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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22902/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre atti di contestazione sanzionatoria emessi nei confronti di una società, in relazione agli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, per l'utilizzo in reverse charge di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, poiché i fornitori formali non avevano avuto la disponibilità della merce indicata in fattura. L'Ufficio aveva notificato gli atti avvalendosi del raddoppio dei termini di accertamento, richiamando la pendenza di un procedimento penale e l'informativa di polizia giudiziaria trasmessa alla Procura. I giudici di merito avevano però ritenuto non provata, da parte dell'Ufficio, la formale comunicazione di notizia di reato alla competente autorità giudiziaria, escludendo così la possibilità di applicare il raddoppio. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 43, comma 3, DPR 600/1973, dell'art. 57, comma 3, DPR 633/1972 e dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 128/2015, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrava l'esistenza di un procedimento penale già pendente, l'attività di indagine delegata alla Guardia di Finanza e la trasmissione dell'informativa del 10 luglio 2012, sicché il raddoppio dei termini era legittimamente operante anche per gli atti di contestazione di sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo di ricorso e lo ha accolto nel merito. Ha affermato che, in presenza di un procedimento penale già pendente e di informative di polizia giudiziaria confluite nello stesso procedimento, non era necessaria un'ulteriore formale prova di una distinta comunicazione di notizia di reato da parte dell'Ufficio. Ha quindi censurato la decisione della CTR per non aver considerato la pendenza del procedimento penale e per non aver valorizzato l'informativa del 10 luglio 2012 come conferma della originaria notitia criminis. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese, comprese quelle di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 9-bis.3, D.Lgs. n. 471 del 1997

    richiamato come base delle sanzioni irrogate per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in reverse charge

  • art. 43, comma 3, DPR n. 600 del 1973

    norma sul raddoppio/proroga dei termini di accertamento, applicabile nei casi previsti dalla disciplina transitoria e in presenza dei presupposti penali

  • art. 57, comma 3, DPR n. 633 del 1972

    norma sul raddoppio/proroga dei termini di accertamento IVA, applicabile anche agli atti di contestazione di sanzioni

  • art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128 del 2015

    richiamato in relazione alla disciplina transitoria del raddoppio dei termini

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, L. n. 208 del 2015

    hanno modificato la disciplina del raddoppio dei termini; la seconda normativa transitoria consente la proroga per atti notificati dopo il 2 settembre 2015 relativi a periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, se sussiste obbligo di denuncia e la denuncia è stata presentata o trasmessa entro i termini ordinari

  • art. 331 c.p.p.

    evocato per spiegare che la comunicazione di notizia di reato assume funzione di avvio del procedimento penale, irrilevante quando il procedimento è già pendente

  • D.Lgs. n. 74 del 2000

    indicato come catalogo dei reati cui è collegato l'obbligo di denuncia ai fini del raddoppio dei termini

Massime di principio

  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, nella disciplina transitoria applicabile agli atti notificati dopo il 2 settembre 2015 per annualità anteriori al 31 dicembre 2016, è necessario che sussista una violazione che comporti l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa entro i termini ordinari.
  • Quando risulti già pendente un procedimento penale nel quale siano svolte indagini delegate alla polizia giudiziaria e confluiscano informative di p.g., non è necessario pretendere dall'Ufficio una distinta e ulteriore formale prova di una nuova comunicazione di notizia di reato.
  • Le informative di polizia giudiziaria rese nell'ambito di un procedimento penale già aperto confermano la notitia criminis originaria e ne ribadiscono gli effetti anche ai fini della disciplina tributaria sul raddoppio dei termini.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento, quando ricorrono i relativi presupposti, opera non solo per gli avvisi di accertamento ma anche per gli atti di contestazione delle sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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