Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15391/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, emesso nei confronti di una società in relazione a imposte dirette, IRAP e IVA, fondato sull’applicazione dello studio di settore TM06A per l’attività di commercio al dettaglio non specializzato di elettronica ed elettrodomestici. L’Ufficio aveva rideterminato i ricavi ritenendo esistente uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore, oltre a ulteriori incongruenze contabili ed extracontabili emerse nel contraddittorio endoprocedimentale, nel quale la società aveva prodotto documentazione e spiegazioni su scostamento, locali, cluster e rimanenze. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CGT di secondo grado aveva respinto l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 62-sexies e 62-bis d.l. 331/1993, 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, 2729 e ss. c.c., 53 Cost., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la gravità dell’incongruenza solo perché lo scostamento percentuale era pari al 3,27%, senza considerare gli ulteriori indici di antieconomicità pluriennale, incidenza dello scostamento su utile e reddito, incongruenze sulle rimanenze e sui beni strumentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che, in tema di accertamento fondato sugli studi di settore, il requisito delle gravi incongruenze non può essere escluso in base al solo dato percentuale dello scostamento, dovendo il giudice di merito valutare complessivamente anche gli ulteriori indici fattuali dedotti dall’Ufficio e la situazione economica concreta del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    Il presupposto delle gravi incongruenze non si esaurisce in una soglia quantitativa fissa di scostamento, ma richiede una valutazione concreta e complessiva degli indici significativi del maggior reddito non dichiarato.

  • art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993

    Richiamato insieme alla disciplina degli studi di settore come base normativa dell’accertamento.

  • art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma invocata dall’Ufficio a sostegno dell’accertamento induttivo analitico, in coordinamento con gli studi di settore.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata per l’accertamento ai fini IVA fondato su elementi presuntivi e studi di settore.

  • artt. 2729 e seguenti c.c.

    Le presunzioni possono essere utilizzate anche in contrasto con la regolarità formale delle scritture, se sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti e se il contribuente non fornisce prova contraria.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato in relazione alla capacità contributiva sottesa al sistema degli accertamenti basati su presunzioni e studi di settore.

  • art. 112 c.p.c.

    La sentenza di merito è stata censurata per non avere esaminato compiutamente gli elementi dedotti dall’Ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro nella denuncia di mancata corretta valutazione delle risultanze dedotte in giudizio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’erronea valutazione delle prove e delle presunzioni da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 10, comma 1, L. n. 146 del 1998

    La Corte ribadisce che la modifica operata nel 2006 non ha portata innovativa decisiva rispetto al requisito delle gravi incongruenze.

  • art. 37, comma 2, lett. b), d.l. n. 223 del 2006

    Richiamato per spiegare il contesto sistematico dell’accertamento mediante studi di settore.

  • art. 1, comma 23, L. n. 296 del 2006

    La modifica è qualificata come meramente di coordinamento e semplificazione, non innovativa.

Massime di principio

  • In tema di accertamento mediante studi di settore, il requisito delle gravi incongruenze non può essere desunto da un criterio meramente aritmetico o da una soglia percentuale di scostamento, ma richiede una valutazione globale del caso concreto, delle caratteristiche dell’attività e degli altri indici sintomatici di maggior reddito non dichiarato.
  • Scostamenti anche contenuti possono legittimare l’accertamento se accompagnati da elementi ulteriori, quali antieconomicità della gestione, incongruenze su rimanenze e beni strumentali, o altri fattori idonei a rendere inattendibile la dichiarazione.
  • La regolarità formale delle scritture contabili non è di per sé sufficiente a neutralizzare le presunzioni derivanti dagli studi di settore; spetta al contribuente fornire prova contraria idonea a dimostrarne l’infondatezza.
  • Il giudice di merito, investito di una contestazione sull’accertamento da studi di settore, deve esaminare non solo il dato percentuale dello scostamento, ma tutti gli elementi fattuali dedotti dall’Amministrazione a sostegno dell’inattendibilità della dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.