Cassazione Civile, Ordinanza n. 15700/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013, relativo a imposte dirette e IVA, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa della società. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente; la CTR della Calabria, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e rigettato l'appello incidentale della società. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, tutti dedotti come violazione di norme sulla prova presuntiva e sul riparto dell'onere probatorio: artt. 2697 e 2729 c.c., art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e art. 54 d.P.R. 633/1972. Prima della decisione nel merito, però, la società ha depositato nota e memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui alla l. 197/2022, producendo domanda, ricevuta di pagamento della prima rata e comunicazione dell'Agenzia attestante la regolarità dell'istanza e del versamento.
La decisione
La Corte non ha esaminato i tre motivi di ricorso, perché ha preso atto dell'intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata delle liti pendenti. Richiamando l'art. 1, commi 197 e 198, l. 197/2022, ha dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico della parte che le aveva anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in ragione della declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata per denunciare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso per cassazione.
richiamato dai motivi per censurare il riparto dell'onere della prova.
richiamato dai motivi per contestare l'uso delle presunzioni semplici nella ricostruzione del reddito.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo del reddito d'impresa.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base normativa per l'accertamento IVA.
art. 1, commi 186-202, l. n. 197 del 2022
disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti cui la contribuente ha aderito.
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197 del 2022
"copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
l'adesione si perfeziona con il deposito della domanda e della prova del pagamento; in tal caso il processo deve essere dichiarato estinto con spese a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta in cassazione l'adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria pendente, con deposito della domanda e del pagamento della prima rata nei termini previsti, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La definizione agevolata della lite pendente produce un effetto processuale estintivo che rende non necessario valutare le censure di merito o di legittimità proposte contro la sentenza impugnata.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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