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Sentenza

Sentenza del 26/07/2019 n. 20342 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal datore di lavoro nel 2004 sulle somme percepite alla cessazione del rapporto, qualificandole come incentivo all'esodo. Sosteneva che la disciplina interna, applicando un'aliquota agevolata solo agli uomini di età superiore a 55 anni e alle donne di età superiore a 50 anni, fosse incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia. Contestava inoltre la decorrenza del termine di decadenza, sostenendo che dovesse decorrere dalla pronuncia europea o dalla successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate, e chiedeva la rimessione in termini. L'Agenzia delle Entrate contestava anche, in via incidentale, la natura di incentivo all'esodo delle somme e l'assenza di prova dei relativi presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate per difetto di interesse. Ha stabilito che il termine di decadenza di 48 mesi previsto per il rimborso delle imposte dirette decorre dalla data della ritenuta, anche quando successivamente una pronuncia della Corte di Giustizia dichiari incompatibile con il diritto dell'Unione la norma fiscale applicata. Il termine non decorre dalla sentenza europea né dalla circolare amministrativa successiva. Non è stata riconosciuta la rimessione in termini, poiché non vi era stato un imprevedibile mutamento di una regola processuale, ma l'ampliamento della portata di un beneficio fiscale. Poiché l'istanza era stata presentata il 5 novembre 2009, oltre 48 mesi dalla ritenuta del 2004, il contribuente era decaduto dal diritto al rimborso. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38

    Il termine di decadenza per la richiesta di rimborso delle imposte dirette è di 48 mesi.

    Il termine si applica in via generale alle richieste di rimborso relative a versamenti o ritenute non dovuti e decorre, per le ritenute alla fonte, dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    In appello non possono proporsi domande nuove e non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

    La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo del contribuente perché la Commissione regionale aveva già accolto la sua contestazione relativa alla novità dell'eccezione dell'Agenzia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    La disposizione opera come norma residuale e non si applica quando trova applicazione il termine speciale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, poi art. 19, comma 4-bis

    Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata al trattamento di fine rapporto.

    La disciplina agevolativa, limitando il beneficio in base al sesso e all'età, è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione Europea; tale incompatibilità non elimina però i termini nazionali di decadenza già maturati.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, convertito dalla L. n. 248 del 2006

    Ha abrogato la disciplina dell'agevolazione, mantenendone l'applicazione per determinati rapporti di lavoro cessati anteriormente o sulla base di atti o accordi anteriori.

  • Art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini non è stata riconosciuta, perché la decadenza non dipendeva da un imprevedibile mutamento giurisprudenziale di una regola processuale, ma dall'inerzia del contribuente durante la vigenza della disciplina applicata.

  • Direttiva 76/207/CEE

    La Corte di Giustizia ha ritenuto incompatibile con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne la limitazione dell'agevolazione fiscale basata su soglie di età diverse.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale nazionale viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, il termine nazionale di decadenza per chiedere il rimborso normalmente decorre comunque dal versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta, non dalla successiva pronuncia europea.
  • La pronuncia della Corte di Giustizia ha effetto retroattivo sul piano sostanziale, ma non riapre automaticamente i rapporti già esauriti per decorso dei termini di decadenza, prescrizione o per giudicato.
  • Le circolari dell'Amministrazione finanziaria non fanno decorrere né prorogano i termini di decadenza previsti dalla legge, salvo specifiche disposizioni normative.
  • Il principio dell'overruling e la rimessione in termini sono applicabili eccezionalmente, soprattutto quando vi sia un imprevedibile mutamento giurisprudenziale relativo a una regola processuale consolidata che impedisca l'esercizio del diritto; non si applicano normalmente a una sopravvenuta diversa valutazione della legittimità sostanziale di una norma fiscale.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe presentare la richiesta di rimborso entro il termine legale decorrente dal pagamento o dalla ritenuta, anche se la questione di incompatibilità europea è ancora pendente o non è stata definitivamente chiarita.

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