Sentenza del 01/12/2023 n. 353 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Imposte dirette - Cartella di pagamento - Comunicazione controllo formale delle dichiarazioni - Sussiste -Garanzia del contribuente - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter D.P.R.; contestazione della procedura seguita dall'Ufficio e della legittimità delle rettifiche/controlli effettuati sulla base di comunicazioni e elenchi esterni
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie del "controllo formale delle dichiarazioni" prevista dall'art. 36-ter, distinguendola dall'istituto più limitato della liquidazione ex art. 36-bis. Ha riconosciuto inoltre l'esigenza di garanzie procedurali a favore del contribuente: in particolare l'obbligo per l'Amministrazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 36-ter, di indicare i motivi della rettifica con apposita comunicazione. Tale esigenza rafforza la posizione del contribuente nei confronti degli atti notificati dall'Ufficio e impone una fase procedimentale di informazione e motivazione prima di atti esecutivi
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973 (art. 36-bis)
Articolo relativo alla liquidazione delle imposte a seguito di dichiarazione: intervento più limitato, incentrato sulla mera liquidazione delle imposte dichiarate dal contribuente
D.P.R. n. 600/1973 (art. 36-ter)
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni con poteri più incisivi rispetto al 36-bis; il comma 4 impone all'Amministrazione l'obbligo di indicare i motivi della rettifica mediante apposita comunicazione, costituendo una garanzia procedimentale per il contribuente
D.P.R. n. 605/1973 (art. 20, comma 3)
Prevede comunicazioni utilizzabili dall'Ufficio per il controllo che sono esterne alla documentazione presentata dal contribuente e possono giustificare approfondimenti anche ai sensi dell'art. 36-ter
L. 30 dicembre 1991, n. 413 (art. 78, comma 25)
Prevede gli elenchi che possono essere utilizzati dall'Amministrazione come fonti esterne rispetto alla documentazione del contribuente per l'attività di controllo formale
Massime di principio
- Distinguere sempre tra liquidazione (art. 36-bis) e controllo formale (art. 36-ter): il secondo consente all'Ufficio di svolgere verifiche anche su basi esterne alla dichiarazione e richiede maggiori garanzie procedurali per il contribuente
- Prima di adottare atti esecutivi o notificare cartelle basate su controlli formali, l'Amministrazione è tenuta a comunicare i motivi della rettifica (comma 4 art. 36-ter): l'assenza di tale comunicazione può compromettere la legittimità dell'atto
- Le comunicazioni D.P.R. n. 605/1973 (art. 20, comma 3) e gli elenchi previsti dalla L. 413/1991 sono fonti esterne che legittimano approfondimenti ma non esonerano l'Ufficio dall'obbligo di motivare e dare la possibilità di replica al contribuente
- In situazioni analoghe, il contribuente deve verificare se è stata rispettata la procedura di comunicazione/motivazione prevista dall'art. 36-ter e, in caso contrario, può far valere l'illegittimità degli atti notificati
- La cooperazione tra Fisco e contribuente impone una fase procedimentale preventiva e motivata: la mancata indicazione dei motivi o la carenza informativa sono profili sfruttabili per impugnare la pretesa tributaria
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