Sentenza del 01/12/2023 n. 33528 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente A.A., socio e consulente presso KPMG Advisory Spa, ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2013-2017 sostenendo l'insussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997, art. 2, comma 1, in quanto prestava la propria attività avvalendosi della struttura organizzativa della società. L'Agenzia contestò che la struttura e l'organizzazione aziendale impiegata dal professionista denotassero la sussistenza dell'autonoma organizzazione in capo al professionista stesso e rilevò altresì che il contribuente ricopriva ruoli direttivi nella società; pertanto impugnò la sentenza di appello favorevole al contribuente ricorrendo in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della C.T.R. che aveva accolto le istanze di rimborso del contribuente. I giudici hanno affermato il principio consolidato secondo cui il professionista che presta la propria attività esclusivamente a favore di una società di consulenza e si avvale della sua organizzazione non integra il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP in capo al singolo professionista; tale requisito è invece ascrivibile alla società, ente giuridico distinto. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio (onorari, esborsi e rimborsi previsti) e ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1
Definisce il presupposto soggettivo dell'IRAP legato all'esercizio di attività esercitate con autonoma organizzazione. La Corte interpreta che tale autonoma organizzazione, quando l'attività è svolta esclusivamente all'interno della struttura di una società, si deve imputare alla società e non al professionista che si avvale dell'organizzazione societaria.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 5
Richiamato in relazione agli aspetti di individuazione della base imponibile e delle tipologie di soggetti: la scelta legislativa su quali costi dedurre dalla base imponibile della società non incide sul presupposto dell'autonoma organizzazione attribuibile alla società.
art. 2697 c.c.
Norma sull'onere della prova. La Corte rileva che l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare l'esistenza dell'autonoma organizzazione in capo al professionista, ma nei casi in cui il professionista opera esclusivamente con la struttura societaria tale prova risulta mancata o insufficiente.
art. 2425 c.c., n. 9
Richiamato in tema di criteri contabili e rappresentazione dei costi; la Corte osserva che la qualificazione dei costi dedotti dalla società non può essere usata per spostare sull'individuo la qualificazione dell'organizzazione aziendale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma sulle ragioni di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare i motivi posti a base del ricorso dell'Agenzia (violazione di norme di diritto). La Corte però ha ritenuto il motivo infondato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente principale.
Massime di principio
- Quando un professionista presta la propria attività in via esclusiva per una società di consulenza e si avvale della struttura organizzativa di quest'ultima, il requisito dell'"autonoma organizzazione" rilevante ai fini IRAP è normalmente ascrivibile alla società e non al singolo professionista.
- La semplice percezione della quasi totalità dei compensi da una sola società e l'utilizzo della sua struttura organizzativa sono elementi che favoriscono l'esclusione dell'autonoma organizzazione in capo al professionista.
- Il fatto che il professionista sia socio o ricopra ruoli direttivi/gestionali nella società non è di per sé sufficiente a trasferire sull'individuo la caratteristica dell'autonoma organizzazione, la quale rimane attributo dell'ente societario.
- L'onere della prova circa l'esistenza dell'autonoma organizzazione in capo al professionista grava sull'Amministrazione finanziaria; in mancanza di prova convincente, il beneficio spetta al contribuente.
- La deduzione di specifiche voci di costo dalla base imponibile della società non incide sulla qualificazione dell'autonoma organizzazione né può essere utilizzata per creare un 'salto d'imposta' imputando l'organizzazione al professionista.
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