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Sentenza

Sentenza del 26/07/2019 n. 20332 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini IRAP per gli anni 1999 e 2000, il reddito dichiarato da Editoriale S. S.p.A., ritenendo che gli interessi attivi derivanti dal rapporto di tesoreria e conto corrente infragruppo con la controllante Editoriale E. S.p.A. non costituissero redditi industriali agevolabili ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101, e del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 26, richiamati dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17. La società sosteneva che si trattasse di un conto corrente intersocietario funzionale all'attività d'impresa e contestava sia l'esclusione dall'agevolazione sia l'applicazione delle sanzioni. L'Agenzia contestava inoltre che la CTR avesse escluso le sanzioni per obiettiva incertezza normativa, perché tale domanda era stata proposta tardivamente in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della società, confermando che gli interessi attivi derivanti dal cash pooling infragruppo potevano essere qualificati come proventi finanziari connessi a un'attività di finanziamento, non strettamente riferibile al ciclo produttivo industriale agevolato. Ha inoltre confermato che spettava alla contribuente provare i presupposti dell'esenzione e che tale prova non era stata fornita. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa deve essere specificamente richiesta e allegata nel ricorso introduttivo e non può essere proposta per la prima volta in appello. La sentenza è stata cassata senza rinvio limitatamente alle sanzioni; Editoriale S. S.p.A. è stata condannata alle spese processuali per 4.100 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato per il ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1

    Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquistato il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi ... il valore prodotto ... è ridotto ... di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.

    La norma trasferisce sul piano della determinazione della base imponibile IRAP il beneficio dell'esenzione ILOR precedentemente spettante, consentendo una riduzione del valore della produzione per l'importo del reddito agevolabile.

  • D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101

    Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ... è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi sui relativi redditi industriali.

    L'esenzione riguarda i redditi industriali collegati allo stabilimento agevolato e non automaticamente ogni componente positiva del reddito d'impresa.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 26

    La disposizione è richiamata quale fonte del regime di esenzione ILOR territoriale applicabile ai redditi industriali, la cui concreta estensione deve essere valutata in relazione all'inerenza delle singole componenti all'attività produttiva agevolata.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 95, comma 1, nel testo applicabile

    Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali ... da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa.

    La qualificazione come reddito d'impresa non comporta necessariamente che ogni componente sia reddito industriale agevolato: occorre verificare in concreto il collegamento con l'attività industriale.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere di provare i fatti costitutivi dell'esenzione o dell'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    L'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata della norma richiede una specifica allegazione e domanda del contribuente nei termini processuali; il giudice non può riconoscerla d'ufficio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1

    Nel giudizio tributario d'appello non possono essere proposte domande nuove; la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, se non formulata in primo grado, è inammissibile.

  • Codice civile, artt. 1813 e 1823

    La Corte distingue la qualificazione formale del rapporto di conto corrente dalla sua causa concreta: un conto corrente infragruppo può svolgere anche una funzione di finanziamento, rilevante per valutare la natura degli interessi prodotti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso incidentale, la parte soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali territoriali riferite ai redditi industriali non si estendono automaticamente a ogni componente del reddito d'impresa: occorre dimostrare il concreto e diretto collegamento della componente con l'attività produttiva agevolata.
  • Gli interessi derivanti da un conto corrente bancario ordinario possono essere considerati funzionali alla circolazione monetaria dell'impresa; quelli prodotti da un sistema di cash pooling o tesoreria infragruppo possono invece essere qualificati come proventi da finanziamento, soprattutto quando finanziano altre società del gruppo.
  • Il contribuente che invoca un'esenzione deve fornire la prova dei relativi presupposti, inclusa l'inerenza dei proventi all'attività industriale agevolata.
  • La denominazione contrattuale non è decisiva: il giudice può valutare la causa concreta del rapporto sulla base delle modalità operative, dei flussi finanziari, dei tassi applicati e della documentazione contabile.
  • La richiesta di esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa deve essere inserita e motivata nel ricorso introduttivo; proporla per la prima volta in appello comporta l'inammissibilità della domanda.
  • L'incertezza normativa rilevante ai fini dell'esclusione delle sanzioni deve derivare da oggettivi elementi di confusione o dalla difficoltà di coordinare disposizioni applicabili, non dalla sola complessità della controversia o dall'esistenza di interpretazioni alternative.

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