indeducibilità di accantonamenti per indennità suppletiva di clientela e di spese di sponsorizzazione. In capo alla consolidante Raggio di Luna/Bastogi Spa l'Ufficio ha altresì contestato la compensazione di perdite pregresse della consolidata in violazione dell'art. 118 TUIR. Le società hanno impugnato; Commissione Tributaria e CTR hanno escluso la partecipazione di KG al meccanismo di frode carosello (per le operazioni verso la Francia) e la fittizietà delle operazioni verso l'Austria, confermando la deducibilità degli accantonamenti e delle sponsorizzazioni e la legittimità della compensazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alle riprese per operazioni soggettivamente inesistenti e alla deducibilità delle perdite pregresse. Nel frattempo Bastogi e KG hanno definito agevolmente, ai sensi del D.L. 119/2018 art.6, la contestazione relativa all'art.118.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo con riguardo alle riprese e alle sanzioni relative alla violazione dell'art.118 TUIR per KG e Bastogi Spa per effetto della definizione agevolata D.L. 119/2018. Quanto alla questione principale sulle operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia insofferente dell'errata valutazione della CTR: il giudice di merito ha richiesto impropriamente la prova della partecipazione di KG al meccanismo criminoso anziché valutare se KG, con la diligenza ordinaria richiesta dalla sua professionalità, sapeva o avrebbe dovuto sapere della fittizietà delle controparti in base a indizi oggettivi. La Cassazione ha quindi accolto il primo motivo dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la controversia alla CTR in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle questioni assorbite; ha respinto i ricorsi incidentali di KG e Bastogi e assorbito il primo motivo di Sintesi. Le censure processuali relative al contraddittorio interno e alla motivazione degli avvisi sono state ritenute infondate.
Norme richiamate
Disciplina la deducibilità delle perdite pregresse della consolidata da parte della consolidante; la contestazione relativa a questa norma in capo alla consolidante è stata oggetto di definizione agevolata e il processo estinto per tale profilo.
comma 14 richiamato dalla sentenza
La definizione agevolata relativa all'accertamento di primo livello nel consolidato nazionale si estende anche all'accertamento di secondo livello nella consolidante coobbligata; conseguentemente la definizione chiude la controversia anche per la consolidante.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Norma del sistema IVA richiamata rispetto alle contestazioni su operazioni soggettivamente inesistenti e agli obblighi documentali per l'operatività IVA.
Richiamato in relazione alle modalità di accertamento fiscale e agli effetti sull'imposizione diretta nella verifica del reddito.
Norma processuale invocata per motivare il ricorso per cassazione per violazione di legge e falsa applicazione in tema di onere della prova e valutazione degli indizi.
L. n. 212 del 2000, artt. 7, 10, 12
Richiamate in relazione ai profili di diritto di difesa, contraddittorio endoprocedimentale e motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto che l'omessa esplicitazione della valutazione delle memorie non comporta automaticamente nullità dell'avviso salvo che l'omissione abbia potuto determinare un diverso esito del procedimento.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Norma richiamata in tema di coobbligazione e responsabilità fiscale, citata nei motivi incidentali.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
Norma relativa alle fattispecie di non imponibilità e agli adempimenti in materia di IVA; usata a supporto delle questioni inerenti alle esportazioni intracomunitarie.
Corte di Giustizia UE, giurisprudenza richiamata
es. cause Toth C-324/11; Mecsek C-273/11; altre citate in motivazione
Principi UE confermano che, in caso di sospetta evasione tramite operazioni fittizie, l'onere probatorio grava sull'Amministrazione per dimostrare la fittizietà del fornitore e l'esistenza di indizi sulla consapevolezza del destinatario; viceversa il cedente deve dimostrare l'effettività dell'esportazione o la propria buona fede aver adottato misure ragionevoli di verifica.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti inserite in frodi carosello, non è necessaria la prova della partecipazione criminale del destinatario: è sufficiente dimostrare, anche per via indiziaria, la fittizietà del fornitore e che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con la diligenza ordinaria richiesta dalla sua professionalità, che l'operazione era inserita in un'evasione.
- Il contribuente che riceve fatture da fornitori sospetti deve provare la propria buona fede e di aver adottato le misure di verifica ragionevoli ed esigibili; la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non esclude automaticamente la contestazione di operazioni fittizie.
- Se è contestata l'esportazione intracomunitaria di merci, il cedente ha l'onere di provare l'effettività del trasporto e della consegna all'estero; la riesportazione nello stesso giorno e in quantità equivalente costituisce un elemento presuntivo rilevante di fittizietà, imponendo al contribuente di dimostrare l'indipendenza delle operazioni.
- La definizione agevolata ex D.L. 119/2018 art.6, quando valida per l'accertamento di primo livello in un consolidato nazionale, si estende anche al secondo livello sulla consolidante, estinguendo la controversia su quel profilo.
- Le doglianze processuali sul mancato esame delle memorie del contribuente o sulla motivazione dell'avviso devono essere specifiche: l'omessa esplicitazione della valutazione delle osservazioni non determina automaticamente nullità se non risulta che avrebbe potuto determinare un esito diverso del procedimento.
- In sede di giudizio di merito il giudice deve compiere un'analitica valutazione degli indizi e poi una sintesi logica; l'omissione di un esame complessivo degli elementi indiziari o la richiesta di prova di un elemento tipico del processo penale (es. partecipazione al reato) può costituire errore di diritto rilevante in cassazione.
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