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Sentenza

Sentenza del 26/07/2019 n. 20335 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento induttivo per l'anno d'imposta 2005, ai fini IRES, IVA e IRAP, contestando maggiori ricavi non dichiarati per 123.468 euro. L'Ufficio aveva valorizzato numerosi elementi: perdite dichiarate in modo ricorrente nonostante costi e ricavi omogenei, finanziamenti effettuati dai soci lavoratori e dal socio amministratore, contabilità lacunosa, fatture e giacenze generiche, pagamenti prevalentemente in contanti, difformità e omissioni nei dati dello studio di settore e mancata tracciabilità dell'impiego dei materiali nei cantieri. La CTR aveva rideterminato i maggiori ricavi in 83.500 euro, basandosi principalmente sui finanziamenti dei soci e sulla valorizzazione dell'attività del socio amministratore. La società ha contestato l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, l'idoneità dei finanziamenti a costituire presunzioni di maggiori ricavi e l'insufficiente motivazione della quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo della società, ritenendo specifici i motivi dell'appello dell'Agenzia. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di valutare un elemento potenzialmente decisivo: la congruità della società rispetto allo studio di settore relativo al 2005, pur tenendo conto delle contestazioni dell'Ufficio circa l'omissione o l'errata indicazione di alcuni dati. Tale congruità non rendeva automaticamente illegittimo l'accertamento induttivo, ma doveva essere considerata nel giudizio complessivo sulle presunzioni. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per una nuova valutazione e per la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale dell'Agenzia, volto a sostenere la validità dello studio sulla manodopera del 1971, è stato dichiarato inammissibile, anche perché tale studio era stato ritenuto obsoleto e non adeguato all'anno d'imposta.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    L'atto di appello tributario deve contenere motivi specifici. Nel caso concreto l'appello dell'Agenzia è stato ritenuto sufficientemente puntuale, perché contestava sia i presupposti dell'accertamento sia la valutazione compiuta dal giudice di primo grado.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Consente, ricorrendone i presupposti, la rettifica induttiva del reddito d'impresa sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti. La congruità allo studio di settore non esclude automaticamente l'accertamento, ma costituisce un elemento che deve essere valutato nel complessivo ragionamento presuntivo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Disciplina la rettifica ai fini IVA. Anche ai fini dell'IVA, la ricostruzione dei maggiori ricavi deve poggiare su elementi adeguatamente valutati e motivati.

  • Codice civile, artt. 2727, 2728 e 2729

    Regolano le presunzioni. Gli elementi indiziari devono essere valutati secondo gravità, precisione e concordanza. Il finanziamento della società da parte dei soci può costituire un indizio di ricavi non dichiarati, ma non è automaticamente decisivo: deve essere esaminato insieme agli altri dati, inclusa la congruità allo studio di settore e la possibile provenienza dei fondi dal patrimonio personale dei soci.

  • Codice civile, art. 2697

    Ripartisce l'onere della prova. Nel giudizio tributario l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a fondare la pretesa, mentre il contribuente deve offrire elementi contrari e giustificare i dati contabili o finanziari contestati.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di norme e all'omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha precisato che l'erronea qualificazione di fatti concreti come presunzioni gravi, precise e concordanti può essere censurata come violazione di legge.

Massime di principio

  • La congruità rispetto a uno studio di settore o a un analogo strumento statistico non impedisce automaticamente un accertamento induttivo, soprattutto se l'Amministrazione dimostra omissioni, errori o inattendibilità nei dati dichiarati; tuttavia, tale congruità deve essere espressamente considerata e ponderata dal giudice.
  • I finanziamenti dei soci non dimostrano da soli l'esistenza di ricavi occultati. Possono assumere valore presuntivo solo se, insieme ad altri elementi, risultano incompatibili con la situazione economica e patrimoniale dei soci e con la gestione effettiva dell'impresa.
  • La provenienza dei finanziamenti non può essere valutata mediante il solo confronto con i redditi dichiarati dai soci, perché i versamenti possono provenire anche da risparmi o da altri componenti del patrimonio personale.
  • La ricostruzione dei maggiori ricavi deve essere sorretta da una motivazione concreta e verificabile, che spieghi sia la forza degli indizi sia il metodo utilizzato per quantificare la pretesa tributaria.
  • Gli studi o parametri statistici molto risalenti possono essere considerati inattendibili quando non riflettono l'evoluzione del settore, dell'organizzazione aziendale e degli strumenti tributari; gli strumenti più aggiornati e specifici sono normalmente preferibili.
  • In presenza di contabilità irregolare o lacunosa, l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni, ma il giudice deve comunque valutare globalmente gli elementi favorevoli e sfavorevoli al contribuente, senza selezionare soltanto quelli accusatori.

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