Cassazione Civile, Ordinanza n. 00668/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2007 emesso nei confronti di una società, relativo a operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha accolto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo non dimostrata la buona fede della contribuente e quindi non riconoscibile la detrazione IVA. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova sulla buona fede nelle operazioni soggettivamente inesistenti; 2) nullità per motivazione apparente e violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., perché la CTR avrebbe ignorato documenti già valorizzati dal primo giudice e non contestati dall'Ufficio, idonei a smentire il presupposto del recupero fondato su prezzi inferiori al mercato; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che gli acquisti sarebbero stati effettuati a prezzi di mercato; 4) ulteriore violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 per il diniego del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti; 5) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per mancato rilievo dell'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, asseritamente privo di specifiche censure contro la ratio decidendi della sentenza di primo grado. Tuttavia, prima della decisione sul merito, la ricorrente ha depositato istanza dichiarando di avere aderito alla rottamazione ex art. 6 del d.l. 193/2016 e rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata notificata all'Agenzia.
La decisione
La Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito perché rileva che la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 193/2016 e ha rinunciato al ricorso, con relativa notificazione all'Agenzia delle Entrate. In applicazione del principio secondo cui l'adesione alla procedura di definizione agevolata integra rinuncia al giudizio oppure determina l'estinzione ex lege del processo a seconda della posizione della parte, la Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese dell'intero processo restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992, e non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sul diritto alla detrazione dell'IVA; la Corte non decide nel merito perché il giudizio viene dichiarato estinto.
invocato per la ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti; non viene applicato nel merito per l'estinzione del processo.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per censurare l'apparente motivazione della sentenza di appello.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria.
richiamato per la dedotta omessa considerazione di documenti non contestati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro dei vizi processuali denunciati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato per la censura di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e la correlata rinuncia al ricorso determinano l'estinzione del giudizio o equivalgono a rinuncia al ricorso.
indicato come base per la declaratoria di estinzione del giudizio in presenza di rinuncia/adesione alla definizione agevolata.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
le spese dell'intero giudizio sono poste a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato in presenza di adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il ricorrente aderisce a una procedura di definizione agevolata che comporta l'impegno a rinunciare al giudizio, il processo va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- L'attestazione di adesione alla definizione agevolata può integrare, di per sé, una rinuncia inequivoca al ricorso, anche se la rinuncia espressa interviene successivamente o non viene formalizzata in modo autonomo.
- Nel processo tributario, in caso di estinzione per rinuncia o definizione agevolata, le spese seguono la regola posta dall'art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992 e il raddoppio del contributo unificato non è dovuto.
- Le censure relative a riparto dell'onere della prova, motivazione della sentenza e diritto alla detrazione IVA restano assorbite se interviene una causa di estinzione del giudizio prima della decisione nel merito.
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