Sentenza del 26/07/2019 n. 20334 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, perché l'immobile era destinato ad attività sportive e ricreative dilettantistiche. Ha contestato la decisione della CTR, deducendo: l'erronea esclusione del requisito soggettivo per la forma societaria adottata; l'erronea valutazione del requisito oggettivo e delle modifiche normative intervenute; l'illegittima condanna alle spese in favore del Comune, difeso da propri funzionari. Ha inoltre chiesto la disapplicazione delle sanzioni per asserita incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha stabilito che la mera costituzione come società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata e il riconoscimento del CONI non dimostrano il possesso dei requisiti per l'esenzione ICI. Il contribuente deve provare concretamente sia la natura non lucrativa dell'ente sia la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolate svolte con modalità non commerciali. Nel caso concreto, l'immobile ospitava anche attività commerciali e di servizi, tra cui negozio di telefonia, vendita di articoli sportivi, parrucchiere, ristorazione e pasti; inoltre, la documentazione societaria e la classificazione catastale non confermavano la natura non commerciale. La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità. È stata respinta anche la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, non essendo ravvisabile un'oggettiva incertezza normativa. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 8.500 euro di spese, oltre rimborso forfettario del 15%, accessori di legge e ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione ICI per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, con le modalità previste dalla norma.
La disposizione è di stretta interpretazione e non consente applicazioni analogiche o estensive. L'esenzione richiede la prova concreta dei requisiti soggettivi e oggettivi, inclusa la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolate svolte con modalità non commerciali.
L. n. 289 del 2002, art. 90
Le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere la forma di società di capitali senza scopo di lucro e beneficiare delle agevolazioni previste dalle altre disposizioni tributarie.
La possibilità di assumere la forma societaria non comporta automaticamente il diritto a ogni agevolazione fiscale. Devono essere dimostrati in concreto la natura non lucrativa, il rispetto dei requisiti statutari e lo svolgimento effettivo di attività agevolate.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 1, lett. c)
Riguarda gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
La norma è stata richiamata con riferimento al requisito soggettivo dell'esenzione e alla necessità che l'ente non abbia natura o attività prevalentemente commerciale.
D.L. n. 203 del 2005, convertito nella L. n. 248 del 2005
La modifica normativa è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'estensione dell'esenzione anche in presenza di attività commerciali, ma la Corte ha ritenuto comunque necessario accertare previamente che l'attività fosse effettivamente riconducibile a quelle agevolate e svolta dal soggetto avente i requisiti richiesti.
D.L. n. 223 del 2006, convertito nella L. n. 248 del 2006
La modifica è stata interpretata nel senso che l'esenzione non può essere riconosciuta quando l'attività concretamente svolta sia diversa da quelle agevolate o presenti modalità commerciali incompatibili con il beneficio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8; D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2; L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
L'esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa oggettiva richiede un'impossibilità effettiva e inevitabile, anche per il giudice, di individuare con sicurezza la norma applicabile. La mera complessità della disciplina o l'interpretazione soggettivamente incerta del contribuente non sono sufficienti.
L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4
L'amministrazione può difendersi in giudizio tramite propri funzionari. In tal caso, in caso di vittoria, sono rimborsabili le spese concretamente sostenute, ma non gli onorari professionali; la contestazione deve però indicare specificamente le voci ritenute indebite.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione tributaria non basta la forma giuridica dell'ente, l'iscrizione a un registro o il riconoscimento da parte di un'organizzazione sportiva: occorre provare concretamente tutti i requisiti previsti dalla legge.
- La destinazione agevolata dell'immobile deve essere effettiva ed esclusiva, oppure rispettare esattamente i limiti previsti dalla disciplina applicabile per il periodo d'imposta. La presenza di attività commerciali o di servizi autonomi può escludere l'esenzione, anche se l'attività sportiva rimane prevalente o istituzionale.
- La natura non lucrativa deve risultare dallo statuto, dalla documentazione societaria, dalla gestione concreta e dalle attività esercitate; attestazioni generiche o certificazioni formali non sono decisive.
- La classificazione catastale può costituire un elemento probatorio rilevante, anche se non necessariamente decisivo da sola, per valutare la natura commerciale o non commerciale dell'utilizzo dell'immobile.
- Le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva: in caso di dubbio non è possibile estenderle per analogia a soggetti, attività o immobili non chiaramente ricompresi nella norma.
- L'onere di dimostrare il diritto all'esenzione grava sul contribuente che la invoca, il quale deve produrre tempestivamente statuto aggiornato, atti societari, contratti, autorizzazioni, contabilità e documentazione sull'uso effettivo dei locali.
- La complessità della normativa non determina automaticamente l'esclusione delle sanzioni; serve un'incertezza normativa oggettiva, inevitabile e riconoscibile anche dal giudice.
- Quando si contestano le spese liquidate in favore di un'amministrazione difesa da propri funzionari, è necessario indicare con precisione le singole voci non dovute o non documentate.
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