Sentenza del 01/12/2023 n. 33511 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso richiesto per anno 2003 di Euro 153.000,00, corrispondente alla differenza tra la ritenuta del 27% applicata in Italia sui dividendi erogati dalla controllata italiana (Omissis) Spa e la minore ritenuta del 10% prevista dall'art. 10, par. 2 lett. a) della Convenzione Italia-Giappone (ratificata con L. 855/1972). La contribuente ha allegato residenza fiscale in Giappone, detenzione di almeno il 25% delle azioni nei sei mesi precedenti, qualifica di beneficiario effettivo e assenza di stabile organizzazione in Italia. L'Agenzia ha negato il rimborso per lacunosità documentale (mancanza dei credit advices, documentazione giapponese insufficiente e priva di riferimento all'anno d'imposta). La CTP ha respinto il ricorso per silenzio-rifiuto; la CTR d'Abruzzo ha invece parzialmente accolto l'appello della contribuente, ritenendo non necessaria la prova del beneficiario effettivo né l'unicità dei credit advices, riconoscendo efficacia probatoria alle contabili bancarie di addebito e concedendo il rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato che, nella fattispecie (casa madre estera che riceve dividendi dalla controllata italiana), non era necessario accertare la qualifica di "beneficiario effettivo" come condizione per applicare l'aliquota convenzionale; è sufficiente la residenza convenzionale e l'assoggettamento all'imposta sulle società nello Stato contraente. Ha inoltre ritenuto che le contabili bancarie comprovanti l'addebito sul conto della società erogante siano prova idonea del pagamento dei dividendi e, quindi, riconoscimento del diritto al rimborso delle ritenute subite, senza richiedere necessariamente i credit advices o l'accredito sul conto estero. Il ricorso è stato pertanto respinto; l'Agenzia è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27
Norma interna sulle ritenute alla fonte; la Corte ha ritenuto che in presenza di una Convenzione internazionale applicabile (art. 75 DPR 600/1973) l'art. 27 non impone l'esclusione dei benefici convenzionali.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Giappone, art. 10
Stabilisce il limite dell'aliquota sulle ritenute sui dividendi; la Corte interpreta che l'aliquota convenzionale si applica per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato (residenza/convenzione), indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato estero.
Legge di ratifica Convenzione Italia-Giappone
Atto di esecuzione della Convenzione; conferma la efficacia vincolante della convenzione in Italia.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 75
Stabilisce la prevalenza degli accordi internazionali esecutivi sull'applicazione delle disposizioni interne in materia di imposte sui redditi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 169
Prevede che le disposizioni del testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali; richiamata per il rapporto tra norme interne e convenzionali.
Codice Civile, art. 2697
Regola la prova in materia civile; richiamato dall'Agenzia in tema di onere della prova, ma la Corte ha qualificato che la prova fornita dalla contribuente era idonea.
Codice Civile, art. 2935
Richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione (decorre dalla presentazione dell'istanza di rimborso).
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46-47
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà: la Corte ha ricordato che, in casi analoghi, tali autocertificazioni possono avere efficacia probatoria nell'ambito di convenzioni internazionali.
Codice di Procedura Civile, art. 132
Richiesto per i profili di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione del giudizio tributario; la Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente.
Codice di Procedura Civile, art. 360
Fondamento dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato e respinto i motivi nei limiti indicati.
Giurisprudenza europea: Corte di Giustizia UE, sentenza 19/11/2009, C-540/08
Richiamata per il principio che la tassazione o il livello di imposizione deciso dallo Stato contraente estero non dipende dallo Stato italiano e giustifica l'applicazione della disciplina convenzionale.
Commentario OCSE (par. 8.2/8.11, versione 2017)
Fonte interpretativa non normativa che conforta l'interpretazione secondo cui la soggezione all'imposta nello Stato di residenza è elemento decisivo per l'applicazione dei benefici convenzionali.
Massime di principio
- Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono sulla normativa interna e possono limitare la ritenuta applicabile in Italia se sono soddisfatti i requisiti convenzionali (residenza convenzionale e assoggettamento all'imposta nello Stato estero).
- La qualifica di "beneficiario effettivo" non è sempre necessaria per ottenere l'aliquota convenzionale: è richiesta soprattutto nei casi di strutture intermedie, conduit o operazioni triangolari volte ad eludere; per una casa madre estera che riceve dividendi direttamente dalla controllata italiana è spesso sufficiente dimostrare la residenza convenzionale e la soggezione all'imposta nel Paese estero.
- La prova del pagamento del dividendo può essere fornita da documentazione bancaria della società erogante (contabili di addebito); i credit advices o l'accredito sul conto estero non sono sempre richiesti dalla legge o dalla convenzione.
- Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000) possono avere valore probatorio nell'ambito di domande di rimborso previste da convenzioni internazionali.
- L'Amministrazione finanziaria non può rifiutare automaticamente il rimborso solo per carenza di specifici documenti formali se la contribuente produce elementi alternativi di pari valore probatorio; tuttavia resta possibile che l'Ufficio richieda integrazioni quando la prova sia manifestamente insufficiente.
- La decorrenza della prescrizione (per la perdita del diritto al rimborso) decorre dalla presentazione dell'istanza di rimborso (art. 2935 c.c.), per cui è importante conservare e presentare al più presto la documentazione utile e, se necessario, autocertificazioni/opportune attestazioni dello Stato estero.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 dic 2023Sentenza del 01/12/2023 n. 353 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
- Sentenza · 1 dic 2023Sentenza del 01/12/2023 n. 1209 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 1 dic 2023Sentenza del 01/12/2023 n. 6873 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 1 dic 2023Sentenza del 01/12/2023 n. 33528 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 dic 2023Sentenza del 01/12/2023 n. 33533 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 dic 2023Sentenza del 01/12/2023 n. 33535 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →