Cassazione Civile, Ordinanza n. 00694/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto, da parte dell’agente della riscossione, ventuno intimazioni di pagamento emesse sulla base di altrettante cartelle relative a IRAP, IVA, IRPEF, TARSU, TIA, contributi previdenziali e sanzioni per violazioni del codice della strada. Dinanzi al giudice tributario aveva chiesto l’annullamento delle intimazioni deducendo l’omessa o irrituale notificazione degli atti presupposti. In appello l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione avevano ottenuto una riforma parziale della decisione di primo grado. In cassazione il contribuente ha articolato quattro motivi: 1) nullità dell’appello dell’Agenzia perché sottoscritto da un funzionario delegato e non dal Direttore provinciale, con omessa pronuncia sul punto; 2) inesistenza/nullità della notificazione dell’appello dell’Agenzia perché eseguita da un messo autorizzato e non dall’ufficiale giudiziario, oltre a doglianze sulla legittimazione passiva dell’Agenzia e sulla mancata considerazione dell’omessa impugnazione degli atti presupposti; 3) nullità della notificazione dell’appello dell’agente della riscossione per asserita incompetenza funzionale e territoriale dell’ufficiale giudiziario, con censura formulata anche in termini dubitativi; 4) nullità della procura alle liti del difensore dell’agente della riscossione per asserita subdelega non autorizzata.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la presunzione di provenienza dell’appello dall’ufficio periferico dell’Agenzia e della sua idoneità a rappresentarne la volontà, salvo prova della non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o dell’usurpazione del potere di impugnare. Ha respinto il secondo motivo, richiamando la disciplina speciale dell’art. 16, comma 4, d.lgs. 546/1992 che consente all’ente impositore di effettuare notifiche anche a mezzo di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria; ha inoltre rilevato la carenza di interesse sulla legittimazione passiva e l’inammissibilità della doglianza sulla mancata impugnazione degli atti presupposti, non essendo stata censurata la specifica statuizione pertinente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, sia perché formulato in modo meramente ipotetico, sia perché l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario integra al più una mera irregolarità della notificazione. Ha reputato infondato il quarto motivo, osservando che dalla descrizione della procura non si poteva escludere che il soggetto che aveva conferito il mandato al difensore disponesse di una procura speciale sostanziale ex art. 77 c.p.c., comprensiva del potere di stare in giudizio e di conferire validamente la procura alle liti. Il contribuente è stato condannato alle spese e, inoltre, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le doglianze sono state scrutinate distinguendo tra violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; il motivo basato su censure meramente dubitative o non pertinenti è stato dichiarato inammissibile.
art. 17 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa nullità della sottoscrizione dell’appello; la Corte ne ha escluso la fondatezza alla luce della presunzione di provenienza dell’atto dall’ufficio.
art. 16, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
L’ente impositore può provvedere alle notificazioni anche a mezzo di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, con le modalità previste dalla norma.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte non ha accolto la tesi secondo cui la notifica dell’appello dell’Agenzia avrebbe dovuto essere eseguita esclusivamente dall’ufficiale giudiziario, valorizzando invece la disciplina speciale del processo tributario.
L’eventuale incompetenza dell’ufficiale giudiziario notificante non comporta nullità in senso forte ma, al più, mera irregolarità della notificazione.
Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della procura sostanziale e della successiva procura alle liti; la Corte ha ritenuto non dimostrata l’assenza del potere di conferimento.
È stata ritenuta plausibile l’esistenza di una procura speciale sostanziale comprensiva del potere di stare in giudizio e di conferire validamente la procura alle liti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la provenienza dell’atto di appello dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate e la sua riferibilità alla volontà dell’ente si presumono, salvo che la parte dimostri la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di impugnare.
- La notificazione degli atti processuali dell’ente impositore può essere validamente eseguita anche a mezzo di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- L’eventuale incompetenza dell’ufficiale giudiziario notificante non determina, di regola, inesistenza della notificazione, ma al più una mera irregolarità.
- Una censura è inammissibile quando è formulata in termini meramente dubitativi o quando non colpisce la specifica statuizione della sentenza che si assume erronea.
- Per contestare la validità di una procura alla difesa conferita da un soggetto intermediario, occorre dimostrare che tale soggetto non disponesse del potere sostanziale di rappresentanza o di conferimento del mandato; in difetto, non può escludersi la validità della procura alle liti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00577/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00578/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00580/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00581/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00582/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00583/2025 del 10/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →