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Sentenza

Sentenza del 01/12/2023 n. 33533 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente A.A. chiese il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2013-2017 (primo e secondo acconto) sostenendo l'inesistenza in capo a lui del requisito dell'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate contestò ritenendo che A.A., socio e collaboratore di KPMG S.p.A., avesse utilizzato l'organizzazione e i mezzi della società (ricevendo da essa la quasi totalità dei compensi) e che pertanto il presupposto impositivo dell'IRAP fosse integrato in capo al professionista; l'Amministrazione richiamò inoltre il presunto coinvolgimento gestionale/direzionale del contribuente nella società e la disponibilità di uno studio personale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando le decisioni di merito (C.T.P. e C.T.R.) che avevano accolto il diritto al rimborso del contribuente. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, quando il professionista presta la propria attività esclusivamente o prevalentemente avvalendosi dell'organizzazione e dei mezzi di una società di consulenza, l'elemento dell'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP è imputabile alla società e non al singolo professionista. Ha inoltre precisato che la disponibilità di un piccolo studio personale o il fatto di essere socio e svolgere compiti direttivi non mutano tale valutazione. Sono state condannate le spese di giudizio a carico dell'Agenzia e disposta la liquidazione delle stesse; è stato altresì dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1

    L'art. 2 definisce il presupposto impositivo dell'IRAP basato sull'esistenza di un'attività economica con autonoma organizzazione; la Corte interpreta che tale autonoma organizzazione, quando esiste come struttura societaria messa a disposizione, è attribuibile alla società e non automaticamente al professionista che ne fruisce

  • Codice Civile, art. 2697

    Richiamata nella doglianza sul tema dell'onere della prova; implicitamente la Corte conferma che incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'esistenza, in capo al professionista, di una autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Norma riferita al motivo di ricorso in Cassazione (violazione di norme sul giudizio di merito e sull'onere della prova); la Corte ha ritenuto infondato il motivo e quindi non ravvisata la violazione denunciata

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento richiesto all'Amministrazione ricorrente

Massime di principio

  • Se un professionista svolge la prestazione prevalentemente o esclusivamente avvalendosi dell'organizzazione, dei mezzi e della rete di una società (es. società di consulenza), il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP è in genere attribuibile alla società e non al singolo professionista.
  • La mera titolarità di uno studio professionale minimo o la disponibilità di una stanza/ufficio non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di una autonoma organizzazione rilevante per l'IRAP.
  • La qualifica di socio o il possesso di funzioni direttive all'interno della società non traslano automaticamente sull'individuo l'attribuzione dell'organizzazione: va valutato se l'organizzazione produttiva è effettivamente riconducibile alla persona fisica o alla società come ente autonomo.
  • L'onere di provare che il professionista dispone di una autonoma organizzazione gravante direttamente su di lui spetta all'Amministrazione finanziaria; in mancanza di prove idonee il diritto al rimborso può essere riconosciuto al contribuente.
  • L'individuazione dei costi deducibili dalla base imponibile della società non incide sull'attribuzione dell'autonoma organizzazione: scelte legislative in tema di deducibilità non impediscono all'ente societario di essere soggetto IRAP quando ne ricorrono i presupposti.

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