Cassazione Civile, Ordinanza n. 23277/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda alcuni lavoratori ATA della scuola che avevano agito per ottenere, da un lato, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con contratti a termine reiterati e, dall'altro, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza da una certa annualità scolastica, sostenendo di essere utilmente collocati nelle graduatorie permanenti e che vi fossero posti vacanti nell'organico di diritto della provincia. In primo grado era stata riconosciuta l'assunzione a tempo indeterminato, mentre la conversione automatica dei contratti a termine era stata respinta per il divieto di cui all'art. 36 d.lgs. 165/2001. In appello il Ministero aveva ottenuto la riforma di tale capo, con rigetto della domanda di assunzione e accoglimento della domanda risarcitoria per abuso nella reiterazione dei contratti a termine. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: l'asserita inammissibilità dell'appello per difetto di interesse; la tardività e novità delle contestazioni del Ministero sulla mancanza delle condizioni per l'assunzione; la violazione della disciplina sulle graduatorie del personale ATA e dei principi sulla non contestazione; la violazione del giudicato interno sul riconoscimento dell'anzianità; e la quantificazione del danno comunitario, ritenuta insufficiente rispetto a un lungo periodo di precariato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sussistente l'interesse del Ministero ad impugnare la sentenza di primo grado, perché essa lo condannava all'assunzione a tempo indeterminato; ha affermato che, per il personale ATA, il diritto all'assunzione sorge solo in presenza non solo dei posti vacanti, ma anche dell'autorizzazione ministeriale alle immissioni in ruolo e della collocazione utile in graduatoria entro il contingente autorizzato; ha quindi escluso che bastasse la sola vacanza di organico. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente e l'omesso esame di fatti decisivi, osservando che la questione centrale era la mancanza dell'autorizzazione, non la mera vacanza dei posti. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla novità delle eccezioni del Ministero, qualificando le condizioni per l'assunzione come elementi costitutivi del diritto, verificabili anche d'ufficio e non preclusi dal divieto di nova. Infine ha respinto la censura sul giudicato interno e ha dichiarato inammissibile la doglianza sul quantum del danno comunitario perché diretta a una rivalutazione del merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'interesse ad impugnare è ravvisato quando dall'accoglimento del gravame derivi un'utilità giuridica per l'impugnante, collegata alla soccombenza anche parziale.
Richiamato nei motivi, ma non ritenuto violato dalla Corte.
Il vizio di motivazione apparente sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è incomprensibile/irriducibilmente contraddittoria; non basta la mera insufficienza.
Usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte distingue tra violazione di legge, errores processuali e omesso esame di fatti decisivi.
Per i motivi ex art. 360 n. 5 il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il quando e il come della discussione processuale e la decisività.
Richiamato quale onere di deposito e specificazione a sostegno del motivo di omesso esame.
Richiamato dai ricorrenti in tema di specificità dell'appello, ma senza accoglimento della censura.
Il divieto di nova in appello non opera per le eccezioni in senso lato e per le mere difese che attengono alla verifica dei presupposti costitutivi del diritto.
La Corte qualifica l'autorizzazione ministeriale come elemento costitutivo del diritto all'assunzione, che deve essere allegato e provato da chi lo pretende.
comma 1, comma 2, comma 7, comma 8
La disposizione sulle graduatorie permanenti ATA va letta insieme alla normativa autorizzatoria; le nomine avvengono nei limiti dei posti disponibili, ma la disponibilità richiede anche l'autorizzazione alle assunzioni e l'individuazione del contingente.
Stabilisce la disciplina autorizzatoria annuale per le assunzioni nella PA; per il personale scolastico l'immissione in ruolo è subordinata alla previa autorizzazione e alla definizione del contingente.
L'avvio delle procedure di reclutamento è subordinato alla programmazione del fabbisogno e, per le amministrazioni dello Stato, all'adozione del D.P.C.M. autorizzatorio.
Richiamato come norma che fa riferimento alla programmazione del fabbisogno e alla disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
Richiamato in relazione al divieto di conversione dei contratti a termine nelle amministrazioni pubbliche.
Richiamata dai ricorrenti insieme alla disciplina del reclutamento ATA.
Richiamato dai ricorrenti nella prospettazione sulla procedura autorizzatoria.
Richiamato dai ricorrenti nella prospettazione sulla procedura autorizzatoria.
direttiva 1999/70/CE
Invocata dai ricorrenti in relazione all'abusiva reiterazione dei contratti a termine e al danno comunitario.
Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Richiamato in tema di abuso nella reiterazione dei contratti a termine e tutela risarcitoria.
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo civile, l'interesse a impugnare sussiste ogni volta che dall'accoglimento del gravame derivi una concreta utilità giuridica per l'impugnante, essendo sufficiente la soccombenza anche solo parziale nella sentenza impugnata.
- Quando il diritto all'assunzione nella pubblica amministrazione è subordinato da una disciplina speciale a una previa autorizzazione all'immissione in ruolo e alla definizione del contingente, la sola esistenza di posti vacanti nell'organico non basta a fondare il diritto soggettivo all'assunzione.
- In tema di personale scolastico ATA, le graduatorie permanenti e la vacanza dei posti operano entro il perimetro della normativa autorizzatoria generale sulle assunzioni pubbliche; la "disponibilità" dei posti va quindi intesa come disponibilità effettivamente autorizzata e individuata per il reclutamento.
- L'autorizzazione all'assunzione, quando prevista come presupposto del diritto, integra un elemento costitutivo della pretesa e deve essere allegata e provata da chi domanda l'immissione in ruolo.
- Il divieto di nuova contestazione in appello non impedisce la proposizione di difese o eccezioni che attengono alla verifica dei presupposti costitutivi del diritto e che sono rilevabili d'ufficio dal giudice.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico, il dato da cui emerge, la sua discussione tra le parti e la sua decisività; non basta contestare la ricostruzione probatoria o la valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito.
- La censura sul quantum del danno non è scrutinabile in cassazione quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Le domande o eccezioni rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte nel primo atto difensivo del grado successivo, altrimenti si presumono rinunciate.
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