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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15700/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013, relativo a imposte dirette e IVA, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa della società. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente; la CTR della Calabria, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e rigettato l'appello incidentale della società. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, tutti dedotti come violazione di norme sulla prova presuntiva e sul riparto dell'onere probatorio: artt. 2697 e 2729 c.c., art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e art. 54 d.P.R. 633/1972. Prima della decisione nel merito, però, la società ha depositato nota e memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui alla l. 197/2022, producendo domanda, ricevuta di pagamento della prima rata e comunicazione dell'Agenzia attestante la regolarità dell'istanza e del versamento.

La decisione

La Corte non ha esaminato i tre motivi di ricorso, perché ha preso atto dell'intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata delle liti pendenti. Richiamando l'art. 1, commi 197 e 198, l. 197/2022, ha dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico della parte che le aveva anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in ragione della declaratoria di estinzione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta in cassazione l'adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria pendente, con deposito della domanda e del pagamento della prima rata nei termini previsti, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata della lite pendente produce un effetto processuale estintivo che rende non necessario valutare le censure di merito o di legittimità proposte contro la sentenza impugnata.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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