Sentenza del 01/12/2023 n. 6873 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni - Irpef - Detrazioni per spese sostenute per l'immobile di familiare convivente - Diversa residenza anagrafica dei coniugi - Non determina l'esclusione del rapporto di convivenza - Detrazione dall'Irpef del coniuge che ha sopportato le spese - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che riconosceva la detrazione al contribuente. I giudici hanno ritenuto che la diversa residenza anagrafica non esclude il rapporto di convivenza e che il familiare convivente che sostiene le spese può fruire della detrazione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (euro 800,00) in favore del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha richiesto la detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione (art. 16‑bis DPR 917/86) per lavori eseguiti sull'immobile di proprietà della moglie; l'Agenzia ha riliquidato il rimborso riconoscendo solo parte della somma ritenendo inesistente il rapporto di convivenza al momento dell'avvio dei lavori a causa della diversa residenza anagrafica dei coniugi. Il contribuente ha contestato il disconoscimento sostenendo di aver sostenuto le spese e che sussisteva la convivenza sin dall'inizio dei lavori (atti notori, nascita dei figli, documentazione lavori). L'Ufficio ha fondato il diniego su certificati anagrafici che indicavano residenze diverse e su presunta mancanza di prova del pagamento con causale idonea.
Norme richiamate
La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta al possessore/detentore dell'immobile; tuttavia è riconosciuta anche al familiare convivente del possessore se è quest'ultimo a sostenere le spese.
Definisce i familiari fiscalmente rilevanti (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) ai fini delle agevolazioni; la circolare interpreta il coniuge convivente come avente diritto in presenza dei requisiti.
Richiamati per affermare l'esistenza del vincolo coniugale e dei doveri reciproci (anche di convivenza), distinguendo la convivenza effettiva dalla mera diversa residenza anagrafica.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 121/1998
Chiarisce che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore/detentore purché sostenga le spese; il requisito della convivenza è centrale.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/1998 e Circolare n. 50/2002
Ulteriori precisazioni sulle condizioni e sul momento in cui la convivenza deve essere in essere (all'avvio dei lavori) e sulle modalità di documentazione delle spese (bonifici, fatture, causale).
Corte Costituzionale sentenza n. 209/2022
Principio secondo cui la diversa residenza anagrafica dei coniugi non implica automaticamente l'assenza di convivenza/ unità familiare; principio applicato anche in materia fiscale (estendibile oltre il caso IMU citato).
Massime di principio
- La detrazione per lavori edilizi spetta al possessore/detentore dell'immobile e può spettare anche al familiare convivente che ha effettivamente sostenuto le spese; non è determinante la titolarità dell'immobile ma chi paga e la convivenza.
- La convivenza va valutata in base alla realtà dei fatti e non esclusivamente sulla base della residenza anagrafica: una diversa residenza anagrafica non implica di per sé la mancanza di convivenza.
- La convivenza rilevante ai fini della detrazione deve sussistere sin dall'avvio dei lavori (data SCIA o altro atto di inizio lavori) e va documentata con elementi probatori (atto notorio, certificazioni, dati anagrafici, nascita di figli, documenti che dimostrano la vita familiare comune).
- È importante conservare e produrre documentazione chiara delle spese (fatture intestate, bonifici parlanti con causale 'lavori di ristrutturazione' oppure prova contabile della ditta che ha contabilizzato l'importo) per dimostrare che il contribuente ha effettivamente sostenuto le spese.
- La mera presenza di residenze anagrafiche diverse può essere contestata dall'Amministrazione ma può essere superata da prove idonee di convivenza; la cessazione della convivenza invece si prova tipicamente con l'atto di separazione annotato.
- In caso di controversia, il contribuente dovrebbe documentare: atto di proprietà/atto di acquisto dell'immobile, data inizio lavori (SCIA), fatture e bonifici con causale, atto notorio o dichiarazioni e altri elementi di vita familiare (figli, bollette, corrispondenza) per dimostrare la convivenza sin dall'inizio dei lavori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 dic 2023Sentenza del 01/12/2023 n. 353 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
- Sentenza · 1 dic 2023Sentenza del 01/12/2023 n. 1209 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 1 dic 2023Sentenza del 01/12/2023 n. 33511 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 dic 2023Sentenza del 01/12/2023 n. 33528 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 dic 2023Sentenza del 01/12/2023 n. 33533 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 dic 2023Sentenza del 01/12/2023 n. 33535 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →