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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32505/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con recupero di IRES, IRAP, IVA e accessori nei confronti di una società cooperativa poi in liquidazione. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto in parte il ricorso della contribuente, annullando alcuni rilievi (nn. 3, 5, 8 e 9) e confermando il resto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: (1) violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 19 d.P.R. 633/1972 e 2697, 2727, 2729 c.c. per avere ritenuto reali e inerenti prestazioni fatturate da una società terza sulla base di elementi presuntivi ritenuti non gravi, precisi e concordanti; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando che il giudice di merito non avesse valutato le obiezioni dell'Ufficio sulla mancanza di titolo per l'uso di alcuni locali, sulla non autenticità del contratto e su altri indici di evasione; (3) violazione delle stesse norme sostanziali e dell'art. 2697 c.c. in relazione alle spese di sponsorizzazione, sostenendo che la documentazione richiamata fosse apodittica o non idonea a provare l'effettività e l'inerenza dei costi; (4) mancato accertamento dell'effettivo svolgimento delle prestazioni di sponsorizzazione; (5) nullità per motivazione apparente, contestando il richiamo a una precedente sentenza non passata in giudicato e la valutazione della documentazione sul contratto di sponsorizzazione; (6) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul rilievo di competenza temporale di euro 20.000 relativi a prestazioni pubblicitarie riferite ad altro esercizio; (7) nullità per motivazione apparente sullo sbilancio tra conto corrente e bilancio di euro 65.972,85, ritenendo la riconciliazione bancaria spiegata in modo astratto e incompleto; (8) nullità per motivazione apparente e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. sul recupero di interessi attivi su finanziamenti, sostenendo che la CTR avesse utilizzato elementi non dedotti e non dimostrati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione apparente e all'omessa pronuncia, osservando che la sentenza regionale esponeva comunque un percorso argomentativo comprensibile, ancorato ai fatti di causa, e che il capo non espressamente trattato sulle spese di euro 20.000 integrava un rigetto implicito. Ha dichiarato inammissibili i motivi con cui l'Ufficio contestava la valutazione delle prove e delle presunzioni, perché la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo errori di diritto non riscontrati. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché la società intimata non ha svolto difese. La Corte ha anche escluso la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Norma richiamata dall'Ufficio in tema di deducibilità dei costi e imputazione per competenza; la Corte non ne ha fatto applicazione diretta, limitandosi a ritenere inammissibile il tentativo di rimettere in discussione il fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata dall'Ufficio in tema di detrazione IVA; la Corte non ha censurato il merito della valutazione compiuta dal giudice territoriale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata; non ricorre quando la doglianza mira solo a contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono sindacabili in cassazione solo se il giudice qualifica o utilizza gli indizi in modo logicamente e giuridicamente incongruo; nel caso concreto la censura mirava invece a rivalutare il merito.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice considera gravi, precisi e concordanti indizi poi reputati inidonei, o viceversa; non quando si contesti soltanto la diversa lettura delle prove.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione è apparente solo se manca del tutto o non consente di ricostruire il percorso logico della decisione; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta un rigetto implicito del capo non espressamente esaminato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'uso di elementi non dedotti; la Corte non ha ravvisato violazione, trattandosi di critica alla valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamo alla disciplina della motivazione delle sentenze nel processo tributario, usata come parametro per escludere il vizio di motivazione apparente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata nel contesto del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che sia concisa o sintetica, purché renda comprensibile la ratio della decisione.
  • Nel processo tributario, la valutazione delle prove e delle presunzioni semplici appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del materiale istruttorio, salvo violazioni di legge effettive.
  • La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non coincide con il mero dissenso sulla forza persuasiva degli indizi, ma richiede un uso giuridicamente errato della regola presuntiva o l'attribuzione di efficacia probatoria a elementi incompatibili con i requisiti legali.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice ripartisce in modo errato l'onere probatorio tra le parti; non quando la censura mira a contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • Non sussiste omessa pronuncia se il capo di domanda o eccezione risulta implicitamente respinto dalla statuizione adottata sul medesimo oggetto.
  • Una sentenza può fondarsi anche su un uso coordinato di documenti, corrispondenza, contratti e riscontri contabili, purché il ragionamento sia spiegato in modo intelligibile e ancorato ai fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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