Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24872/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999 per imposte dirette e IVA, confermato in primo e secondo grado. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l'accertamento e, soprattutto, aveva applicato la proroga dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della L. n. 289 del 2002, escludendo la possibilità per la società di fruire delle disposizioni agevolative di cui agli artt. 7-9 della stessa legge per mancata definizione del processo verbale di constatazione. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato sei motivi: (1) vizio motivazionale per aver la CTR ritenuto non coincidenti i corrispettivi dichiarati e quelli accertati nonostante l'annotazione contabile dei maggiori ricavi come non imponibili; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non aver posto a carico dell'Ufficio la prova che i maggiori ricavi non fossero confluiti nella dichiarazione dei redditi; (3) omessa pronuncia sul divieto di doppia imposizione ex art. 67, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973; (4) violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 10 L. n. 289 del 2002, sostenendo che la proroga opererebbe solo se il contribuente non si fosse avvalso della procedura condonistica; (5) errata applicazione degli artt. 9 e 15 L. n. 289 del 2002, poiché la CTR avrebbe escluso l'accesso al condono per la mera notificazione del p.v.c. e per l'asserita accettazione delle risultanze; (6) violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 10 L. n. 289 del 2002 e della L. n. 241 del 1990, per aver ritenuto applicabile la proroga senza considerare che la contribuente si era avvalsa della procedura di condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo perché formulati come censure di motivazione ai sensi del previgente art. 360, n. 5, c.p.c., ma rivolti in realtà contro il percorso logico-giuridico della decisione, e comunque non riconducibili all'attuale paradigma dell'omesso esame di un fatto decisivo. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la stessa società aveva ammesso l'annotazione dei maggiori ricavi derivanti dal p.v.c. e che, in ogni caso, spettava alla contribuente provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa fiscale; la CTR aveva quindi correttamente applicato l'art. 2697 c.c. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il sesto motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, perché non adeguatamente localizzati, trascritti e correlati alla motivazione impugnata, oltre che diretti a sollecitare un riesame del merito. Ha infine ritenuto infondato il quinto motivo, in quanto la preclusione al condono e la proroga dei termini di accertamento discendevano dalla mancata prova dell'avvenuta accettazione delle risultanze del p.v.c. da parte della contribuente. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    nuovo testo; precedente vizio di motivazione invocato dalla ricorrente

    Il vizio è ormai limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare il mero percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa fiscale grava su chi li invoca; nel caso concreto la contribuente non ha provato che i maggiori ricavi fossero stati effettivamente fatti confluire nella dichiarazione e quindi sottratti all'accertamento.

  • artt. 115 e 116 c.c.

    Le censure formulate non erano idonee a dimostrare un errore di riparto o di valutazione della prova tale da sovvertire la decisione di merito.

  • art. 67, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    La doglianza sul divieto di doppia imposizione è stata ritenuta estranea al vizio di omesso esame di un fatto decisivo e quindi inammissibile nel parametro dedotto.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in relazione alla proroga dei termini di accertamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per indebita richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 10 L. n. 289 del 2002

    La proroga biennale dei termini di accertamento opera in presenza del processo verbale di constatazione notificato alla data di entrata in vigore della legge e della mancata definizione agevolata; nel caso concreto la società non aveva provato di aver perfezionato la procedura condonistica.

  • artt. 7-9 L. n. 289 del 2002

    Le disposizioni agevolative non erano invocabili dalla contribuente, in ragione della mancata definizione del p.v.c. e della conseguente preclusione rilevata dai giudici di merito.

  • art. 9 L. n. 289 del 2002

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'accesso alla definizione agevolata, ma la censura è stata respinta per mancata prova dei presupposti dedotti.

  • art. 15 L. n. 289 del 2002

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità del condono; la Corte ha ritenuto non provata la base fattuale dell'assunto.

  • L. n. 241 del 1990

    Menionata nel sesto motivo, ma senza incidere sulla decisione, che è stata definita per inammissibilità della censura e infondatezza delle residue doglianze.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è consentito trasformarla in una critica alla logica o alla sufficienza della motivazione.
  • In tema di accertamento tributario, una volta contestata la pretesa impositiva, il contribuente che deduca fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione deve provarli secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.
  • Le doglianze di legittimità devono essere specifiche, autosufficienti e strettamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata; se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito o non localizzano adeguatamente gli atti e le difese, sono inammissibili.
  • La proroga dei termini di accertamento prevista dalla legge di condono opera quando, alla data rilevante, sia stato notificato il processo verbale di constatazione e non risulti perfezionata la definizione agevolata; la mera allegazione dell'adesione ai rilievi non basta se non è provata in modo idoneo.
  • Il divieto di doppia imposizione e gli ulteriori profili di merito invocati non possono essere riesaminati in cassazione se la censura non si confronta correttamente con il paradigma del motivo dedotto e con l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.